(Convenzione-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
Determinazione e versamento delle imposte sui redditi di  capitale  e
  sui redditi diversi delle attivita' finanziarie 
 
    1. Le disposizioni del  presente  articolo  trovano  applicazione
esclusivamente  nei  confronti  dei  seguenti  soggetti   fiscalmente
residenti in Italia ai  sensi  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 («TUIR»), che siano titolari  di  attivita'  finanziarie
presso enti che svolgono  professionalmente  un'attivita'  di  natura
finanziaria nello Stato della Citta' del Vaticano: 
      a) persone fisiche rientranti nelle seguenti categorie: 
        i) chierici e membri degli  Istituti  di  Vita  Consacrata  e
delle Societa' di Vita Apostolica; 
        ii) dignitari, impiegati, salariati,  anche  non  stabili,  e
pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all'articolo 17
del Trattato del Laterano, che percepiscono redditi ivi indicati; 
      b) Istituti di Vita Consacrata, Societa' di Vita Apostolica  ed
altri enti con personalita' giuridica canonica o civile vaticana. 
    2. Ai fini della presente Convenzione si intende per: 
      - «chierici»: i ministri insigniti dell'ordine sacro  ai  sensi
dei canoni 1008 e 1009 del Codice di diritto canonico; 
      - «Istituti di Vita Consacrata»: gli enti di cui ai canoni  573
e seguenti del Codice di diritto canonico; 
      - «Societa' di Vita Apostolica»: gli enti di cui ai canoni  731
e seguenti del Codice di diritto canonico; 
      - «enti con personalita' giuridica canonica»: gli enti  di  cui
ai canoni 114 e seguenti del Codice di diritto canonico. 
    3. Per la definizione delle categorie indicale al paragrafo  1  e
non  definite   nella   presente   Convenzione   si   utilizzano   le
corrispondenti definizioni previste dalle  legislazioni  di  ciascuna
delle Parti contraenti. 
    4. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
Convenzione,  i  soggetti   indicati   nel   paragrafo   1   possono,
limitatamente alle attivita' finanziarie  detenute  presso  enti  che
svolgono professionalmente un'attivita' di natura  finanziaria  nello
Stato  della  Citta'  del  Vaticano,  adempiere   gli   obblighi   di
determinazione e versamento delle imposte sui redditi di  capitale  e
sui redditi diversi di natura finanziaria  nonche',  qualora  dovuta,
dell'imposta sulle attivita' finanziarie detenute all'estero  per  il
tramite di uno o piu' degli intermediari  finanziari  indicati  negli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,  che
agiscono nella veste di rappresentante fiscale per conto  degli  enti
che svolgono professionalmente  un'attivita'  di  natura  finanziaria
nello Stato della Citta' del Vaticano.  Gli  intermediari  finanziari
acquisiscono  i  dati   e   le   informazioni   necessarie   per   la
determinazione dei redditi e il calcolo delle imposte dovute. 
    5. Su opzione esercitabile dai soggetti di cui al paragrafo 1, la
determinazione dei redditi di natura finanziaria puo' avvenire in via
analitica ovvero con i criteri previsti dall'articolo 7  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Sui redditi o sui risultati  di
gestione cosi' determinati e'  dovuta  un'imposta  sostitutiva  delle
imposte  sui  redditi  delle  attivita'  finanziarie  con  l'aliquota
corrispondente a quella dell'imposta sostitutiva o della  ritenuta  a
titolo d'imposta che  sarebbe  stata  applicata  sui  redditi  o  sui
risultati della  gestione  qualora  le  attivita'  finanziarie  della
medesima natura fossero state detenute presso rapporti  di  deposito,
custodia, amministrazione e gestione  intrattenuti  con  intermediari
finanziari fiscalmente residenti in Italia. Per i  soggetti  indicati
nel paragrafo 1, lettera b), sui redditi per i quali, ai sensi  della
legislazione italiana,  non  e'  applicabile  la  ritenuta  a  titolo
d'imposta o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e' dovuta
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con  l'aliquota  del
26 per cento, che esenta tali soggetti  dagli  obblighi  dichiarativi
altrimenti previsti dalla legislazione fiscale italiana. 
    6. A partire dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
Convenzione, il pagamento delle imposte sui redditi e sulla attivita'
di cui al paragrafo 4 esonera i soggetti di cui al paragrafo 1  dagli
obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo  1,
comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, relativamente ai  periodi
d'imposta a cui tali redditi e attivita' si riferiscono. 
    7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
Convenzione sono individuate le disposizioni attuative  del  presente
articolo con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.