(Convenzione-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
                         Altre disposizioni 
 
    1. Resta ferma la non applicabilita' delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, paragrafi 4, 5 e 6, nonche' delle disposizioni di cui
agli articoli 3 e 4, per i redditi di impresa, i redditi fondiari e i
redditi diversi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) del  TUIR,
ad esclusione dei redditi diversi generati  dalle  attivita'  di  cui
all'articolo 2, paragrafo  4,  di  pertinenza  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). 
    2. Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 non comportano  alcuna
modifica del regime  di  esenzione  stabilito  nell'articolo  17  del
Trattato del Laterano.