Art. 6. Competenze e funzionamento del collegio dei revisori 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto istitutivo, il collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 2. I membri del collegio assistono, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 6. 3. Il collegio dei revisori e' convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti tutti e tre i componenti. 4. I componenti partecipano alle sedute del collegio, ove possibile, a distanza, fruendo di collegamenti telematici, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 6. 5. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'ispettorato.