(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
    Il presente allegato riguarda i  tempi  e  le  modalita'  per  la
trasmissione delle informazioni  riguardanti  il  maggiore  disavanzo
derivante  dal  riaccertamento  straordinario  dei  residui  previsto
dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo  n.  118  del  2011,  e
dall'art. 14 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 28 dicembre 2011. 
 
A. ISTRUZIONI GENERALI. 
A.1. Modalita' trasmissione. 
    Ciascun ente  trasmette  il  prospetto  concernente  il  maggiore
disavanzo da riaccertamento straordinario dei  residui  al  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   tramite   l'applicazione    web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it,  predisposta   dal   Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, che e' stata dedicata anche al
monitoraggio  del  disavanzo  da  riaccertamento  straordinario   dei
residui. 
    Le regole per l'accesso all'applicazione web e  al  suo  utilizzo
sono consultabili nel sito internet della Ragioneria  generale  dello
Stato,   nella   sezione   dedicata   al   pareggio    di    bilancio
http://www.rgs.mef.gov.it - Sezione «Pareggio  bilancio  e  Patto  di
stabilita'». 
    I termini per la trasmissione dei prospetti sono  differenti  per
le diverse tipologie di enti. 
    Le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  e  gli
enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000
(citta' metropolitane, province, comuni, Comunita' montane, Unioni di
comuni  e  consorzi  di  enti  locali  in  contabilita'  finanziaria)
trasmettono il prospetto entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
    Le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  e  gli
enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000
che alla data di pubblicazione del presente decreto non hanno  ancora
approvato il riaccertamento straordinario dei  residui  a  causa  del
ritardo dell'approvazione del  rendiconto  dell'esercizio  precedente
l'adozione del decreto legislativo n. 118 del  2011,  trasmettono  il
prospetto entro sessanta giorni dall'approvazione della  delibera  di
riaccertamento straordinario dei residui, previa comunicazione, entro
sessanta   giorni   dalla   pubblicazione   del   presente   decreto,
all'indirizzo di posta elettronica  igepa.relcassa@tesoro.it  di  non
avere  ancora  approvato  il  rendiconto  dell'esercizio   precedente
all'entrata in vigore del decreto legislativo  n.  118  del  2011  e,
conseguentemente, di non avere  ancora  approvato  il  riaccertamento
straordinario dei residui. 
    Gli  organismi  e  gli  enti  strumentali  delle  regioni,  delle
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e  degli  enti  locali,
trasmettono il prospetto entro il 30 giugno 2017. 
    Gli organismi e enti strumentali  delle  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui  all'art.  2
del decreto legislativo n. 267 del 2000 che alla data del  30  giugno
2017 non hanno ancora approvato il riaccertamento  straordinario  dei
residui  a  causa  del  ritardo  dell'approvazione   del   rendiconto
dell'esercizio precedente l'adozione del decreto legislativo  n.  118
del   2011,   trasmettono   il   prospetto   entro sessanta    giorni
dall'approvazione della delibera di riaccertamento straordinario  dei
residui, previa comunicazione, entro il 30 giugno 2017, all'indirizzo
di posta elettronica igepa.relcassa@tesoro.it  di  non  avere  ancora
approvato il  rendiconto  dell'esercizio  precedente  all'entrata  in
vigore del decreto legislativo n. 118 del 2011  e,  conseguentemente,
di non avere ancora approvato  il  riaccertamento  straordinario  dei
residui. 
    Ai sensi del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per  enti
strumentali si intendono l'azienda o l'ente, pubblico o privato,  nei
cui confronti la regione o l'ente  locale  ha  una  delle  condizioni
previste dall'art. 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118, e  per  organismi  strumentali  delle  Regioni,  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti locali si intendono  le
loro  articolazioni  organizzative,  anche  a  livello  territoriale,
dotate di autonomia gestionale e  contabile,  prive  di  personalita'
giuridica, comprese le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e
le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. 
    Il  monitoraggio  del  maggiore   disavanzo   da   riaccertamento
straordinario dei residui interessa solo gli  enti  che  adottano  la
contabilita' finanziaria. 
A.2 Utenze per la trasmissione dei prospetti. 
    Per la trasmissione dei prospetti possono  essere  utilizzate  le
utenze dell'applicazione web dedicata al patto di stabilita'  interno
e  al  pareggio  di  bilancio,  predisposta  dal  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. 
    L'applicazione  web  consente  agli  enti  di  poter  effettuare,
direttamente al  sistema  web,  la  richiesta  di  una  nuova  utenza
attraverso la compilazione di una maschera  per  l'inserimento  delle
seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: 
      a. nome e cognome delle persone da abilitare alla  trasmissione
dei dati; 
      b. codice fiscale; 
      c. ente di appartenenza; 
      d. recapito di posta elettronica e telefonico. 
    Si precisa che ogni utenza e'  strettamente  personale,  per  cui
ogni ente puo' richiedere,  con  le  procedure  suesposte,  ulteriori
utenze. 
    Per la variazione o la  creazione  di  nuove  utenze  (User-ID  e
password) e per la loro abilitazione al sistema  di  rilevazione  dei
dati,  si  rinvia  all'allegato  ACCESSO  WEB/16   -   Modalita'   di
accreditamento al sistema web e modifica anagrafica, consultabile nel
sito internet della Ragioneria generale dello  Stato,  nella  sezione
dedicata    al    pareggio    di    bilancio,    all'indirizzo    web
http://www.rgs.mef.gov.it  -  Sezione  «Pareggio  bilancio  e   Patto
stabilita'», link 'Regole per il sito pareggio di bilancio'. 
    Gli organismi  e  gli  enti  strumentali  chiedono  le  utenze  a
decorrere dal 1° gennaio 2017. 
    Se nel richiedere la nuova utenza, non trovano  il  proprio  ente
nell'elenco  degli   enti   proposti   dall'applicativo,   richiedono
l'inserimento     nell'elenco     attraverso     una      mail      a
igepa.relcassa@tesoro.it, comunicando il codice fiscale  dell'ente  e
trasmettendo il relativo statuto o atto costitutivo. 
A.3.  Requisiti  informatici  per  l'applicazione  web  dedicata   al
  pareggio di bilancio. 
    Per l'utilizzo del  sistema  web  dedicato  al  monitoraggio  del
pareggio sono necessari i seguenti requisiti: 
      dotazione informatica:  disponibilita'  di  una  postazione  di
lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer  10  o
superiore, Mozilla Firefox o  Google  Chrome);  applicazione  Acrobat
Reader (aggiornato) per le stampe; 
      supporti operativi: le modalita' di accesso  al  sistema  e  le
istruzioni per l'utilizzo dello  stesso  sono  disponibili  nel  sito
internet  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  nella   sezione
dedicata al pareggio di bilancio http://www.rgs.mef.gov.it -  Sezione
«Pareggio bilancio e Patto di stabilita'», sotto la dicitura  «Regole
per il sito pareggio di bilancio». 
A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto. 
    Eventuali chiarimenti o  richieste  di  supporto  possono  essere
inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
      assistenza.cp@tesoro.it per i  quesiti  di  natura  tecnica  ed
informatica,  compresi  eventuali  problemi   di   accesso   e/o   di
funzionamento  dell'applicazione,  indicando   nell'oggetto   «Utenza
sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti». Si prega  di
comunicare, anche  in  questo  caso,  il  nominativo  e  il  recapito
telefonico del richiedente per essere ricontattati;  per  urgenze  e'
possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti
numeri  06-4761.2375/2125/2782/2894  dalle  8,00  alle   18,00,   con
l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00; 
      arconet@tesoro.it per i quesiti di  natura  amministrativa  e/o
normativa. 
B. ISTRUZIONI  PER  LA  COMPILAZIONE  DEI  MODELLI   CONCERNENTI   IL
  MONITORAGGIO DEL MAGGIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO
  DEI RESIDUI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO  N.
  118 DEL 2011 
    Per  il  monitoraggio  del  maggiore  disavanzo   derivante   dal
riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma  7,
del decreto legislativo  n.  118  del  2011  sono  stati  previsti  i
seguenti modelli: 
      Allegati B/1 e B/2 - per  gli  enti  che  hanno  effettuato  il
riaccertamento straordinario dei residui con  riferimento  alla  data
contabile del 1° gennaio 2015; 
      Allegati B/1S e B/2S - per le Autonomie speciali ed i loro enti
che, in attuazione degli accordi con lo Stato,  hanno  effettuato  il
riaccertamento straordinario dei residui con  riferimento  alla  data
contabile del 1° gennaio 2016; 
      Allegato  C  -  per  gli  enti  che  hanno   partecipato   alla
sperimentazione prevista dall'art. 78 del decreto legislativo n.  118
del 2011 ed hanno  effettuato  il  riaccertamento  straordinario  dei
residui con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2012; 
      Allegato  D  -  per  gli  enti  che  hanno   partecipato   alla
sperimentazione prevista dall'art. 78 del decreto legislativo n.  118
del 2011 ed hanno  effettuato  il  riaccertamento  straordinario  dei
residui con riferimento alla data contabile  del  31  dicembre  2012,
compreso il comune di Bossolasco, che ha avviato  la  sperimentazione
il 1° gennaio 2013; 
      Allegato  E  -  per  gli  enti  che  hanno   partecipato   alla
sperimentazione prevista dall'art. 78 del decreto legislativo n.  118
del 2011 ed hanno  effettuato  il  riaccertamento  straordinario  dei
residui con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2014; 
      Allegato F - per la regione Campania che  ha  partecipato  alla
sperimentazione prevista dall'art. 78 del decreto legislativo n.  118
del 2011, effettuando il riaccertamento straordinario dei residui con
riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2013 (1) ; 
B.1 Allegati B/1 e B/2. 
    Il prospetto B/1 segue lo  schema  di  cui  all'allegato  5/2  al
decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  concernente  il  prospetto
dimostrativo  del  risultato  di  amministrazione   alla   data   del
riaccertamento straordinario dei residui, allegato alla  delibera  di
giunta concernente  il  riaccertamento  straordinario  in  attuazione
dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011. 
    Pertanto gli enti compilano l'allegato B/1 inserendo gli  importi
risultanti dall'allegato alla propria delibera di giunta  concernente
il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1°  gennaio
2015, riguardante la dimostrazione del risultato  di  amministrazione
alla data del riaccertamento straordinario dei residui. Le regioni  a
statuto ordinario e la Regione siciliana  indicano  il  risultato  di
amministrazione al netto della sanita'  e  del  disavanzo  da  debito
autorizzato e non contratto. La Regione Sardegna indica il  risultato
di amministrazione al netto del disavanzo da debito autorizzato e non
contratto». 
    Le voci del prospetto sono tutte di segno positivo, salvo  quella
relativa alla lettera a), da inserire con il segno negativo, in  caso
di disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014.  Sono
negative anche le voci  relative  alle  lettere  h),  n)  ed  o)  del
prospetto, se dalla somma algebrica degli addendi che  le  compongono
risulta un valore negativo. 
    Puo'  presentare  valore  negativo  anche   l'ultima   voce   del
prospetto,  avente  solo  finalita'   conoscitive,   concernente   il
risultato  di  amministrazione  al  31  dicembre   2015   determinato
dall'allegato a) al rendiconto 2015, alla lettera E. 
    Gli enti che non  hanno  ancora  approvato  il  rendiconto  2015,
compilano la voce sulla base di risultati di preconsuntivo. 
    Il prospetto B/2 e' previsto per acquisire ulteriori informazioni
riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, di interesse
per la finanza pubblica, ed e' compilato solo dagli enti tenuti  alla
compilazione del prospetto B/1. 
    Tutte le voci del prospetto sono di segno positivo. 
    Nel primo riquadro del prospetto e' indicato,  per  esercizio  di
provenienza, l'importo complessivo dei residui attivi e passivi al 31
dicembre  2014   definitivamente   cancellati   nella   delibera   di
riaccertamento straordinario, senza essere reimputati  agli  esercizi
successivi, riguardanti: 
      a) il titolo primo delle entrate; 
      b) il titolo terzo delle entrate; 
      c) la spesa per acquisto di beni e servizi; 
      d) le altre spese correnti; 
      e) la spesa per investimenti diretti. 
    Nel secondo riquadro del prospetto e' indicato, per esercizio  di
provenienza, l'importo complessivo  dei  residui  attivi  del  titolo
primo delle entrate al 31 dicembre 2014, cancellati nella delibera di
riaccertamento straordinario per essere reimputati,  distintamente  a
ciascuno degli esercizi dal 2015  al  2018,  o  indistintamente  agli
esercizi successivi. 
    Nel terzo riquadro del prospetto e' indicato,  per  esercizio  di
provenienza, l'importo complessivo  dei  residui  attivi  del  titolo
terzo delle entrate al 31 dicembre 2014, cancellati nella delibera di
riaccertamento straordinario per essere reimputati,  distintamente  a
ciascuno degli esercizi dal 2015  al  2018,  o  indistintamente  agli
esercizi successivi. 
    Nel quarto riquadro del prospetto e' indicato, per  esercizio  di
provenienza, l'importo complessivo dei residui passivi al 31 dicembre
2014 concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi,  cancellati
nella delibera di riaccertamento straordinario per essere reimputati,
distintamente  a  ciascuno  degli  esercizi  dal  2015  al  2018,   o
indistintamente agli esercizi successivi. 
    Nel quinto riquadro del prospetto e' indicato, per  esercizio  di
provenienza, l'importo complessivo dei residui passivi concernenti le
altre spese correnti, cancellati  nella  delibera  di  riaccertamento
straordinario per essere reimputati, distintamente a  ciascuno  degli
esercizi  dal  2015  al  2018,  o   indistintamente   agli   esercizi
successivi. 
    Nel sesto riquadro del prospetto e' indicato,  per  esercizio  di
provenienza, l'importo complessivo dei residui passivi al 31 dicembre
2014 concernenti gli investimenti fissi lordi e acquisto di  terreni,
cancellati nella delibera di riaccertamento straordinario per  essere
reimputati, distintamente a ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2018,
o indistintamente agli esercizi successivi. 
B.2 Allegati B/1S e B/2S. 
    Il prospetto B/1S segue lo schema  di  cui  all'allegato  5/2  al
decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  concernente  il  prospetto
dimostrativo  del  risultato  di  amministrazione   alla   data   del
riaccertamento straordinario dei residui, allegato alla  delibera  di
giunta concernente  il  riaccertamento  straordinario  in  attuazione
dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011. 
    Pertanto gli enti compilano l'allegato B/1 inserendo gli  importi
risultanti dall'allegato alla propria delibera di giunta  concernente
il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1°  gennaio
2016, riguardante la dimostrazione del risultato  di  amministrazione
alla data del riaccertamento straordinario dei residui. Le regioni  a
statuto speciale e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
indicano il risultato  di  amministrazione  al  netto  dell'eventuale
disavanzo da debito autorizzato e non contratto. 
    Le voci del prospetto sono tutte di segno positivo, salvo  quella
relativa alla lettera a), da inserire con il segno negativo, in  caso
di disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2015.  Sono
negative anche le voci  relative  alle  lettere  h),  n)  ed  o)  del
prospetto, se dalla somma algebrica degli addendi che  le  compongono
risulta un valore negativo. 
    Il  prospetto  B/2S   e'   previsto   per   acquisire   ulteriori
informazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui,
di interesse per la finanza pubblica, ed e' compilato solo dagli enti
tenuti alla compilazione del prospetto B/1S. 
    Tutte le voci del prospetto sono di segno positivo. 
    Nel primo riquadro del prospetto e' indicato,  per  esercizio  di
provenienza, l'importo complessivo dei residui attivi e passivi al 31
dicembre  2015   definitivamente   cancellati   nella   delibera   di
riaccertamento straordinario, senza essere reimputati  agli  esercizi
successivi, riguardanti: 
      a) il titolo primo delle entrate; 
      b) il titolo terzo delle entrate; 
      c) la spesa per acquisto di beni e servizi; 
      d) le altre spese correnti; 
      e) la spesa per investimenti diretti. 
