Allegato GUIDA OPERATIVA ALL'ACCESSO GENERALIZZATO TITOLARITA', AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO (1) Chi puo' presentare richiesta di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013? L'accesso generalizzato puo' essere presentato da chiunque. Infatti, non occorre possedere, ne' dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque puo' presentare richiesta, anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. (2) Qual e' l'ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso generalizzato? Il diritto di accesso generalizzato si applica: 1) a tutte le amministrazioni pubbliche, come esemplificate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione 2) agli enti pubblici economicie ordini professionali; 3) alle societa' in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (decreto legislativo n. 175/2016 c.d. Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica); 4) alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; Il diritto di accesso generalizzato si applica, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, anche: 1) alle societa' in sola partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (decreto legislativo n. 175/2016 c.d. Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica); 2) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Cfr. § 4.1. delle Linee guida (3) E' necessario motivare la richiesta di accesso generalizzato? Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non e' necessario fornire una motivazione: tutti i soggetti cui si applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a prendere in considerazione le richieste di accesso generalizzato, a prescindere dal fatto che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a sostegno della richiesta. (4) Che cosa si puo' richiedere con l'accesso generalizzato? Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell'amministrazione. Cio' significa: che l'amministrazione non e' tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono gia' in suo possesso che l'amministrazione non e' tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l'accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni cosi' come sono gia' detenuti, organizzati, gestiti e fruiti che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e piu' in generale nella loro anonimizzazione, qualora cio' sia funzionale a rendere possibile l'accesso La richiesta di accesso generalizzatodeve identificare i documenti e i dati richiesti. Cio' significa: che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero che la richiesta consente all'amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti. Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo cosi' vago da non permettere all'amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l'amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l'oggetto della richiesta. Cfr. § 4.2. delle Linee guida (5) Richieste massive L'amministrazione e' tenuta a consentire l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioe' da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell'amministrazione. 2) IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO GENERALIZZATO (6) A quale ufficio va presentata la richiesta di accesso generalizzato? La richiesta di accesso generalizzato puo' essere presentata, alternativamente: 1) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 2) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 3) ad altro ufficio, che l'amministrazione abbia indicato nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Altri contenuti - Accesso civico» del sito istituzionale. (7) Come si fa a presentare l'istanza di accesso generalizzato? Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, l'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD). Tra queste modalita', l'amministrazione o l'ente e' opportuno privilegi quella meno onerosa per chi presenta l'istanza. Ai sensi dell'art. 65, comma 1 lett. c) del CAD, le richieste presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide anche se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'. Resta fermo che l'istanza puo' essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, e che laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). (8) Bisogna pagare per poter effettuare l'accesso generalizzato? Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, e' gratuito. Quando l'amministrazione risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, puo' richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali. E' da preferire il rilascio dei documenti e dei dati in formato elettronico quando il rilascio dei documenti o dei dati in formato elettronico e' indicato dal richiedente, nei limiti in cui tale modalita' risulti comunque agevole per l'amministrazione che detiene di dati. (9) L'amministrazione o l'ente destinatario dell'istanza e' obbligato a darne comunicazione a eventuali soggetti controinteressati? Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla liberta' e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), l'ente destinatario della richiesta di accesso deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). Il soggetto controinteressato puo' presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, l'amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato. (10) Quanto tempo ha l'amministrazione per rispondere alle richieste di accesso generalizzato? Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato. (11) I diritti procedimentali dei controinteressati Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione puo' comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall'art. 5-bis, comma 2, se l'amministrazione individua dei privati controinteressati comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. (12) Accoglimento della richiesta di accesso generalizzato In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. (13) La motivazione del provvedimento Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2 contiene una adeguata motivazione che da' conto della sussistenza degli elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto. Va parimenti motivato adeguatamente il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione delle esclusioni di cui all'art. 5-bis, comma 3. Anche il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che da' conto della insussistenza di uno o piu' elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, specie quando e' adottato nonostante l'opposizione del controinteressato. Cfr. § 5.3 delle Linee guida 3) LA TUTELA (14) Come puo' tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta da parte dell'amministrazione? In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del decreto legislativo n. 33/2013, il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. In alternativa, laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente puo' presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente, per l'ambito territoriale immediatamente superiore, se presente). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. E' previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso e' consentito. In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente puo' attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo. (15) L'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato puo' chiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali? E' previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito solo dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame e dal difensore civico nel caso di ricorso laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, decreto legislativo n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono sospesi. (16) Quali sono i rimedi previsti per i controinteressati nel caso di accoglimento dell'istanza da parte dell'amministrazione o dell'ente, nonostante l'opposizione presentata? Ai sensi del comma 9 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato puo' presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e, per i soli atti di Regioni ed enti locali, ricorso al difensore civico. Avverso la decisione dell'ente o dell'amministrazione ovvero a quella del RPCT dell'amministrazione o dell'ente o a quella del difensore civico, il controinteressato puo' proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo n. 104/2010 sul codice del processo amministrativo. (17) Entro quali termini si pronuncia il RPCT sulla richiesta di riesame? Il RPCT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dall'istanza di riesame. Il termine e' sospeso qualora il RPCT senta il Garante per la protezione dei dati personali se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis comma 2 lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. Gli stessi termini valgono nel caso la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di accoglimento dell'istanza nonostante la sua opposizione. (18) Quale e' il procedimento da seguire davanti al difensore civico? Laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente o il controinteressato puo' presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. La norma (art. 5 comma 8) prevede che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine e' sospeso qualora il difensore civico senta il Garante per la protezione dei dati personali se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis comma 2 lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, deve informarne il richiedente e darne comunicazione all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso e' consentito. (19) E' possibile in ogni caso ricorrere al giudice? La normativa prevede che si puo' impugnare la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.