Articolo 12 Disposizioni varie 1. La doppia imposizione sui redditi sara' elimitata nel modo seguente: a) per quanto concerne l'Italia, se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Monaco, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sui redditi specificate nell'Articolo 3 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Monaco, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'imposta sui redditi pagata in Monaco per la quale spetta la deduzione e' solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana. b) Per quanto concerne Monaco, se un residente di Monaco riceve redditi che, in virtu' delle disposizioni del presente Accordo, sono imponibili in Italia, Monaco accorda una deduzione dall'imposta sui redditi di detto residente per un ammontare pari all'imposta pagata in Italia a condizione che tale deduzione non ecceda la quota parte di imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, che e' attribuibile al reddito percepito in Italia. 2. Quando una persona fisica e' residente di entrambe le Parti Contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente solo della Parte nella quale dispone di un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambe le Parti, e' considerata residente solo della Parte nella quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare la Parte nella quale detta persona ha il suo centro degli interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuna delle Parti, essa e' considerata residente solo della Parte in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe le Parti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuna di esse, essa e' considerata residente solo della Parte della quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambe le Parti, o se non ha la nazionalita' di alcuna di esse, le autorita' competenti delle Parti risolvono la questione di comune accordo. In mancanza di tale accordo, ciascuna Parte Contraente applica la propria legislazione nazionale per determinare la residenza di detta persona.