(Convenzione-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
 
                Enti centrali della Chiesa Cattolica 
 
    Gli articoli da 1 a 5 non si applicano agli enti  centrali  della
Chiesa  Cattolica  che  hanno  sede  negli  immobili  indicati  negli
articoli 13, 14 e 15, per  i  quali  restano  ferme  le  disposizioni
stabilite dall'articolo 11 del Trattato del Laterano.