(Allegato)
                                                             Allegato 
 
               SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE ZOOTECNIA 
 
 
        Istanza di riconoscimento disciplinare di produzione 
 
 
                    «Fassone di Razza Piemontese» 
 
 
                Scheda 6 - disciplinare di produzione 
 
1. Premessa 
    Il presente disciplinare di  produzione  del  «Fassone  di  Razza
Piemontese» e' redatto in conformita' a quanto previsto dal  D.M.  n.
4337 del 4 marzo 2011 recante  la  regolamentazione  del  Sistema  di
Qualita' Nazionale Zootecnia. 
    Il presente  disciplinare  propone  un  processo  produttivo  per
ottenere carne bovina con caratteristiche qualitative che  permettono
al consumatore di  differenziarle  al  momento  dell'acquisto.  Dette
carni assicurano caratteristiche  qualitative  quali  il  livello  di
tenerezza, il tenore  in  grasso  e,  soprattutto,  la  qualita'  dei
grassi,  particolarmente  richieste  da  una  fascia  di  consumatori
italiani, cosi' come attestato  da  numerosi  studi  scientifici.  La
specificita' della carne di «Fassone di  Razza  Piemontese»  e'  data
dall'utilizzo di bovini maschi e femmine appartenenti  esclusivamente
alla Razza Piemontese macellati ad un eta' compresa tra 12 e 24 mesi,
allevati,  dallo  svezzamento  alla  macellazione,  con  la   tecnica
tradizionale dell'allevamento protetto e con una alimentazione basata
prevalentemente sui cereali ad elevato contenuto energetico. 
    Il  processo  produttivo  descritto  nel  presente   disciplinare
permette di garantire  carni  qualitativamente  e  significativamente
diverse da quelle normalmente poste in vendita sul mercato nazionale. 
    Le qualita' organolettiche e nutrizionali della  carne  di  razza
Piemontese derivano dalle caratteristiche  genetiche  della  razza  e
sono esaltate dalla razione alimentare  somministrata  ai  bovini  in
ingrasso. 
    Il presente disciplinare si applica alla fase  di  allevamento  e
macellazione.  Prevede,  inoltre,  le  procedure  svolte   da   altri
operatori della filiera (macelli, laboratori di  sezionamento,  punti
vendita). 
2. Composizione della filiera produttiva 
    La  filiera  produttiva  interessata  all'ottenimento  di   carni
denominate «Fassone di Razza Piemontese»,  e'  formata  dai  seguenti
operatori:  allevamenti,   macelli,   laboratori   di   sezionamento/
porzionamento e punti vendita. 
    La fase di allevamento deve garantire con idonea documentazione e
relativa  registrazione,  le   condizioni   di   allevamento   e   di
alimentazione del bestiame descritte all'art. 3. 
    La fase di macellazione dei bovini  permette  di  individuare  le
carcasse appartenenti alla categoria e alle classi di conformazione e
di ingrassamento definite dal presente disciplinare. Inoltre, con  la
macellazione del bovino inizia il processo  di  tracciabilita'  della
carne. In ogni fase  della  macellazione  deve  essere  garantita  la
correlazione tra il carico, di ogni capo macellato,  con  lo  scarico
delle carni da esso ottenute e spedite al cliente. 
    I laboratori di sezionamento / porzionamento e i  punti  vendita,
ai fini del presente  disciplinare,  garantiscono,  le  procedure  di
lavorazione e porzionatura dei grossi tagli fino  al  confezionamento