    Nel secondo riquadro del prospetto e' indicato, per esercizio  di
provenienza, l'importo complessivo  dei  residui  attivi  del  titolo
primo delle entrate al 31 dicembre 2015, cancellati nella delibera di
riaccertamento straordinario per essere reimputati,  distintamente  a
ciascuno degli esercizi dal 2016  al  2019,  o  indistintamente  agli
esercizi successivi. 
    Nel terzo riquadro del prospetto e' indicato,  per  esercizio  di
provenienza, l'importo complessivo  dei  residui  attivi  del  titolo
terzo delle entrate al 31 dicembre 2015, cancellati nella delibera di
riaccertamento straordinario per essere reimputati,  distintamente  a
ciascuno degli esercizi dal 2016  al  2019,  o  indistintamente  agli
esercizi successivi. 
    Nel quarto riquadro del prospetto e' indicato, per  esercizio  di
provenienza, l'importo complessivo dei residui passivi al 31 dicembre
2015 concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi,  cancellati
nella delibera di riaccertamento straordinario per essere reimputati,
distintamente  a  ciascuno  degli  esercizi  dal  2016  al  2019,   o
indistintamente agli esercizi successivi. 
    Nel quinto riquadro del prospetto e' indicato, per  esercizio  di
provenienza, l'importo complessivo dei residui passivi al 31 dicembre
2015 concernenti le altre spese correnti, cancellati  nella  delibera
di riaccertamento straordinario per essere reimputati,  distintamente
a ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2019,  o  indistintamente  agli
esercizi successivi. 
    Nel sesto riquadro del prospetto e' indicato,  per  esercizio  di
provenienza, l'importo complessivo dei residui passivi al 31 dicembre
2015 concernenti gli investimenti fissi lordi e acquisto di  terreni,
cancellati nella delibera di riaccertamento straordinario per  essere
reimputati, distintamente a ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2019,
o indistintamente agli esercizi successivi. 
B.3 Allegato C. 
    L'allegato C, compilato dagli enti  che  hanno  partecipato  alla
sperimentazione prevista dall'art. 78 del decreto legislativo n.  118
del 2011 ed hanno  effettuato  il  riaccertamento  straordinario  dei
residui con riferimento alla data contabile del 1° gennaio  2012,  e'
articolato in differenti riquadri. 
    Il primo riquadro e' compilato con riferimento alla  delibera  di
riaccertamento straordinario dei residui che, in attuazione dell'art.
14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28  dicembre
2011 pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  285  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, ha rideterminato il  risultato
di amministrazione  al  1°  gennaio  2012.  Le  Regioni  indicano  il
risultato di amministrazione al netto della sanita' e  del  disavanzo
da debito autorizzato e non contratto. 
    Le voci del riquadro sono tutte di segno positivo,  salvo  quelle
relative alla lettera a) e b), da inserire con il segno negativo,  in
caso di disavanzo di amministrazione risultante dal  rendiconto  2011
(lettera   a)    o    dal    riaccertamento    straordinario    prima
dell'applicazione  degli  accantonamenti  e  delle  quote   vincolate
(lettera b). Sono negative anche le voci relative alle lettere  f)  e
g) del prospetto, se dalla  somma  algebrica  degli  addendi  che  le
compongono risulta un valore negativo. 
    Il riquadro e' compilato inserendo: 
      alla lettera a) il risultato di amministrazione al 31  dicembre
2011 determinato in sede di  rendiconto  2011,  alla  lettera  b)  il
risultato di amministrazione rideterminato alla data del  1°  gennaio
2012, a seguito dell'applicazione dell'art. 14, lettere a), b)  e  c)
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  28  dicembre
2011; 
      alle lettere  c),  d)  ed  e)  l'importo  degli  accantonamenti
effettuati in occasione del riaccertamento straordinario dei residui,
risultanti dalla delibera di riaccertamento straordinario; 
      alla  lettera   f)   il   risultato   della   somma   algebrica
(f)=(b)-(c)-(d)-(e), tra gli addendi del riquadro. Se f) risulta pari
a zero o positivo, rappresenta la quota disponibile del risultato  di
amministrazione  alla  data  del  riaccertamento  straordinario   dei
residui, che segnala che non  puo'  essere  determinato  un  maggiore
disavanzo. In tal caso alla lettera (g) e' inserito un importo pari a
zero.  Se  (f)  risulta  negativo,  rappresenta   il   disavanzo   di
amministrazione  alla  data  del  riaccertamento  straordinario   dei
residui. Se (f) risulta negativo e (a) e'  pari  a zero  o  positivo,
alla lettera (g), e' inserito un importo pari a -(f); 
      la lettera g) rappresenta il maggiore disavanzo  derivante  dal
riaccertamento straordinario dei residui risultante dalla delibera di
giunta  approvata  contestualmente  al   rendiconto   2011,   ed   e'
determinata con le modalita' indicate al  punto  precedente.  Ma  non
indica il valore definitivo del  maggiore  disavanzo,  in  quanto  il
legislatore ha previsto la facolta' di rideterminare tale importo. 
