(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                           GUIDA OPERATIVA 
                      ALL'ACCESSO GENERALIZZATO 
 
 
            TITOLARITA', AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO 
                DEL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO 
 
(1) Chi puo' presentare richiesta di accesso generalizzato  ai  sensi
  dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013? 
    L'accesso  generalizzato  puo'  essere  presentato  da  chiunque.
Infatti,  non  occorre  possedere,  ne'  dimostrare,  una   specifica
legittimazione soggettiva,  e  chiunque  puo'  presentare  richiesta,
anche indipendentemente dall'essere cittadino  italiano  o  residente
nel territorio dello Stato. 
(2) Qual e'  l'ambito  soggettivo  di  applicazione  del  diritto  di
  accesso generalizzato? 
    Il diritto di accesso generalizzato si applica: 
      1) a tutte le  amministrazioni  pubbliche,  come  esemplificate
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e
successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche'
le autorita' amministrative indipendenti  di  garanzia,  vigilanza  e
regolazione 
      2) agli enti pubblici economicie ordini professionali; 
      3) alle  societa'  in  controllo  pubblico  come  definite  dal
decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge  7
agosto 2015, n. 124 (decreto legislativo n. 175/2016 c.d. Testo unico
in materia di societa' a partecipazione pubblica); 
      4) alle associazioni, fondazioni  e  enti  di  diritto  privato
comunque denominati,  anche  privi  di  personalita'  giuridica,  con
bilancio superiore a  cinquecentomila  euro,  la  cui  attivita'  sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due  esercizi  finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche  amministrazioni  e  in
cui  la  totalita'  dei  titolari  o   dei   componenti   dell'organo
d'amministrazione  o  di  indirizzo  sia   designata   da   pubbliche
amministrazioni; 
    Il diritto di accesso generalizzato si applica, limitatamente  ai
dati e ai documenti  inerenti  all'attivita'  di  pubblico  interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, anche: 
      1) alle societa' in sola partecipazione pubblica come  definite
dal decreto legislativo emanato  in  attuazione  dell'art.  18  della
legge 7 agosto 2015, n. 124 (decreto  legislativo  n.  175/2016  c.d.
Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica); 
      2) alle associazioni, alle fondazioni e agli  enti  di  diritto
privato,  anche  privi  di  personalita'  giuridica,   con   bilancio
superiore   a   cinquecentomila   euro,   che   esercitano   funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e  servizi  a  favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. 
Cfr. § 4.1. delle Linee guida 
(3) E' necessario motivare la richiesta di accesso generalizzato? 
    Per presentare la  richiesta  di  accesso  generalizzato  non  e'
necessario fornire una motivazione: tutti i soggetti cui  si  applica
il diritto  di  accesso  generalizzato  sono  tenuti  a  prendere  in
considerazione le richieste di accesso generalizzato,  a  prescindere
dal  fatto  che  queste  rechino  o  meno  una  motivazione   o   una
giustificazione a sostegno della richiesta. 
(4) Che cosa si puo' richiedere con l'accesso generalizzato? 
    Con  la  richiesta  di  accesso  generalizzato   possono   essere
richiesti   i   documenti,   dati   e   informazioni   in    possesso
dell'amministrazione. Cio' significa: 
      che l'amministrazione non e' tenuta a raccogliere  informazioni
che non sono in suo possesso  per  rispondere  ad  una  richiesta  di
accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base  dei
documenti e delle informazioni che sono gia' in suo possesso 
      che l'amministrazione non e' tenuta a rielaborare  informazioni
in  suo  possesso,  per  rispondere  ad  una  richiesta  di   accesso
generalizzato: deve consentire l'accesso ai  documenti,  ai  dati  ed
alle informazioni cosi' come sono gia' detenuti, organizzati, gestiti
e fruiti 
      che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che
consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento
o  nell'informazione  richiesta,  e  piu'  in  generale  nella   loro
anonimizzazione, qualora cio'  sia  funzionale  a  rendere  possibile
l'accesso 
    La  richiesta  di  accesso   generalizzatodeve   identificare   i
documenti e i dati richiesti. Cio' significa: 
    che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero 
    che la richiesta  consente  all'amministrazione  di  identificare
agevolmente i documenti o i dati richiesti. 
    Devono essere ritenute inammissibili le  richieste  formulate  in
modo cosi' vago da non permettere all'amministrazione di identificare
i  documenti  o  le   informazioni   richieste.   In   questi   casi,
l'amministrazione destinataria della  domanda  dovrebbe  chiedere  di
precisare l'oggetto della richiesta. 
Cfr. § 4.2. delle Linee guida 
(5) Richieste massive 
    L'amministrazione e' tenuta a consentire l'accesso  generalizzato
anche  quando  riguarda  un   numero   cospicuo   di   documenti   ed
informazioni,  a  meno  che  la  richiesta   risulti   manifestamente
irragionevole, tale cioe' da comportare un carico di lavoro in  grado
di interferire con il buon funzionamento  dell'amministrazione.  Tali
circostanze, adeguatamente motivate  nel  provvedimento  di  rifiuto,
devono  essere   individuate   secondo   un   criterio   di   stretta
interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni  suscettibili
di pregiudicare in modo serio  ed  immediato  il  buon  funzionamento
dell'amministrazione. 
 
                         2) IL PROCEDIMENTO 
                      DI ACCESSO GENERALIZZATO 
 
(6)  A  quale  ufficio  va  presentata  la   richiesta   di   accesso
  generalizzato? 
    La richiesta di accesso  generalizzato  puo'  essere  presentata,
alternativamente: 
    1) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
    2) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
    3) ad altro ufficio, che l'amministrazione abbia  indicato  nella
sezione «Amministrazione trasparente» - «Altri  contenuti  -  Accesso
civico» del sito istituzionale. 
(7) Come si fa a presentare l'istanza di accesso generalizzato? 
    Ai sensi del comma 3  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  n.
33/2013, l'istanza puo' essere trasmessa per via  telematica  secondo
le modalita' previste dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82
recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD).  Tra  queste
modalita', l'amministrazione o l'ente e' opportuno  privilegi  quella
meno onerosa per chi presenta l'istanza. 
    Ai sensi dell'art. 65, comma 1 lett. c)  del  CAD,  le  richieste
presentate per via telematica alle  pubbliche  amministrazioni  e  ai
gestori dei servizi pubblici sono  valide  anche  se  sottoscritte  e
presentate unitamente alla copia del documento d'identita'. 
    Resta fermo che l'istanza puo' essere presentata  anche  a  mezzo
posta, fax o direttamente presso gli  uffici  indicati  dall'art.  5,
comma 3, del  decreto  legislativo  n.  33/2013,  e  che  laddove  la
richiesta   di   accesso   generalizzato   non    sia    sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa  debba
essere sottoscritta e presentata unitamente a copia  fotostatica  non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore,  che  va
inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). 
(8) Bisogna pagare per poter effettuare l'accesso generalizzato? 
      Il rilascio di dati o  documenti  in  formato  elettronico,  in
risposta alla richiesta di accesso generalizzato, e' gratuito. 
      Quando l'amministrazione risponde  alla  richiesta  di  accesso
generalizzato mediante il rilascio di documenti  ed  informazioni  in
formato  cartaceo,  puo'  richiedere  il  rimborso  dei  soli   costi
effettivamente  sostenuti  e  documentati  per  la  riproduzione   su
supporti materiali. 
      E' da preferire il rilascio dei documenti e dei dati in formato
elettronico quando il rilascio dei documenti o dei  dati  in  formato
elettronico e' indicato dal  richiedente,  nei  limiti  in  cui  tale
modalita' risulti comunque agevole per l'amministrazione che  detiene
di dati. 
(9) L'amministrazione o l'ente destinatario dell'istanza e' obbligato
  a darne comunicazione a eventuali soggetti controinteressati? 
    Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa  incidere  su
interessi  connessi  alla  protezione  dei  dati  personali,  o  alla
liberta' e segretezza  della  corrispondenza  oppure  agli  interessi
economici e commerciali (ivi compresi la proprieta' intellettuale, il
diritto d'autore e i segreti commerciali), l'ente destinatario  della
richiesta di accesso deve darne comunicazione ai soggetti titolari di
tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata  con  avviso
di  ricevimento  (o  per  via  telematica  per  coloro  che   abbiano
consentito   tale    forma    di    comunicazione).    Il    soggetto
controinteressato puo' presentare  (anche  per  via  telematica)  una
eventuale   e   motivata   opposizione   all'istanza    di    accesso
generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
della richiesta  di  accesso  generalizzato.  Decorso  tale  termine,
l'amministrazione provvede sulla richiesta di accesso  generalizzato,
accertata   la   ricezione   della   comunicazione   da   parte   del
controinteressato. 
(10) Quanto tempo ha l'amministrazione per rispondere alle  richieste
  di accesso generalizzato? 
    Il procedimento di accesso  generalizzato  deve  concludersi  con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni  dalla
presentazione  dell'istanza,  con  la  comunicazione  dell'esito   al
richiedente e agli eventuali  controinteressati.  Tali  termini  sono
sospesi  (fino  ad  un  massimo  di  dieci  giorni)   nel   caso   di
comunicazione della richiesta al controinteressato. 
(11) I diritti procedimentali dei controinteressati 
    Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o
dati la cui divulgazione puo' comportare un pregiudizio ad uno  degli
interessi individuati dall'art. 5-bis, comma 2, se  l'amministrazione
individua dei privati controinteressati comunica loro  la  richiesta.
Entro  dieci  giorni,  i  controinteressati  possono  presentare  una
motivata opposizione alla richiesta di accesso. 
(12) Accoglimento della richiesta di accesso generalizzato 
    In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere
tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. 
    Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione
del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono  essere
trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione
della stessa comunicazione da parte del controinteressato. 
(13) La motivazione del provvedimento 
    Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione  dei  limiti
di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2 contiene una adeguata  motivazione
che  da'  conto  della  sussistenza  degli  elementi  che   integrano
l'esistenza  del  pregiudizio   concreto.   Va   parimenti   motivato
adeguatamente il provvedimento di rifiuto  adottato  in  applicazione
delle esclusioni di cui all'art. 5-bis, comma 3. 
    Anche il provvedimento  di  accoglimento  contiene  una  adeguata
motivazione che da' conto della insussistenza di uno o piu'  elementi
che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, specie quando  e'
adottato nonostante l'opposizione del controinteressato. 
Cfr. § 5.3 delle Linee guida 
 
                            3) LA TUTELA 
 
(14) Come puo' tutelarsi il richiedente  in  caso  di  rifiuto  o  di
  mancata risposta da parte dell'amministrazione? 
    In caso di diniego totale o parziale dell'accesso  o  di  mancata
risposta  entro  il  termine  indicato  dal  comma  6   del   decreto
legislativo n. 33/2013, il richiedente puo' presentare  richiesta  di
riesame al responsabile della prevenzione della  corruzione  e  della
trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il  termine
di venti giorni. 
    In alternativa, laddove si tratti di atti  delle  amministrazioni
delle regioni o degli enti locali,  il  richiedente  puo'  presentare
ricorso  al  difensore  civico  competente  per  ambito  territoriale
(qualora tale organo  non  sia  stato  istituito,  la  competenza  e'
attribuita al difensore civico competente, per l'ambito  territoriale
immediatamente superiore, se presente). In tal caso, il ricorso  deve
comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata.  E'
previsto che il difensore civico  si  pronunci  entro  trenta  giorni
dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico  ritiene
illegittimo il diniego o  il  differimento,  ne  debba  informare  il
richiedente e comunicarlo all'amministrazione competente.  Se  questa
non conferma il diniego o il differimento  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione del difensore  civico,  l'accesso  e'
consentito. 
