(Statuto Agenzia nazionale politiche del lavoro-art. 7)
                               Art. 7. 
 
            Attribuzioni del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione  esercita  ogni  funzione  non
compresa nella sfera di competenza  degli  altri  organi  dell'ANPAL,
conformemente all'articolo 4 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e all'articolo 7,  comma  3,  del  decreto  istitutivo  e  in
particolare: 
      a) approva i piani annuali dell'azione in materia di  politiche
attive, da adottarsi con il decreto di cui all'articolo 2 del decreto
istitutivo; 
      b) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 
      c) delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili; 
      d) adotta i regolamenti di contabilita'  e  di  organizzazione,
sulla base della proposta del direttore generale; 
      e) delibera sulle scelte strategiche e sulle linee  d'indirizzo
dell'Agenzia in tutti i casi previsti dalle disposizioni del  decreto
istitutivo e del presente statuto e negli  altri  casi  previsti  dai
regolamenti di contabilita' e di amministrazione; 
      f) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma  13,
del decreto istitutivo e in coerenza con le previsioni  dell'articolo
2 del medesimo decreto, determina gli  obiettivi  annuali  di  Italia
Lavoro e le modalita' di verifica del raggiungimento  dei  risultati.
Con le medesime modalita' puo' emanare specifici atti di indirizzo  e
direttiva nei confronti di Italia Lavoro S.p.A.; 
      g) delibera su ogni questione che il Presidente pone all'ordine
del giorno. 
    2. Il consiglio di amministrazione si riunisce,  su  convocazione
del suo presidente, almeno quattro volte all'anno. 
    3. Su specifici argomenti, e  dandone  previa  informazione  agli
altri membri del consiglio, il presidente  ha  facolta'  di  invitare
alle sedute del consiglio  di  amministrazione  i  rappresentanti  di
altre amministrazioni o agenzie, nonche' esperti, interni ed esterni,
nelle materie da trattare. 
    L'avviso di convocazione, contenente  la  data,  il  luogo  della
seduta, l'ora  della  stessa  e  l'ordine  del  giorno,  deve  essere
inviato,  tramite  raccomandata   o   a   mezzo   posta   elettronica
certificata, almeno sette giorni prima  della  data  fissata  per  la
seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima, con ogni  mezzo
idoneo. 
    4.  Il  consiglio  di  amministrazione  si  intende  regolarmente
costituito  quando  alla  seduta  sono  presenti  almeno   due   suoi
componenti. Possono essere oggetto di discussione argomenti non posti
preventivamente   all'ordine   del   giorno   solo   se   individuati
all'unanimita' dei componenti del consiglio. 
    5.  Sono  considerati  presenti,  altresi',  i   componenti   che
partecipano  a  distanza  alla  riunione,  attraverso  strumenti   di
telecomunicazione  che  assicurino  idonei  collegamenti,   tali   da
consentire l'identificazione e la regolare partecipazione ai  lavori.
In  tal  caso,  la  riunione  del  consiglio  di  amministrazione  si
considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente. 
    6.   Le   deliberazioni   di   competenza   del   consiglio    di
amministrazione sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso
di parita' prevale il voto del presidente, fatta eccezione per i casi
previsti dal comma 1, lettere b) e d). 
    7. Delle sedute  del  consiglio  di  amministrazione  e'  redatto
apposito verbale.