(Statuto Agenzia nazionale politiche del lavoro-art. 3)
                               Art. 3 
 
                  Poteri ministeriali di vigilanza 
 
    1. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  esercita
sull'ANPAL i poteri di indirizzo e vigilanza  previsti  dall'articolo
8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, dal decreto istitutivo e dal presente statuto. 
    2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  esprime  il
parere preventivo, ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  del  decreto
istitutivo, sui seguenti atti dell'ANPAL: 
      a) circolari e altri atti interpretativi di norme  di  legge  o
regolamento; 
      b) modalita' operative e ammontare dell'assegno individuale  di
ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto istitutivo; 
      c) atti di programmazione e riprogrammazione  in  relazione  ai
programmi europei gestiti dall'ANPAL  in  qualita'  di  autorita'  di
gestione.