(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Schema tipo di  Statuto  del  Consorzio  nazionale  per  la  gestione
           raccolta e trattamento degli oli minerali usati 
 
 
      (Art. 236 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 
 
 
                             Art. 1. (1) 
 
 
                 Natura, sede e durata del Consorzio 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  del
decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  95,  e'  costituito  il
Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati (di seguito «Consorzio»). Il Consorzio ha personalita'
giuridica  di  diritto  privato,  non  ha  fine  di  lucro,   ed   e'
disciplinato, per  tutto  cio'  che  non  e'  regolato  dal  presente
statuto, dalle norme contenute agli  articoli  2602  e  seguenti  del
codice civile. 
    2. Il Consorzio ha sede in ....... (indicare la sede). 
    3. Il Consorzio ha durata illimitata  sino  alla  permanenza  dei
presupposti di legge per la sua istituzione. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente statuto si intende per: 
    a) «oli base vergini»: oli di base minerali prodotti a partire da
olio greggio e utilizzati per la produzione di oli lubrificanti; 
    b) «oli base prodotti mediante un processo di rigenerazione»: oli
di base minerali prodotti a partire da olio usato; 
    c) «recupero e  raccolta»:  il  complesso  delle  operazioni  che
consentono il prelievo degli  oli  usati  presso  i  detentori  degli
stessi ai fini del loro trasferimento alle imprese  di  rigenerazione
(o altre imprese incaricate del loro trattamento); 
    d) «oli lubrificanti»: prodotti ottenuti  dalla  miscelazione  di
oli base ed additivi ai fini della loro immissione al consumo; 
    e) «sostituzione e vendita  degli  oli  lubrificanti»:  la  prima
immissione dell'olio lubrificante al consumo in Italia e/o la vendita
dell'olio  lubrificante  agli  utenti  finali  al  fine   della   sua
sostituzione. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                  Oggetto e finalita' del Consorzio 
 
