(Statuto Ispettorato nazionale del lavoro-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Competenze del direttore 
 
    1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato e ne
e'  responsabile.  Il  direttore,  fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo e  dall'articolo  8,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni
di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare: 
      a) presenta al Consiglio di amministrazione gli  atti  generali
che  regolano  il   funzionamento   dell'Ispettorato,   il   bilancio
preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento di
ammontare superiore a 1 milione di euro; 
      b)  adotta  regolamenti   interni,   approvati   dal   Ministro
vigilante, e altri atti di organizzazione di  livello  inferiore,  al
fine di adeguare l'organizzazione, nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie, alle esigenze funzionali dell'ispettorato; 
      c) stipula la convenzione di cui all'articolo 9; 
      d) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per
raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e  attribuisce  le
risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti; 
      e) determina, anche in  attuazione  della  convenzione  di  cui
all'articolo 9, le scelte strategiche dell'ispettorato; 
      f) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme
di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui  all'articolo
5, comma 1, del decreto istitutivo, al conferimento  degli  incarichi
dirigenziali di livello generale; 
      g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione con  le
altre amministrazioni pubbliche, ivi inclusa  la  sottoscrizione  dei
protocolli di cui agli articoli 7, comma 4 e 11, comma 4, del decreto
istitutivo; 
      h) definisce linee di condotta e programmi ispettivi  periodici
e gestisce le spese di funzionamento del Comando carabinieri  per  la
tutela del lavoro ai sensi  di  cui  all'articolo  6,  comma  4,  del
decreto istitutivo. 
    2. Il direttore e' responsabile dell'attivita'  e  dei  risultati
conseguiti dall'ispettorato, anche  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla convenzione  di  cui  all'articolo  9.  Trova  applicazione  la
disciplina di cui all'articolo 21 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
    3.  Il  direttore  puo'  nominare   un   dirigente   di   ufficio
dirigenziale  generale  quale  suo  vicario  per  l'esercizio   delle
competenze di cui  al  presente  articolo  in  caso  di  assenza  dal
servizio o di impedimento temporaneo, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica.