(Convenzione-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
 
                         Agenti diplomatici 
 
    Le disposizioni della presente  Convenzione  non  pregiudicano  i
diritti di cui beneficiano gli agenti diplomatici e le rappresentanze
diplomatiche   in   virtu'   delle   regole   generali   di   diritto
internazionale o di accordi particolari.