(Allegato 1-art. 9)
 
                               Art. 9. 
                           Responsabilita' 
 
    §1.  Fintecna  assicura,  tramite  i  propri  dipendenti  ed   il
personale  da  essa  individuato  ai  sensi  dell'art.  4,   l'esatto
adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della
presente convenzione. 
    §2.  Fintecna  e'  responsabile  nei  confronti  del  Commissario
straordinario degli eventuali pregiudizi derivanti  dall'operato  del
proprio  personale,  ivi  compreso  quello  individuato  secondo   le
modalita' di cui al precedente art. 4, paragrafo § 2, fatti  salvi  i
casi di dolo o colpa grave.