    Il secondo riquadro e' compilato solo se  l'ente  si  e'  avvalso
della facolta'  prevista  dall'art.  3,  comma  17-bis,  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, il quale consente agli  enti  che  hanno
partecipato   alla   sperimentazione   di   effettuare    un    nuovo
riaccertamento  straordinario  alla  data  del   1°   gennaio   2015,
consistente solo nella cancellazione dei residui attivi e passivi che
non  corrispondono  ad  obbligazioni  perfezionate,   compilando   il
prospetto di cui all'allegato n. 5/2  riguardante  la  determinazione
del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. Le voci h), i) e
j)  del  secondo  riquadro  sono  inserite  facendo  riferimento   al
prospetto allegato alla delibera di giunta  che,  contestualmente  al
rendiconto 2014, ha deliberato il riaccertamento straordinario di cui
al citato art. 3, comma 17-bis, del decreto legislativo  n.  118  del
2011, riferito alla data del 1° gennaio 2015,  e  sono  inserite  con
segno positivo. L'ultima voce del riquadro,  e'  il  risultato  della
formula prevista nel prospetto, e puo' avere valore negativo. 
    Il terzo riquadro e' compilato solo dalle Regioni, se  ancora  in
sperimentazione nel 2014 che, in attuazione dell'art. 3, comma 4-bis,
del decreto legislativo n. 118 del 2011, erano tenute  a  provvedere,
nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai  fini
del rendiconto 2014, al riaccertamento dei residui attivi  e  passivi
relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale
non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario  di  cui
all'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  28
dicembre 2011. 
    Le voci del  riquadro  sono  inserite  facendo  riferimento  alle
risultanze della delibera di riaccertamento ordinario  effettuata  ai
fini del rendiconto 2014, con particolare riferimento alle operazioni
di: 
      cancellazione definitiva dei residui attivi  e  passivi  al  31
dicembre  2014  relativi   alla   politica   regionale   unitaria   -
cooperazione territoriale, in quanto non  correlati  ad  obbligazioni
giuridicamente perfezionate; 
      reimputazione agli esercizi successivi  dei  residui  attivi  e
passivi al 31 dicembre 2014 relativi alla politica regionale unitaria
- cooperazione territoriale,  in  quanto  correlati  ad  obbligazioni
giuridiche non esigibili alla data del 31 dicembre 2014; 
      determinazione del fondo pluriennale vincolato al  31  dicembre
2014, per la quota corrispondente alla differenza, se positiva, tra i
residui passivi e attivi relativi alla politica regionale unitaria  -
cooperazione  territoriale  cancellati  e  reimputati  agli  esercizi
successivi,  in  quanto  correlati  ad  obbligazioni  giuridiche  non
esigibili alla data del 31 dicembre 2014. 
    Hanno tutte valore positivo, salvo l'ultima  voce  del  riquadro,
che e' il risultato della formula  prevista  nel  prospetto,  e  puo'
avere valore negativo. 
