Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «VERONA» O «PROVINCIA DI VERONA» O «VERONESE» Il disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica tipica dei vini «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», cosi' come approvato con decreto ministeriale 21 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1995) e da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 (pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP), e' modificato come segue: 1) nell'articolato del disciplinare e' cancellata la tipologia di prodotto riferita alla specificazione di vitigno «Pinot grigio»; 2) all'art. 2, al termine del penultimo comma, la frase «alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria» e' sostituita dal seguente disposto: «alle seguenti condizioni: il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento; l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore; il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.»; 3) all'art. 4, dopo il 2° comma, e' inserito il seguente comma: «La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, della varieta' Pinot grigio destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle diverse tipologie, non puo' essere superiore a tonnellate 19.» 4) all'art. 7, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente ulteriore comma: «E' vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica 'Verona' o 'Provincia di Verona' o 'Veronese' il riferimento alla varieta' Pinot grigio.»