per il cliente successivo. 
    Il punto vendita deve garantire, anche con idoneo utilizzo  della
bilancia, la correlazione tra il carico di  ogni  consegna  di  carne
dallo   stabilimento   di   macellazione   o   dal   laboratorio   di
sezionamento/porzionatura,  con  lo  scarico  delle  carni  da   esso
ottenute e vendute al consumatore finale. 
    L'intero    processo    produttivo    deve    essere    garantito
informaticamente  e  tutti  i  documenti   relativi   devono   essere
conservati per almeno due anni. 
3. Allevamento 
3.1 Scelta degli animali 
    La  carne  di  «Fassone  di   Razza   Piemontese»   e'   prodotta
esclusivamente da  bovini  di  razza  Piemontese  iscritti  al  Libro
Genealogico  o  figli  di  genitori  entrambi   iscritti   al   Libro
Genealogico.  La  verifica  dell'appartenenza  del  bovino  al  Libro
Genealogico puo' avvenire tramite: 
      a) certificato di razza; 
      b) collegamento telematico con banca dati Anaborapi; 
      c)   collegamento   telematico   con   Banca   Dati   Nazionale
dell'Anagrafe Zootecnica. 
3.2 Tipologie e tecniche di conduzione dell'allevamento 
    La denominazione «Fassone di Razza Piemontese» e' riservata  alle
carni ottenute dalla macellazione di bovini di cui al punto 3.1. 
    Dopo lo svezzamento, il periodo minimo di permanenza  nell'ultimo
allevamento prima della  macellazione  e'  di  almeno  7  mesi.  Sono
ammessi periodi inferiori  di  permanenza  nello  stesso  allevamento
qualora il bovino provenga  da  un  allevamento  gia'  sottoposto  al
presente disciplinare SQN. 
    La carne di «Fassone di  Razza  Piemontese»  deriva  da  carcasse
appartenenti alle categorie A, C,  E  della  tabella  comunitaria  di
classificazione delle carcasse bovine. 
    Sono escluse le carcasse o mezzene  risultate  classificate,  per
conformazione, nelle classi: -R-O-P della tabella (SEUROP). 
    Sono escluse le carcasse risultate  classificate,  per  stato  di
ingrassamento, nei livelli 3-4-5. 
    Per la categoria E e' ammessa la classe di conformazione R. 
3.3 Tecniche di alimentazione 
    L'allevamento  deve  disporre   di   documentazione   scritta   e
aggiornata della/e razioni somministrate ai bovini. 
    Dopo lo svezzamento e  fino  alla  macellazione,  i  bovini  sono
alimentati  con  foraggi  secchi  e/o  conservati,  in  aggiunta   e'
consentito  l'uso  di  mangimi  semplici  o  di  miscele  di  mangimi
eventualmente  addizionati  con  integratori  minerali-vitaminici   e
additivi ammessi dalla normativa vigente. 
    I foraggi e i mangimi possono essere  forniti  agli  animali  sia
separati,  sia  miscelati.  Il  fieno,  nel  caso  di   alimentazione
tradizionale (no unifeed), deve  essere  sempre  a  disposizione  dei
bovini. 
    E'  inoltre  consentito  l'uso  di  alimenti  insilati   prodotti
mediante l'insilamento di cereali e foraggi. 
    I mangimi  sono  costituiti  dai  seguenti  prodotti  di  origine
vegetale: 
      cereali e loro prodotti e sottoprodotti; 
      prodotti e sottoprodotti di  semi  e  frutti  di  leguminose  e
oleaginose; 
      prodotti e sottoprodotti della lavorazione  delle  barbabietole
da zucchero; 
      grassi di origine vegetale. 
    I mangimi utilizzati nella fase di ingrasso devono  rispettare  i
seguenti parametri: 
      
