(Convenzione-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
    1. Le Parti  contraenti  adottano  la  normativa  necessaria  per
conformarsi  e  dare   applicazione   ai   termini   della   presente
Convenzione. 
    2. Le Parti contraenti assicurano  che  le  rispettive  autorita'
competenti  adottino  i  provvedimenti  amministrativi  e   attuativi
necessari per l'applicazione della presente Convenzione.