    1. Per il raggiungimento delle finalita'  definite  dal  presente
statuto, il Consorzio svolge i seguenti compiti: 
    a) promuove la  sensibilizzazione  dell'opinione  pubblica  sulle
tematiche della raccolta attraverso campagne di comunicazione per  il
conseguimento dell'oggetto consortile; 
    b) assicura e incentiva la raccolta degli oli  usati  ritirandoli
dai detentori e dalle imprese autorizzate; 
    c) espleta direttamente l'attivita' di raccolta degli  oli  usati
dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta
risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa ovvero nel caso in
cui nessuna impresa di rigenerazione ne faccia richiesta; 
    d) seleziona gli oli usati raccolti ai fini della  loro  corretta
eliminazione tramite rigenerazione combustione o smaltimento, 
    e) nel rispetto del comma 2 dell'art. 236 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, provvede  affinche'  gli  oli  usati  raccolti
siano destinati: 
    1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di
oli base; 
    2)  in  caso  ostino  effettivi  vincoli  di  carattere   tecnico
economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento; 
    3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai  punti
precedenti,  allo  smaltimento  tramite  incenerimento   o   deposito
permanente; 
    f) persegue e  incentiva  lo  studio,  la  sperimentazione  e  la
realizzazione  di  nuovi  processi  di  trattamento  e   di   impiego
alternativi,  conducendo  studi,  attivita'  di  ricerca  e   analisi
finalizzati a ottimizzare e a rendere piu' efficiente il ciclo  delle
attivita' di gestione degli oli usati; 
    g) svolge attivita' di formazione,  attraverso  corsi,  seminari,
convegni, su tutti gli aspetti  concernenti  la  gestione  degli  oli
usati; 
    h) opera nel rispetto dei  principi  di  concorrenza,  di  libera
circolazione dei beni, di economicita' della gestione, nonche'  della
tutela della salute e dell'ambiente da ogni  inquinamento  dell'aria,
delle acque del suolo; 
    i) annota ed elabora tutti i dati tecnici relativi alla raccolta,
al trattamento o all'eliminazione  degli  oli  usati  e  li  comunica
annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e al Ministero dello sviluppo economico corredati  da  una
relazione illustrativa; 
    l) trasmette entro  il  31  maggio  di  ogni  anno  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dello  sviluppo  economico  una  relazione   tecnica   sull'attivita'
complessiva sviluppata dagli  stessi  e  dai  loro  singoli  aderenti
nell'anno solare precedente; 
    m)  concorda  con  le   imprese   che   svolgono   attivita'   di
rigenerazione i parametri tecnici per la selezione  degli  oli  usati
idonei per l'avvio alla rigenerazione; 
    n) incentiva la raccolta degli oli usati rigenerabili; 
    o) cede gli oli  usati  rigenerabili  raccolti  alle  imprese  di
rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del  rapporto  fra
quantita' raccolte e  richieste,  delle  capacita'  produttive  degli
impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per  gli  impianti
gia' in funzione, della pregressa  produzione  di  basi  lubrificanti
rigenerate di qualita' idonea per il consumo; 
    p) corrisponde alle imprese di rigenerazione un  corrispettivo  a
fronte del  trattamento  determinato  in  funzione  della  situazione
corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di
raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli  oli  usati  al
riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara' erogato  con
riferimento  alla  quantita'  di  base  lubrificante   ottenuta   per
tonnellata di olio usato,  di  qualita'  idonea  per  il  consumo  ed
effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati
ceduti all'impresa stessa dal Consorzio o da imprese di raccolta  che
abbiano ricevuto specifico mandato per  l'attivita'  di  cessione  ai
sensi dell'art. 236, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152; 
    q)  assicura  l'avvio  alla  combustione  dell'olio   usato   non
rigenerabile e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile  nel
rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento; 
    r)  ottempera  agli  obblighi  di  adesione,   comunicazione   ed
informazione alle autorita' competenti  previsti  dalla  legislazione
vigente. 
    2. Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie  funzioni  e  al
fine di perseguire le finalita' indicate dal presente  statuto,  puo'
conferire mandati a imprese per determinati  e  limitati  settori  di
attivita' o determinate aree territoriali. L'attivita' dei  mandatari
e' svolta sotto la  direzione  e  la  responsabilita'  del  Consorzio
stesso. 
    3.  Il  Consorzio  puo'  costituire  enti,  societa'  e  assumere
partecipazioni in societa' gia' costituite, previa autorizzazione del
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del
Ministero per lo  sviluppo  economico.  La  costituzione  di  enti  e
societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa'  non  e'
consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e  le
finalita'  determinati  dal  presente  statuto.   L'attivita'   delle
societa' e degli enti partecipati e costituiti  dal  Consorzio  deve,
inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia
di concorrenza, ed eventuali  proventi  e  utili  derivanti  da  tali
partecipazioni  devono  essere  utilizzati  esclusivamente   per   le
finalita' previste dal presente statuto. 
    4. Al fine di migliorare la razionalizzazione e  l'organizzazione
delle proprie funzioni e di  ottimizzare  le  modalita'  di  gestione
adottate dal Consorzio  conformandole  alle  regole  di  concorrenza,
nonche' al fine di favorire il mercato degli oli usati rigenerati, il
Consorzio   puo'   svolgere   tutte   le   attivita'   complementari,
sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo
consortile di cui al presente statuto. In particolare,  il  Consorzio
puo': 
    1) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare,  immobiliare
e finanziaria ritenute necessarie od utili alla  realizzazione  degli
scopi consortili,  purche'  comunque  direttamente  o  indirettamente
connesse agli scopi consortili; 
    2) stipulare, ai sensi dell'art. 206 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, specifici  accordi,  convenzioni,  contratti  di
programma, protocolli d'intesa,  anche  sperimentali,  finalizzati  a
ottimizzare, e rendere piu' efficiente, il ciclo delle  attivita'  di
gestione degli oli usati. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                             Consorziati 
 
    1. Al Consorzio partecipano in forma paritetica: 
    a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli
base vergini; 
    b) le imprese che producono oli  base  mediante  un  processo  di
rigenerazione; 
    c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli  oli
usati; 
    d) le imprese che effettuano la sostituzione e la  vendita  degli
oli lubrificanti. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Adesione al Consorzio 
 
    1. Aderiscono al Consorzio le imprese  indicate  all'art.  4  del
presente statuto 
    2. La domanda di adesione e' sottoscritta dal soggetto  giuridico
richiedente e corredata dai seguenti documenti: 
      a) dichiarazione nella quale  l'impresa  che  presenta  domanda
attesta e comunica: 
    1) la conoscenza e accettazione integrale dello statuto  e  degli
eventuali regolamenti consortili; 
    2) di non versare in situazione  di  liquidazione,  fallimento  o
altra procedura concorsuale, esclusi i casi di concordato  preventivo
con continuazione dell'attivita', di amministrazione controllata e di
amministrazione straordinaria; 
    b) estremi dell'iscrizione CCIAA; 
    c)  indirizzo  della  sede  principale,  delle   eventuali   sede
secondarie e degli uffici amministrativi; 
    d) nome, cognome,  luogo,  data  di  nascita,  di  residenza  del
titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i. 
    3. I consorziati sono tenuti a far pervenire al Consorzio,  entro
e non oltre  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  comunicazioni  scritte
contenenti, oltre a eventuali variazioni dei dati di  identificazione
dell'impresa di cui al comma 4, le seguenti indicazioni, distinte per
ciascuna categoria: 
    a) per le imprese appartenenti alle categorie  indicate  all'art.
4, lettera a), i quantitativi di oli lubrificanti prodotti, importati
o immessi sul mercato nell'anno precedente; 
    b) per le imprese appartenenti alle categorie  indicate  all'art.
4, lettera b),  i  quantitativi  di  oli  base  rigenerati  nell'anno
precedente; 
    c) per le imprese appartenenti alle categorie  indicate  all'art.
4, lettera c), i quantitativi di oli  usati  recuperati  e  raccolti,
nell'anno precedente; 
    d) per le imprese appartenenti alle categorie  indicate  all'art.
4, lettera d),  i  quantitativi  di  oli  lubrificanti  sostituiti  o
venduti nell'anno precedente. 
    4. Nell'ipotesi in cui un'impresa abbia i requisiti per rientrare
in piu' di una delle  categorie  indicate  all'art.  4  del  presente
statuto, essa e' tenuta a comunicare la scelta effettuata  in  ordine
alla categoria di appartenenza, fatta salva ogni necessaria  verifica
da parte del Consorzio.  La  scelta  operata  e'  vincolante  per  il
consorziato fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. 
    5. Fermo restando il diritto del Consorzio di compiere tutti  gli
atti ritenuti opportuni al fine di verificare  la  veridicita'  delle
dichiarazioni  rese  e  di  segnalare   alle   competenti   autorita'
amministrative illeciti di cui all'art. 256,  comma  8,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'impresa dichiarante e' tenuta  a
trasmettere al Consorzio, su  richiesta  dello  stesso,  copia  della
documentazione necessaria ai fini delle verifiche di cui sopra. 
    6. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e
delle  informazioni  che   l'aspirante   consorziato   deve   fornire
contestualmente  o  successivamente  alla  domanda,  delibera   sulla
richiesta nella prima  seduta  utile  successiva  alla  presentazione
della domanda di adesione. 
    7. La richiesta di adesione e' respinta nel caso in cui si rilevi
la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al Consorzio di  cui
al presente articolo. La decisione di rigetto  della  richiesta  deve
essere adeguatamente motivata. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                Recesso ed esclusione dei consorziati 
 
    1. I consorziati iscritti recedono  dal  Consorzio  nel  caso  di
variazione  del  loro  oggetto  sociale  o  cessazione   della   loro
attivita'. 
    2. Il consorziato puo' recedere previa comunicazione da  inviarsi
al Consorzio almeno ....... mesi (indicare il  termine)  prima  della
fine dell'esercizio annuale. Il consorziato e' tenuto  al  versamento
dell'eventuale quota di partecipazione e all'assolvimento  delle  sue
obbligazioni per l'anno in corso. 
    3. Il consiglio di amministrazione puo'  deliberare  l'esclusione
dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti  per  l'ammissione,
se e' sottoposto  a  procedure  concorsuali  che  non  comportino  la
continuazione dell'esercizio, anche provvisorio,  dell'impresa  e  in
ogni altro caso in cui non puo' piu' partecipare  alla  realizzazione
dell'oggetto consortile. 
    4.  Una  volta  deliberata  dal  consiglio  di   amministrazione,
l'esclusione ha effetto immediato e  deve  essere  comunicata,  entro
............ (indicare il termine), al consorziato. 
    5. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto
a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                Quote di partecipazione al Consorzio 
 
    1. Le quote di partecipazione  al  Consorzio  sono  ripartite  in
parti uguali nella misura del 25% tra le diverse categorie di imprese
di cui all'art. 4 del presente statuto. Nell'ambito  di  ciascuna  di
esse sono attribuite in proporzione delle quantita'  di  lubrificanti
prodotti, commercializzati, rigenerati  o  recuperati.  Le  quote  di
partecipazione sono ulteriormente distribuite come segue: 
    a) per le imprese appartenenti alle categorie  indicate  all'art.
4, lettera a), in proporzione ai  quantitativi  di  oli  lubrificanti
immessi al consumo in Italia nell'anno precedente; 
    b) per le imprese appartenenti alle categorie  indicate  all'art.
4, lettera b), in proporzione ai quantitativi di oli  base  prodotti,
nell'anno precedente, mediante la rigenerazione di oli  usati  ceduti
da raccoglitori; 
    c) per le imprese appartenenti alle categorie  indicate  all'art.
4, lettera c), in proporzione ai quantitativi di oli  usati  raccolti
in Italia e ceduti, nell'anno precedente, a imprese di rigenerazione; 
    d) per le imprese appartenenti alle categorie  indicate  all'art.
4, lettera d), in proporzione ai  quantitativi  di  oli  lubrificanti
immessi al consumo in Italia o venduti  ai  fini  della  sostituzione
nell'anno precedente. 
    2. Entro ...  ......  (indicare  il  termine)  di  ogni  anno  il
.......... (indicare organo consortile) provvede a : 
    a) determinare le quote di partecipazione delle  singole  imprese
consorziate valide fino  alla  data  della  successiva  deliberazione
annuale; 
    b) comunicare a ciascuna impresa i dati di pertinenza. 
    3.  Nell'ipotesi  in  cui  il  Consorzio  debba   rimborsare   il
contributo obbligatorio tale rimborso non incide sulla determinazione
della quota di  partecipazione  attribuita  all'impresa  appartenente
alle categorie indicate all'art. 4, lettera a) o d),  per  l'anno  in
cui il rimborso e' perfezionato, e si tiene  conto  dell'entita'  del
rimborso stesso nel calcolo  dei  quantitativi  di  oli  lubrificanti
immessi al consumo in Italia ai fini della determinazione della quota
di partecipazione da attribuire all'impresa per l'anno successivo  o,
in difetto di contribuzione per uno o piu' anni,  per  l'anno  o  gli
anni   successivi   in   cui   l'impresa   abbia    ancora    diritto
all'attribuzione di quote di partecipazione al Consorzio. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                     Diritti obblighi e sanzioni 
 
    1. I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle  forme
previste dal presente statuto, alla definizione delle  decisioni  del
Consorzio in vista del conseguimento degli  scopi  statutari  e  allo
svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono  fruire
dei servizi e delle prestazioni fornite dal Consorzio. 
    2. Il Consorzio accerta il  corretto  adempimento  da  parte  dei
consorziati  degli  obblighi  derivanti   dalla   partecipazione   al
Consorzio  e  intraprende  le  azioni  necessarie  per  verificare  e
reprimere eventuali violazioni a tali obblighi. 
    3.  In  caso  d'inadempimento  degli  obblighi   consortili,   il
consiglio di amministrazione puo' comminare una  sanzione  pecuniaria
commisurata   alla   gravita'   dell'infrazione.   Con    regolamento
consortile, da adottarsi a norma dell'art. 15,  sono  individuate  le
infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni  applicabili  e
le  norme  del  relativo  procedimento.  In  sede  di  assemblea,  il
consorziato sanzionato non puo' esercitare il diritto  di  voto  fino
all'avvenuto pagamento della sanzione comminata. 
    4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a: 
    a) versare la quota di adesione per  la  costituzione  del  fondo
consortile; 
    b) versare la quota di partecipazione annuale; 
    c) versare il contributo  di  cui  all'art.  236,  comma  7,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    d) fornire al Consorzio i dati tecnici di cui all'art. 236, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    e) trasmettere al consiglio di amministrazione tutti i dati e  le
informazioni da questo richiesti attinenti all'oggetto consortile; 
    f) sottoporsi a tutti  i  controlli  disposti  dal  consiglio  di
amministrazione al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli
obblighi  consortili,  fatta  salva  la  riservatezza  dei  dati  dei
consorziati; 
    g) osservare lo statuto, i regolamenti e le  deliberazioni  degli
organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati; 
    h) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere  attivita'
contrastante con le finalita' dello stesso. 
 