 
          +---------------+-------------+-----------------+
          |               |             |% proteine grezze|
          |               | % amido stq |       stq       |
          +---------------+-------------+-----------------+
          |    Maschi     |   >35% =    |      >12%       |
          +---------------+-------------+-----------------+
          |    Femmine    |    >30%     |      >12%       |
          +---------------+-------------+-----------------+
 
      
    Nel caso di alimentazione secondo la tecnica UNIFEED, la  razione
deve rispettare i seguenti parametri: 
      
 
          +---------------+-----------+-------------------+
          |               |% amido SS |%proteine grezze SS|
          +---------------+-----------+-------------------+
          |    Maschi     |    >27    |        >12        |
          +---------------+-----------+-------------------+
          |    Femmine    |    >25    |        >12        |
          +---------------+-----------+-------------------+
 
      
     La razione somministrata con la tecnica UNIFEED  deve  contenere
fieno. 
    Nel caso di alimentazione  tradizionale,  il  fieno  deve  essere
sempre a disposizione dei bovini. 
    Per i bovini castrati non sono previsti parametri  minimi  per  i
mangimi e per le razioni somministrate. 
    Il  mangime  deve  contenere  una  percentuale   di   cereali   e
sottoprodotti di cereali maggiore del 50%. 
    Gli  allevatori  devono  richiedere  ai  fornitori  di   alimenti
zootecnici  la  dichiarazione  di  conformita'  degli   alimenti   ai
requisiti di qualita' e composizione descritti nel presente articolo. 
3.4 Procedure di tracciabilita' 
3.4.1 Tracciabilita' alimenti 
    La    rintracciabilita'    degli    alimenti    utilizzati    per
l'alimentazione  dei  bovini   allevati   ai   sensi   del   presente
disciplinare e' rappresentata dai documenti di acquisto. 
    La rintracciabilita' nel caso di alimenti autoprodotti e'  invece
rappresentata  dal  documento  di  acquisto  della  semente  e  dalla
verifica dei quantitativi prodotti. 
    L'allevatore, pertanto, deve: 
      verificare, in fase di consegna degli  alimenti  complementari,
la documentazione di trasporto e accessoria richiesta e  la  relativa
corrispondenza con il prodotto in entrata; 
      detenere e mantenere  aggiornato,  con  frequenza  mensile,  il
registro di carico e scarico alimenti. 
3.4.2 Tracciabilita' animali 
    I bovini devono essere allevati alle condizioni sopra riportate e
devono essere avviati alla macellazione ad un'eta' compresa tra i  12
(compiuti) e i 24 mesi di vita. 
    Ai fini della rintracciabilita' degli  animali  gli  elementi  di
registrazione sono rappresentati da: marche  auricolari,  passaporto,
Mod. 4. Sulla base di questi tre  elementi  e'  possibile  verificare
l'eta' dell'animale, il paese di  nascita  e  i  paesi  di  ingrasso.
L'allevatore deve  mantenere  aggiornato  il  registro  di  carico  e
scarico dei capi bovini allevati con la periodicita'  prevista  dalla
normativa vigente e controllare la presenza delle  marche  auricolari
su tutti i soggetti. 
    L'allevatore, al momento della cessione per la  macellazione  del
bovino, deve: 
      a) inviare al macello con  il  documento  accompagnatorio  come
previsto dal DPR 30 aprile 1996 n. 317 e successivi aggiornamenti, il
passaporto dell'animale; 
      b) Rilasciare il «documento di macellazione» che  attesta,  per
ciascun soggetto, il possesso dei requisiti  di  allevamento  fissati
dal disciplinare SQN. Detto  «documento»  e'  rilasciato  in  formato
elettronico. 
4. Macellazione 
    La macellazione dei bovini appartenenti all'SQN «Fassone di Razza
Piemontese» e' effettuata presso  macelli  aderenti  al  disciplinare
SQN. 
    Al  momento  del  ricevimento  dei  bovini,  lo  stabilimento  di
macellazione deve verificare l'appartenenza del  bovino  al  circuito
del  SQN  e  acquisire  il  «documento  di  macellazione»  rilasciato
dall'allevatore. 
    Negli  stabilimenti  di  macellazione  con  autorizzazione   CEE,
l'esperto «classificatore abilitato» (D.M. 12/10/2012, art. 6) valuta
le carcasse secondo la classificazione CEE. 
    Negli stabilimenti di macellazione in  cui  non  e'  prevista  la
classificazione delle carcasse, la classificazione avviene tramite un
classificatore abilitato anche esterno al macello.  Il  macello  deve
verificare informaticamente che il capo presenti i requisiti previsti
dal presente disciplinare (iscrizione libro  genealogico,  eta'  alla
macellazione, accrescimento, permanenza 7 mesi nell'ultima stalla, kg
peso  morto,  destinazione).  I  dati  devono  essere  trasferiti  ai
successivi anelli della filiera in formato  elettronico.  Il  macello
stampa il certificato SQN «Fassone di Razza Piemontese». 
    Lo  stabilimento  di  macellazione  deve  garantire,  con  idoneo
sistema informatico, la correlazione tra  il  carico,  di  ogni  capo
macellato, con lo scarico delle carni da esso ottenute e  spedite  al
cliente. Le spedizioni  delle  carni  (mezzene,  quarti,  ecc.)  sono
registrate  nella  banca  dati   a   cura   dello   stabilimento   di
macellazione. In qualsiasi momento e' possibile, consultando la banca
dati,  ricavare  i  destinatari  di  ogni  spedizione  di  carne  SQN
effettuata. 
5. Sezionamento 
    Il laboratorio di  sezionamento  e/o  porzionatura,  aderente  al
disciplinare SQN, che intende sezionare e/o porzionare  carni  bovine
di «Fassone di Razza Piemontese» deve garantire l'identificazione del
prodotto, mantenere la tracciabilita' delle carni  attraverso  idoneo
sistema informatico e apporre su tutti i prodotti finiti  l'etichetta
conforme al presente disciplinare. 
    Il laboratorio di sezionamento, al momento dell'adesione all'SQN,
comunica  all'organismo  di  controllo  designato,  le  modalita'  di
identificazione, rintracciabilita' e controllo dei bilanci  di  massa
da essi adottate durante le operazioni di sezionamento per  garantire
la non commistione con carni estranee al presente disciplinare. 
    L'organismo di controllo deve approvare le modalita' proposte dal
laboratorio   di   sezionamento/porzionatura   prima   di   accettare
l'incarico. Le procedure adottate devono essere  disponibili,  presso
l'operatore, in forma cartacea, per  le  operazioni  di  controllo  e
vigilanza. 
    Le modalita' di acquisizione dei dati da parte del laboratorio di
sezionamento sono di tipo informatizzato. 
    Ulteriori lavorazioni a  partire  dai  tagli  anatomici  fino  ai
porzionati (preconfezionati) devono garantire la rintracciabilita'  e
le procedure per  evitare  la  commistione  delle  carni  come  sopra
descritto. 
    Qualora il laboratorio di sezionamento preveda la costituzione di
lotti di lavorazione omogenei, gli stessi devono essere costituiti da
carne etichettata nell'ambito del disciplinare SQN «Fassone di  Razza
Piemontese».  Il  sistema  informatico  verifica  disomogeneita'  del
lotto. 
    Il laboratorio di sezionamento, indipendentemente dal sistema  di
tracciabilita' adottato deve: 
      1. inserire i dati relativi alle carni SQN nella banca dati; 
      2. disossare/porzionare singole lavorazioni o lotti omogenei di
prodotto impedendo  la  commistione  con  altre  carni  presenti  nel
laboratorio di sezionamento; 
      3. stampare automaticamente le etichette per i  tagli  ottenuti
delle singole lavorazioni o lotti di lavorazione; 
      4.  apporre  l'etichetta  sui   prodotti   disossati/porzionati
conforme alle specifiche del presente disciplinare. 
    Al momento della spedizione della carne (grossi tagli  disossati,
tagli anatomici, porzionati, ecc.), il laboratorio  di  sezionamento,
deve rilasciare un «certificato SQN: «Fassone  di  Razza  Piemontese»
che attesta, per ciascuna fornitura l'appartenenza  della  stessa  al
suddetto SQN. Detto certificato deve  essere  rilasciato  secondo  le
stesse modalita' previste per lo stabilimento di macellazione. 
    Il sistema informatico deve garantire l'inserimento dei dati e la
stampa delle etichette di sezionamento/porzionatura da apporre  sulle
carni o confezioni e l'archiviazione delle informazioni. 
    Il Laboratorio di sezionamento/porzionatura deve  garantire,  con
idoneo sistema informatico,  la  correlazione  tra  il  carico  delle
carcasse in arrivo dal macello con lo scarico  delle  carni  da  esso
ottenute e spedite al cliente. Lo scarico delle carni e' nella  banca
dati  a  cura  del  laboratorio  di   sezionamento/porzionatura.   In
qualsiasi momento e' possibile, consultando la banca dati, ricavare i
destinatari di ogni spedizione di carne SQN effettuata. 
    Il laboratorio invia al punto vendita  destinatario,  insieme  ai
tagli sezionati,  un  supporto  informatico  (es.  codice  a  barre),
contenente  tutti  i  dati  di  tracciabilita',  necessario  per   il
caricamento della bilancia del punto vendita stesso. 
    Il  laboratorio  di  sezionamento/porzionatura   deve   garantire
l'addestramento del tecnico incaricato della gestione informatica del
sistema SQN. 
    L'archiviazione delle copie dei documenti  e  dei  dati  relativi
alla spedizione delle carni SQN: «Fassone  di  Razza  Piemontese»  e'
effettuata su supporto cartaceo e/o informatico  per  un  periodo  di
almeno 2 anni. 
6. Punti vendita 
    Il  punto  vendita  comunica  preventivamente  all'organismo   di
controllo designato al momento dell'adesione all'SQN, le modalita' di
identificazione, rintracciabilita', stoccaggio, lavorazione, messa in
vendita delle carni e controllo dei bilanci di massa, in modo tale da
garantire che durante le  operazioni  presso  il  punto  vendita  sia
evitata la commistione con carni estranee al presente disciplinare. 
    L'organismo di controllo deve approvare le modalita' proposte dal
punto vendita, prima di accettare l'incarico. Le  procedure  adottate
devono essere disponibili, presso l'operatore, in forma cartacea, per
le operazioni di controllo e vigilanza. 
    L'acquisizione dei dati da parte del punto vendita devono  essere
di tipo informatizzato leggendo il supporto informatico  inviato  dal
macello o dal laboratorio di sezionamento. 
    Il  sistema  informatico  del  punto   vendita   deve   garantire
l'inserimento dei dati e la stampa  delle  etichette  da  apporre  in
prossimita' delle carni poste in vendita o  sulle  confezioni  per  i
prodotti pre-incartati e l'archivio delle informazioni. 
    Il punto vendita deve garantire, anche con idoneo utilizzo  della
bilancia, la correlazione tra il carico di  ogni  consegna  di  carne
dallo   stabilimento   di   macellazione   o   dal   laboratorio   di
sezionamento/porzionatura,  con  lo  scarico  delle  carni  da   esso
ottenute e vendute al consumatore finale. 
    Il  punto  vendita  che  commercializza  esclusivamente  prodotti
pre-confezionati  non  ha   l'obbligo   di   adesione   al   presente
disciplinare. 
7. Etichettatura 
    Sulle confezioni deve essere  riportata  l'etichetta  contenente,
oltre  agli   elementi   previsti   dalla   normativa   vigente,   la
denominazione «Fassone di Razza Piemontese». 
    Sono ammesse inoltre le seguenti ulteriori informazioni: 
      azienda di allevamento/ingrasso; 
      data di macellazione; 
      sesso dell'animale; 
      categoria, 
    nonche'  quanto  ammesso  e  previsto  all'art.  10  del  decreto
ministeriale 4 marzo 2011. 
    L'etichetta,  infine,  deve  riportare  le   altre   informazioni
previste dalla normativa vigente  in  materia  di  etichettatura  dei
prodotti alimentari. 
    E' vietato l'uso di indicazioni o segni che ingenerino confusione
con le denominazioni  previste  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.
1151/2012. 
8. Autocontrollo 
    L'Operatore o l'Organizzazione, svolge attivita' di autocontrollo
in  tutte  le  fasi  della  filiera  produttiva  della  carne  bovina
certificata SQN «Fassone di  Razza  Piemontese».  Tale  attivita'  e'
attuata attraverso periodiche  verifiche  documentali  e/o  verifiche
ispettive  svolte  presso  le  strutture  degli   operatori   ed   e'
finalizzata a valutare la conformita' delle  procedure  adottate  dal
singolo  operatore  di  filiera  alle   prescrizioni   del   presente
disciplinare. Le attivita' di autocontrollo  devono  essere  eseguite
secondo un piano di autocontrollo che deve riportare il  responsabile
del controllo, i  punti  critici,  la  frequenza  del  controllo,  il
trattamento delle non conformita' rilevate e  le  azioni  correttive.
Detto   piano   di   autocontrollo,    redatto    dall'operatore    o
dall'organizzazione   aderente   all'SQN   e'   dichiarato   adeguato
dall'organismo  di  controllo  designato  al  momento   dell'adesione
all'SQN. Detto piano di  autocontrollo  deve  essere  disponibile  in
forma cartacea presso ciascun operatore aderente per le verifiche  di
controllo e vigilanza. 
    Al termine della visita di controllo si  procede  a  redigere  un
verbale dove sono riportate, oltre ai dati dell'operatore oggetto  di
verifica, l'esito della verifica stessa ed eventuali osservazioni. 
9. Controllo 
    I  controlli  sono  effettuati  da  una  struttura  di  controllo
conforme alle norme EN 45011. 
 
