Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione delle uve di cui all'art. 2, ivi comprese le operazioni di appassimento delle uve devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni possano essere effettuate entro l'intero territorio delle province di Brescia, Mantova e Verona. Tali operazioni possono altresi' essere effettuate anche in cantine aziendali o associate site nei Comuni di Gambellara e Montecchio Maggiore, sempreche' alla data di approvazione del presente disciplinare dimostrino al competente Organismo di controllo di aver vinificato le uve provenienti da vigneti idonei a produrre vini di cui alla presente denominazione. 2. Le operazioni di elaborazione dei vini spumante e frizzante, incluse le pratiche enologiche per la presa di spuma, per la stabilizzazione e la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo delle regioni Lombardia, Veneto e regioni loro confinanti. Le tipologie frizzante e spumante devono essere elaborate attuando esclusivamente il processo della fermentazione naturale. 3. La resa massima dell'uva in vino finito per le tipologie: - Garganega e bianco non deve essere superiore al 75%; - Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon, Cortese, Riesling, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Merlot, Marzemino, Pinot nero, Corvina, rosso e rosato/rose', non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla predetta denominazione di origine controllata. Se la resa, infine, supera anche l'80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 4. La resa massima dell'uva in vino finito per la tipologia bianco passito e rosso passito non deve essere superiore al 50%. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. 5. L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e puo' essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore. 6. Le uve messe ad appassire per ottenere il vino bianco e rosso passito» non possono essere vinificate prima del 15 novembre. Tuttavia qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario le Regioni Lombardia e Veneto su richiesta documentata del Consorzio di tutela - con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi - possono autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al 15 novembre. Le uve al termine dell'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14,00% vol. 7. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedente la resa di cui all'art. 4 sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima del provvedimento regionale di cui al successivo punto. 8. Le regioni Lombardia e Veneto con propri provvedimenti - da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi - al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini comprese le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dal Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono provvedere a destinare tutto o parte quantitativi dei mosti e dei vini di cui al precedente comma, alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata.