Art. 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Il sistema d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 2. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 3. La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» di cui all'art. 1 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti: ================================================= | Vino | Uva/ha (t) | % vol | +=====================+=============+===========+ | Garganega | 18 | 9,50 | +---------------------+-------------+-----------+ | Pinot Bianco | 13 | 10,00 | +---------------------+-------------+-----------+ | Pinot Grigio | 15 | 10,00 | +---------------------+-------------+-----------+ | Chardonnay | 15 | 10,00 | +---------------------+-------------+-----------+ | Riesling | 12 | 10,00 | +---------------------+-------------+-----------+ | Cortese | 14 | 10,00 | +---------------------+-------------+-----------+ | Sauvignon | 12 | 10,00 | +---------------------+-------------+-----------+ | Cabernet | 15 | 10,50 | +---------------------+-------------+-----------+ | Cabernet Sauvignon | 15 | 10,50 | +---------------------+-------------+-----------+ | Merlot | 15 | 10,50 | +---------------------+-------------+-----------+ | Corvina | 15 | 10,50 | +---------------------+-------------+-----------+ | Pinot Nero | 11 | 10,50 | +---------------------+-------------+-----------+ | Marzemino | 13 | 10,00 | +---------------------+-------------+-----------+ | bianco | 18 | 9,50 | +---------------------+-------------+-----------+ | bianco spumante | 18 | 9,50 | +---------------------+-------------+-----------+ | bianco frizzante | 18 | 9,00 | +---------------------+-------------+-----------+ | rose' frizzante | 15 | 9,00 | +---------------------+-------------+-----------+ | rose' spumante | 15 | 9,00 | +---------------------+-------------+-----------+ | rosso | 15 | 10,50 | +---------------------+-------------+-----------+ Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare atta produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. 4. Per la produzione dei vini «Garda» bianco passito e rosso passito si dovra' attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 65% della produzione massima ad ettaro. I rimanenti quantitativi di uva fino al raggiungimento del limite massimo previsto potranno essere presi in carico per la produzione dei vini corrispondenti alle tipologie previste all'art. 1. 5. Le Regioni Lombardia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici all'apposito schedario vitivinicolo. Le Regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. 6. Le Regioni Lombardia e Veneto sentito il competente Consorzio nonche' le organizzazioni di categoria interessate, in annate climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata. 7. Le Regioni Lombardia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi possono, per ragioni di mercato, stabilire un limite di uva rivendicabile per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» anche per singola tipologia inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e all'Organismo di controllo. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino con o senza indicazione geografica come indicato nell'apposito provvedimento regionale. 8. In annate particolarmente favorevoli, le Regioni Lombardia e Veneto - su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate - prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono aumentare, anche per singole tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 3, oltre il quale non e' consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei predetti mosti e dei vini e' regolamentato secondo quanto previsto al successivo art. 5 (commi 7 e 8). Le Regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e al competente Organismo di controllo.