                     Disciplinare di produzione 
 
 
                    «Fassone di Razza Piemontese» 
 
 
                       Piano di autocontrollo 
 
      
 
=====================================================================
|        Requisito        |   Frequenza   |    Tipo di controllo    |
+=========================+===============+=========================+
|                         |               |Controllo telematico con |
|                         |               |  banca dati Anaborapi,  |
|    Iscrizione libro     |               |   Banca dati Anagrafe   |
|  genealogico bovini di  | Per ogni capo |Nazionale, certificato di|
|    razza Piemontese     |   allevato    |          razza          |
+-------------------------+---------------+-------------------------+
|                         |               |Da piano di razionamento,|
|                         |               |       documentale       |
|Razione alimentare (% di |               |     (certificazione     |
|cereali >50% nel mangime)|    Annuale    |      mangimifici)       |
+-------------------------+---------------+-------------------------+
|   Razione alimentare    |               |                         |
|   (presenza fieno in    |               |                         |
|mangiatoia alimentazione |               |                         |
|      tradizionale)      |    Annuale    |         Visivo          |
+-------------------------+---------------+-------------------------+
|   Razione alimentare    |               |                         |
|   (utilizzo alimenti    |               |                         |
|       prescritti)       |    Annuale    |Da piano di razionamento |
+-------------------------+---------------+-------------------------+
|   Razione alimentare    |               |                         |
|(documentazione scritta e|               |                         |
|   aggiornata razione)   |    Annuale    |       Documentale       |
+-------------------------+---------------+-------------------------+
|   Razione alimentare    |               |                         |
|  (presenza di registro  |               |                         |
|carico scarico alimenti) |    Annuale    |       Documentale       |
+-------------------------+---------------+-------------------------+
|                         |               |  Controllo analitico a  |
|   Razione alimentare    |               | campione dei parametri  |
|    (tecnica unifeed)    |    Annuale    |        previsti         |
+-------------------------+---------------+-------------------------+
|                         | Per ogni capo |                         |
| Eta' alla macellazione  |   macellato   |      Da passaporto      |
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|Periodo di allevamento (7| Per ogni capo |                         |
|          mesi)          |   macellato   |      Da passaporto      |
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|Categorie carcasse (ACE, | Per ogni capo |                         |
|       SEUR, 1-2)        |   macellato   |Classificazione ufficiale|
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