(Annesso-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Garda» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione  e
dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve e ai  vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Il sistema d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 
    2.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    3.  La  produzione  massima  di  uva  per   ettaro   di   coltura
specializzata delle varieta' di viti destinate  alla  produzione  dei
vini a denominazione di origine controllata «Garda» di cui all'art. 1
ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi  devono
essere i seguenti:  
      
 
          =================================================
          |        Vino         |  Uva/ha (t) |   % vol   |
          +=====================+=============+===========+
          |      Garganega      |     18      |   9,50    |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |    Pinot Bianco     |     13      |   10,00   |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |    Pinot Grigio     |     15      |   10,00   |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |     Chardonnay      |     15      |   10,00   |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |      Riesling       |     12      |   10,00   |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |       Cortese       |     14      |   10,00   |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |      Sauvignon      |     12      |   10,00   |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |      Cabernet       |     15      |   10,50   |
          +---------------------+-------------+-----------+
          | Cabernet Sauvignon  |     15      |   10,50   |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |       Merlot        |     15      |   10,50   |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |       Corvina       |     15      |   10,50   |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |     Pinot Nero      |     11      |   10,50   |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |      Marzemino      |     13      |   10,00   |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |        bianco       |     18      |   9,50    |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |   bianco spumante   |     18      |   9,50    |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |   bianco frizzante  |     18      |   9,00    |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |   rose' frizzante   |     15      |   9,00    |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |    rose' spumante   |     15      |   9,00    |
          +---------------------+-------------+-----------+
          |        rosso        |     15      |   10,50   |
          +---------------------+-------------+-----------+
 
     Nelle annate favorevoli i quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare atta produzione di detti vini devono essere  riportati  nei
limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del  20%
i limiti medesimi. 
    4. Per la produzione dei vini  «Garda»  bianco  passito  e  rosso
passito si dovra' attuare la cernita delle uve  in  vigneto,  secondo
gli usi tradizionali mettendo a riposo un  quantitativo  di  uve  non
superiore al 65% della produzione  massima  ad  ettaro.  I  rimanenti
quantitativi  di  uva  fino  al  raggiungimento  del  limite  massimo
previsto potranno essere presi in carico per la produzione  dei  vini
corrispondenti alle tipologie previste all'art. 1. 
    5. Le Regioni Lombardia e Veneto su  proposta  del  Consorzio  di
tutela della denominazione, sentite le  organizzazioni  di  categoria
interessate, con propri provvedimenti, da adottare  di  concerto  con
univoci criteri  tecnico-amministrativi,  possono  stabilire  limiti,
anche  temporanei,  all'iscrizione   delle   superfici   all'apposito
schedario vitivinicolo. Le Regioni sono tenute a  dare  comunicazione
delle disposizioni adottate al Ministero per  le  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
    6. Le Regioni Lombardia e Veneto sentito il competente  Consorzio
nonche'  le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  in   annate
climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino
consentite sino al limite reale dell'annata. 
    7. Le Regioni Lombardia e Veneto su  proposta  del  Consorzio  di
tutela della denominazione, sentite le  organizzazioni  di  categoria
interessate, prima della  vendemmia,  con  propri  provvedimenti,  da
adottare  di  concerto  con  univoci  criteri  tecnico-amministrativi
possono,  per  ragioni  di  mercato,  stabilire  un  limite  di   uva
rivendicabile per ettaro per la produzione dei vini  a  denominazione
di origine controllata «Garda» anche per singola tipologia  inferiore
a quello fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute  a
dare comunicazione delle disposizioni adottate al  Ministero  per  le
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e   all'Organismo   di
controllo. I rimanenti quantitativi,  fino  al  raggiungimento  delle
quote massime consentite, saranno presi in carico per  la  produzione
di  vino  con  o   senza   indicazione   geografica   come   indicato
nell'apposito provvedimento regionale. 
    8. In annate particolarmente favorevoli, le Regioni  Lombardia  e
Veneto -  su  proposta  del   Consorzio   di   tutela,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate - prima della vendemmia,  con
propri provvedimenti, da adottare di  concerto  con  univoci  criteri
tecnico-amministrativi,  possono   aumentare,   anche   per   singole
tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento  la  resa  massima  ad
ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi  della  normativa
vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 3, oltre il
quale non e' consentito ulteriore  supero.  L'utilizzo  dei  predetti
mosti  e  dei  vini  e'  regolamentato  secondo  quanto  previsto  al
successivo art. 5 (commi 7 e  8).  Le  Regioni  sono  tenute  a  dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate  al  Ministero  per   le
politiche agricole alimentari e forestali e al  competente  Organismo
di controllo.