(Statuto Agenzia nazionale politiche del lavoro-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                         Bilancio dell'ANPAL 
 
    1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il  direttore  trasmette  il
bilancio preventivo al collegio dei revisori, che lo esamina entro  i
quindici giorni successivi. Entro il  31  ottobre,  il  consiglio  di
amministrazione delibera il bilancio preventivo che  viene  trasmesso
dal presidente al Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.
Entro il 31 dicembre,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle  finanze,  approva
il bilancio preventivo o  lo  restituisce  indicando  le  motivazioni
della mancata approvazione. Il regolamento di contabilita'  definisce
le   modalita'   di   autorizzazione   all'esercizio   del   bilancio
provvisorio. 
    2. Entro il 15 aprile il direttore, trasmette il conto consuntivo
dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che  lo
esamina entro i dieci giorni successivi. 
    3. Entro il 30 aprile, il consiglio di  amministrazione  delibera
il conto consuntivo, che viene trasmesso dal presidente  al  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
approva il conto consuntivo o lo restituisce indicando le motivazioni
della mancata approvazione. 
    4. Il bilancio preventivo e le relative  variazioni  e  il  conto
consuntivo sono pubblicati sul sito  istituzionale  dell'ANPAL  entro
dieci giorni dall'approvazione.