    In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del  differimento  o
dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente  puo'  attivare  la
tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo,  ai  sensi
dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo. 
(15) L'ente destinatario della  richiesta  di  accesso  generalizzato
  puo' chiedere un parere al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
  personali? 
    E' previsto che il Garante per la protezione dei  dati  personali
sia sentito solo dal responsabile della prevenzione della  corruzione
nel caso di richiesta di riesame e dal difensore civico nel  caso  di
ricorso laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o  differito
per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati  personali,
in conformita' con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis,
comma 2, lett. a, decreto legislativo n. 33/2013). In  tali  ipotesi,
il Garante si pronuncia  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla
richiesta,  durante  i  quali   il   termine   per   l'adozione   del
provvedimento da  parte  del  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono sospesi. 
(16) Quali sono i rimedi previsti per i controinteressati nel caso di
  accoglimento   dell'istanza   da   parte   dell'amministrazione   o
  dell'ente, nonostante l'opposizione presentata? 
    Ai sensi del comma 9  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  n.
33/2013,   nei   casi   di   accoglimento   della    richiesta,    il
controinteressato   puo'   presentare   richiesta   di   riesame   al
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della  trasparenza
(RPCT) e, per i soli atti di  Regioni  ed  enti  locali,  ricorso  al
difensore    civico.    Avverso    la    decisione    dell'ente     o
dell'amministrazione ovvero a quella del RPCT dell'amministrazione  o
dell'ente o a quella del difensore civico, il controinteressato  puo'
proporre  ricorso  al  TAR  ai  sensi  dell'art.  116   del   decreto
legislativo n. 104/2010 sul codice del processo amministrativo. 
(17) Entro quali termini si pronuncia  il  RPCT  sulla  richiesta  di
  riesame? 
    Il RPCT decide con provvedimento motivato, entro  il  termine  di
venti giorni dall'istanza di riesame. Il termine e'  sospeso  qualora
il RPCT senta il Garante per la  protezione  dei  dati  personali  se
l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui
all'art. 5-bis comma 2 lett. a) (relativi alla  protezione  dei  dati
personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. 
    Gli stessi termini valgono nel caso la richiesta di  riesame  sia
avanzata dal controinteressato in caso di  accoglimento  dell'istanza
nonostante la sua opposizione. 
(18) Quale e' il procedimento da seguire davanti al difensore civico? 
    Laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle  regioni  o
degli  enti  locali,  il  richiedente  o  il  controinteressato  puo'
presentare  ricorso  al  difensore  civico  competente   per   ambito
territoriale  (qualora  tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la
competenza e' attribuita al difensore civico competente per  l'ambito
territoriale immediatamente superiore). In tal caso, il ricorso  deve
comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata.  La
norma (art. 5 comma 8) prevede che il difensore  civico  si  pronunci
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.  Il  termine  e'
sospeso  qualora  il  difensore  civico  senta  il  Garante  per   la
protezione  dei  dati  personali  se  l'accesso  e'  stato  negato  o
differito a tutela degli interessi di  cui  all'art.  5-bis  comma  2
lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si
pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. 
    Se il difensore  civico  ritiene  illegittimo  il  diniego  o  il
differimento, deve informarne il richiedente  e  darne  comunicazione
all'amministrazione competente. Se questa non conferma il  diniego  o
il  differimento  entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione del difensore civico, l'accesso e' consentito. 
(19) E' possibile in ogni caso ricorrere al giudice? 
    La  normativa  prevede  che  si  puo'  impugnare   la   decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta  di  riesame,
la decisione del responsabile della prevenzione  della  corruzione  e
della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai
sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.