                               Art. 9. 
 
 
              Fondo consortile - Riserva di patrimonio 
 
    1. Il Consorzio e' tenuto alla creazione di un fondo consortile. 
    2. Il fondo consortile e' costituito da: 
    a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione; 
    b)  immobilizzazioni  immateriali,  beni   mobili   ed   immobili
acquistati  dal  consorzio,  anche  per  effetto   di   donazioni   o
assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalita'; 
    c) eventuali avanzi di gestione; 
    d) ...... (indicare eventuali altre componenti). 
    3. Gli avanzi di gestione  non  concorrono  alla  formazione  del
reddito. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di  esercizio
ai consorziati. Ogni residuo attivo  di  gestione,  accantonato  alle
riserve del  Consorzio,  costituisce  anticipazione  per  l'esercizio
successivo e, qualora proveniente dal contributo  annuale,  determina
la  riduzione  dell'importo  del  contributo  obbligatorio  dell'anno
seguente. 
    4. La quota di adesione per la costituzione del fondo  consortile
e' determinata dal consiglio di amministrazione. 
    5. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella  gestione  del
Consorzio con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione
approvata dall'assemblea, ove siano insufficienti le altre  fonti  di
provviste  finanziarie,  ma  deve  essere   reintegrato   nel   corso
dell'esercizio successivo. 
    6. Gli importi dovuti dai singoli consorziati per il mantenimento
del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta  del
consiglio di amministrazione. 
    7. In caso di recesso o  di  esclusione  dal  Consorzio,  non  si
procede  alla  liquidazione  di  quanto   versato   ai   fini   della
costituzione del fondo consortile e  nulla  e'  dovuto,  a  qualsiasi
titolo. 
    8. L'assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali
avanzi di gestione conformemente a quanto in precedenza determinato. 
 
                              Art. 10. 
 
 
             Finanziamento delle attivita' del Consorzio 
 
    1.  I  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  del   Consorzio
provengono: 
    a) dal contributo di  cui  all'art.  236,  comma  7  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    b)  dai  proventi  delle  attivita'  svolte  in   attuazione   di
disposizioni di legge e statutarie; 
    c)  dai  proventi  della  gestione  patrimoniale   ivi   comprese
eventuali liberalita', dai contributi di partecipazione  versati  dai
partecipanti o da terzi, ed in particolare dall'eventuale  contributo
annuo; 
    d) dall'utilizzazione dei fondi di riserva; 
    e) dall'eventuale  utilizzazione  del  fondo  consortile  con  le
modalita' indicate all'art. 8; 
    f) da eventuali contributi e finanziamenti  provenienti  da  enti
pubblici e/o privati. 
    e) ...... (indicare eventuali altre fonti di finanziamento). 
    2. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria
gestione finanziaria. 
    3. Il consiglio di amministrazione determina il contributo di cui
al comma 1, lettera a). Si  da'  luogo  al  rimborso  del  contributo
obbligatorio in tutte le  ipotesi  in  cui  la  legislazione  vigente
preveda  il  diritto  al  rimborso  dell'accisa  gravante   sull'olio
lubrificante in relazione al quale e' stato calcolato  l'importo  del
contributo  obbligatorio.  Al  rimborso  il  Consorzio  procede,   su
richiesta dell'impresa, solo a seguito ed in  base  al  provvedimento
dell'Autorita'  doganale  che  autorizza  il  rimborso   dell'accisa,
sempreche'  l'impresa  stessa   abbia   effettivamente   versato   il
contributo obbligatorio da rimborsare e sia comunque in regola con il
pagamento dei contributi dovuti. Decadono dal diritto al rimborso  di
contributi obbligatori erroneamente versati le  imprese  che  abbiano
incluso  nelle   rispettive   comunicazioni   previste   all'art.   5
quantitativi di oli lubrificanti per i quali avrebbero avuto  diritto
al rimborso gia' al momento della comunicazione e  la  cui  quota  di
partecipazione  sia  stata  determinata  anche  in  base   ai   detti
quantitativi. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                  Esercizio finanziario - Bilancio 
 
    1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1°  gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
    2. Il Consorzio adotta un sistema  di  separazione  contabile  ed
amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi
successivi  le  componenti  patrimoniali,  economiche  e  finanziarie
relative al contributo obbligatorio e al suo impiego  per  gli  scopi
cui e' preposto. 
    3. Entro ...... (indicare termine).  dalla  chiusura  di  ciascun
esercizio, il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea
ordinaria  per  l'approvazione  del  bilancio  consuntivo,  ai  sensi
dell'art. 2364 del codice civile. La convocazione puo'  avvenire  nel
termine di ..... (indicare termine)  dalla  chiusura  dell'esercizio,
qualora particolari esigenze lo richiedano; in  tale  ultima  ipotesi
gli amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni. 
    4. Il bilancio consuntivo  e'  costituito  dal  conto  economico,
dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario  del  Consorzio
ed e' accompagnato dalla nota integrativa  e  dalla  relazione  sulla
gestione, cosi' come previsto dall'art. 2423 del codice civile. 
    5. Entro la  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il  consiglio  di
amministrazione   deve   convocare    l'Assemblea    ordinaria    per
l'approvazione del bilancio  preventivo  per  l'anno  successivo.  Il
bilancio preventivo e' accompagnato da: 
    a) una relazione  illustrativa  sui  programmi  di  attivita'  da
realizzare nell'esercizio; 
    b) una relazione  sulle  differenze  di  previsione  in  rapporto
all'esercizio precedente. 
    6.  I  documenti  menzionati  ai  commi  3  e  4  devono  restare
depositati presso la sede del  Consorzio  in  modo  da  consentire  a
ciascun consorziato  di  prenderne  visione  almeno  ........  giorni
(indicare termine) prima dello svolgimento dell'Assemblea  e  finche'
sia approvato il bilancio consultivo. 
    7.  La  situazione  patrimoniale,  redatta  osservando  le  norme
relative al bilancio di esercizio per  le  societa'  per  azioni,  e'
depositata presso il  registro  delle  imprese  entro  2  mesi  dalla
chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile. 
    8. Il progetto di bilancio consuntivo deve essere  comunicato  al
soggetto incaricato della revisione legale dei conti  e  al  collegio
sindacale almeno .......... giorni  (indicare  termine)  prima  della
riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. 
    9.  Il  bilancio  preventivo  ed  il  bilancio  consuntivo   sono
trasmessi al Ministero dell'ambiente della tutela  del  territorio  e
del mare e al Ministero dello sviluppo economico. 
    10.  Le  norme   specifiche   di   amministrazione,   finanza   e
contabilita' sono definite nel regolamento eventualmente adottato  ai
sensi dell'art. 15. 
    11.  E'  vietata  la  distribuzione  di  riserve   alle   imprese
consorziate. 
 
                            Art. 12. (2) 
 
 
                        Organi del Consorzio 
 
    1. Sono organi del Consorzio: 
    a) l'assemblea; 
    b) il consiglio di amministrazione 
    (3) 
    c)  il  presidente  ed,  in  sua  assenza   o   impedimento,   il
vicepresidente; 
    d) il collegio sindacale; 
    e) il direttore generale (laddove previsto); 
    f) il comitato esecutivo (laddove previsto). 
 
                              Art. 13. 
 
 
                         Collegio sindacale 
 
    1. Il collegio sindacale e' composto di ... membri  (indicare  il
numero dei membri). Il  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
designano un componente ciascuno. Gli altri  componenti  sono  eletti
dall'assemblea ordinaria tra professionisti iscritti al registro  dei
revisori contabili. 
    2. I sindaci restano in  carica  tre  esercizi  e  cessano  dalla
carica alla data  dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione  del
bilancio relativo all'ultimo  esercizio  della  loro  carica  e  sono
rieleggibili. 
    3. In caso di cessazione dalla  carica  per  qualsiasi  causa  la
relativa  sostituzione   ha   luogo   tramite   elezione   da   parte
dell'assemblea ordinaria dei consorziati convocata entro  ...  giorni
(indicare  il  termine)  dal  momento  in   cui   il   consiglio   di
amministrazione e' venuto a conoscenza della cessazione.  Il  sindaco
nominato  in  sostituzione  resta  in   carica   fino   all'assemblea
successiva. 
    4. Nel caso la cessazione concerna il sindaco che, all'atto della
cessazione stessa, rivesta la carica di presidente del  collegio,  il
sindaco  nominato  in  sostituzione  non  assume  automaticamente  la
medesima carica ed i sindaci provvedono a  rieleggere  il  presidente
nella medesima riunione successiva alla sostituzione. 
    5. La cessazione dei membri del collegio per scadenza del termine
ha effetto dal momento in cui il collegio viene ricostituito. 
    6. Il collegio sindacale: 
    a) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei
regolamenti consortili, ove approvati, sul rispetto dei  principi  di
corretta    amministrazione,    in    particolare    sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile  adottato  dal
Consorzio e sul suo concreto funzionamento; 
    b) redige annualmente la relazione di competenza a  commento  del
bilancio consuntivo. 
    7. I  sindaci  partecipano  alle  sedute  dell'Assemblea  e  alle
riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre, chiedere
agli   amministratori   notizie   sull'andamento   delle   operazioni
consortili  o  su  determinati  affari  e  possono  procedere,  anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 
    8. Le riunioni e le verifiche dei  sindaci  devono  risultare  da
idoneo verbale. I verbali sono inseriti in apposito libro  che  viene
conservato presso la sede del Consorzio. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                     Revisione legale dei conti 
 
    1. La revisione legale dei conti sul Consorzio e'  esercitata  da
una societa' di revisione legale iscritta nell'apposito registro. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                       Regolamenti consortili 
 
    1.  Per  l'applicazione  del   presente   statuto   e   ai   fini
dell'organizzazione del  Consorzio  e  dello  svolgimento  delle  sue
attivita', il consiglio di amministrazione puo' adottare uno  o  piu'
schemi  di  regolamenti  consortili  e  li  sottopone   all'assemblea
ordinaria per l'approvazione. 
    2. I regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria e le relative
modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare ed al Ministero  dello  sviluppo  economico.  I
Ministeri, qualora accertino  che  le  norme  regolamentari  sono  in
contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono  in  ogni
momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche. 
    3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti  o
libri che, in aggiunta a quelli previsti per  legge,  debbano  essere
conservati  obbligatoriamente,  tra  i  quali  necessariamente   deve
risultare il libro dei consorziati. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
    1. L'attivita' del Consorzio e'  sottoposta  alla  vigilanza  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
del Ministero per lo sviluppo economico. 
    2. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio  o
di impossibilita' di normale funzionamento degli  organi  consortili,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
e  il  Ministero  per  lo  sviluppo  economico  possono  disporre  lo
scioglimento di uno o piu' organi  e  la  nomina  di  un  commissario
incaricato di  procedere  alla  loro  ricostituzione,  e  se  non  e'
possibile procedere  alla  ricostituzione  di  detti  organi  possono
disporre la nomina di un commissario incaricato  della  gestione  del
Consorzio. 

(1) Il Consorzio puo'  precisare  e  integrare  le  disposizioni  del
    presente statuto-tipo, nel rispetto  del  decreto  legislativo  3
    aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
    95. La numerazione degli articoli e' meramente indicativa e  puo'
    essere modificata dal Consorzio. 

(2) La disciplina statutaria  dettagliata  del  funzionamento  e  dei
    compiti degli organi consortili e' rimessa all'autonomia  privata
    del  Consorzio,  che  la  esercitano  nel  rispetto  del  decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del  decreto  legislativo  27
    gennaio 1992, n. 95. 

(3) Nei consigli di  amministrazione  del  consorzio  il  numero  dei
    consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori
    e dei riciclatori dei rifiuti deve essere  uguale  a  quello  dei
    consiglieri di amministrazione in rappresentanza  dei  produttori
    ai sensi dell'articolo 236, comma 2 del  decreto  legislativo  n.
    152 del 2006.;