Art. 2. Determinazione e versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi delle attivita' finanziarie 1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei seguenti soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 («TUIR»), che siano titolari di attivita' finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un'attivita' di natura finanziaria nello Stato della Citta' del Vaticano: a) persone fisiche rientranti nelle seguenti categorie: i) chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Societa' di Vita Apostolica; ii) dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all'articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono redditi ivi indicati; b) Istituti di Vita Consacrata, Societa' di Vita Apostolica ed altri enti con personalita' giuridica canonica o civile vaticana. 2. Ai fini della presente Convenzione si intende per: - «chierici»: i ministri insigniti dell'ordine sacro ai sensi dei canoni 1008 e 1009 del Codice di diritto canonico; - «Istituti di Vita Consacrata»: gli enti di cui ai canoni 573 e seguenti del Codice di diritto canonico; - «Societa' di Vita Apostolica»: gli enti di cui ai canoni 731 e seguenti del Codice di diritto canonico; - «enti con personalita' giuridica canonica»: gli enti di cui ai canoni 114 e seguenti del Codice di diritto canonico. 3. Per la definizione delle categorie indicale al paragrafo 1 e non definite nella presente Convenzione si utilizzano le corrispondenti definizioni previste dalle legislazioni di ciascuna delle Parti contraenti. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, i soggetti indicati nel paragrafo 1 possono, limitatamente alle attivita' finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attivita' di natura finanziaria nello Stato della Citta' del Vaticano, adempiere gli obblighi di determinazione e versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nonche', qualora dovuta, dell'imposta sulle attivita' finanziarie detenute all'estero per il tramite di uno o piu' degli intermediari finanziari indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che agiscono nella veste di rappresentante fiscale per conto degli enti che svolgono professionalmente un'attivita' di natura finanziaria nello Stato della Citta' del Vaticano. Gli intermediari finanziari acquisiscono i dati e le informazioni necessarie per la determinazione dei redditi e il calcolo delle imposte dovute. 5. Su opzione esercitabile dai soggetti di cui al paragrafo 1, la determinazione dei redditi di natura finanziaria puo' avvenire in via analitica ovvero con i criteri previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Sui redditi o sui risultati di gestione cosi' determinati e' dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle attivita' finanziarie con l'aliquota corrispondente a quella dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicata sui redditi o sui risultati della gestione qualora le attivita' finanziarie della medesima natura fossero state detenute presso rapporti di deposito, custodia, amministrazione e gestione intrattenuti con intermediari finanziari fiscalmente residenti in Italia. Per i soggetti indicati nel paragrafo 1, lettera b), sui redditi per i quali, ai sensi della legislazione italiana, non e' applicabile la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e' dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26 per cento, che esenta tali soggetti dagli obblighi dichiarativi altrimenti previsti dalla legislazione fiscale italiana. 6. A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, il pagamento delle imposte sui redditi e sulla attivita' di cui al paragrafo 4 esonera i soggetti di cui al paragrafo 1 dagli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, relativamente ai periodi d'imposta a cui tali redditi e attivita' si riferiscono. 7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.