(Allegato 1-art. 3)
 
                               Art. 3. 
             Modalita' di svolgimento delle prestazioni 
                 risorse disponibili e coordinamento 
 
    §1. Fintecna, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, procede
all'individuazione  del  personale,  in  possesso  delle   necessarie
esperienze e qualificazione professionale, destinato allo svolgimento
dell'attivita'  di  supporto  tecnico-ingegneristico  occorrente  per
l'istruttoria relativa all'erogazione  dei  contributi  e  gli  altri
adempimenti relativi alla ricostruzione privata,  come  previsti  dal
decreto-legge, nonche' per quella afferente i  procedimenti  relativi
ai necessari titoli abilitativi edilizi, ferma restando  in  capo  ai
singoli  comuni  la  competenza  all'adozione  dell'atto  finale   di
rilascio del titolo abilitativo edilizio. 
    §2. Le  suddette  attivita'  di  supporto  tecnico-ingegneristico
consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella: 
    a)  verifica  di   congruita'   tecnico-economica   di   progetti
sviluppati da terzi e sottoposti a valutazione; 
    b) verifica della documentazione fornita dagli  affidatari  degli
appalti; 
    c) redazione della documentazione necessaria all'iter procedurale
in assistenza ai privati; 
    d) gestione dell'archivio documentale; 
    e) attivita'  di  front  office,  per  supporto  gestionale  alla
elaborazione   delle   pratiche   necessarie   all'ottenimento    dei
finanziamenti agevolati e per fornire tutte le informazioni utili  ad
attivare il processo di richiesta dei finanziamenti; 
    f) supporto professionale  ed  amministrativo-contabile,  per  il
monitoraggio della normativa e le necessarie rendicontazioni. 
    §3. In una fase successiva, ai sensi dell'art. 3,  comma  3,  del
decreto-legge, il personale individuato da Fintecna e destinato  alla
struttura  commissariale  potra'   altresi'   fornire   il   supporto
necessario per l'attuazione degli interventi di ripristino  di  opere
pubbliche e beni culturali. 
    §4. Fintecna mette a disposizione fino ad un  massimo  di  n.  45
unita'  di  personale,   dotate   delle   necessarie   competenze   e
qualificazioni   professionali   tecnico-specialistiche,    per    la
realizzazione delle attivita' sommariamente descritte nei  precedenti
paragrafi §1, §2 e  §3,  da  impiegare  prioritariamente  presso  gli
Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  all'art.   3   del
decreto-legge. 
    §5. L'attivita' di  supporto  tecnico-ingegneristico  svolta  dal
personale  di  Fintecna  sara'  coordinata  da   un   capo   progetto
individuato  dalla  stessa  societa'  che  si  relazionera'  con   il
referente  individuato,  per  ciascun   ufficio   speciale   per   la
ricostruzione, dalle regioni mediante i provvedimenti di cui all'art.
3, comma 1, del decreto-legge  e  con  il  direttore  generale  della
struttura commissariale centrale.