    Gli enti hanno la facolta' di compilare il quarto riquadro, o  in
alternativa, il quinto riquadro, in attuazione dell'art. 1, comma  7,
del decreto ministeriale 2 aprile  2015,  il  quale  prevede  che  il
maggior disavanzo di  amministrazione  derivante  dal  riaccertamento
straordinario dei residui  degli  enti  che  hanno  partecipato  alla
sperimentazione puo' comprendere anche il maggior importo  del  fondo
crediti  di  dubbia  esigibilita'  accantonato   nel   risultato   di
amministrazione in occasione del rendiconto  2013  o  del  rendiconto
2014 rispetto al medesimo  fondo  nel  risultato  di  amministrazione
dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del  medesimo
nel rispetto del principio  contabile  applicato  della  contabilita'
finanziaria,  al  netto  degli   utilizzi   del   Fondo   nel   corso
dell'esercizio  e  dell'importo   del   fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita'  stanziato   nel   bilancio   di   previsione   per   il
corrispondente esercizio. Tale incremento puo'  essere  operato  solo
una volta, con  riferimento  all'esercizio  2013  o  con  riferimento
all'esercizio 2014. 
    Tutte le voci del quarto  e  del  quinto  riquadro  hanno  valore
positivo, tranne le voci: 
      ya), yb), che sono inserite  con  il  segno  (-),  in  caso  di
disavanzo; 
      y), ad) e yc) che sono il risultato della formula prevista  nel
prospetto, che possono avere valore negativo. 
    Infine, nel sesto riquadro e' determinato l'ammontare complessivo
del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui, come somma algebrica dell'ultima voce  dei  riquadri  primo,
secondo terzo e quarto, o, in alternativa, del primo, secondo,  terzo
e quinto riquadro. 
    A soli fini conoscitivi, il prospetto prevede anche l'inserimento
dell'importo del risultato di amministrazione  al  31  dicembre  2015
(inserito con valore negativo in caso di disavanzo). Gli enti che non
hanno ancora approvato il rendiconto 2015, compilano  la  voce  sulla
base di risultati di preconsuntivo. 
B.4 Allegato D. 
    L'allegato D, compilato dagli enti  che  hanno  partecipato  alla
sperimentazione prevista dall'art. 78 del decreto legislativo n.  118
del 2011 ed hanno  effettuato  il  riaccertamento  straordinario  dei
residui con riferimento alla data contabile  del  31  dicembre  2012,
compreso  il  comune  di  Bossolasco,  e'  articolato  in  differenti
riquadri. 
    Il primo riquadro e'  compilato  sulla  base  dei  risultati  del
rendiconto 2012 e del riaccertamento dei residui effettuato  ai  fini
della predisposizione del rendiconto in attuazione dell'art.  14  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  28  dicembre  2011
pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 304 del 31 dicembre 2011. Le  Regioni  indicano  il  risultato  di
amministrazione al netto della sanita'  e  del  disavanzo  da  debito
autorizzato e non contratto. 
    La prima voce del riquadro,  individuata  dalla  lettera  a),  e'
compilata  inserendo  l'importo  risultante  dal   rendiconto   2012,
elaborato secondo lo schema di cui  all'allegato  8  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, alla  lettera
E dell'allegato a), concernente il risultato di amministrazione al 31
dicembre 2012. In caso di disavanzo di  amministrazione  la  voce  e'
inserita con il segno negativo. 
    Le voci del riquadro  dalla  lettera  b)  alla  lettera  f)  sono
inserite con valore positivo e sono compilate solo se alla lettera a)
del primo riquadro e' inserito un valore negativo.  In  tal  caso  il
maggiore disavanzo da riaccertamento  straordinario  dei  residui  e'
pari alla somma degli importi delle lettere da b) a f), inserita  con
segno negativo, a condizione  che  tale  sommatoria  sia,  in  valore
assoluto, di importo  pari  o  inferiore  al  valore  assoluto  della
lettera  a).  Poiche'  il  maggiore   disavanzo   da   riaccertamento
straordinario non puo' presentare un valore superiore  a  quello  del
disavanzo al 31 dicembre 2012, se la sommatoria, in valore  assoluto,
delle lettere da b) a  f)  e'  superiore  al  valore  assoluto  della
lettera a), alla lettera g) deve essere inserito un  importo  pari  a
quello della lettera a). 
    Il secondo riquadro e' compilato solo se  l'ente  si  e'  avvalso
della facolta'  prevista  dall'art.  3,  comma  17-bis,  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, il quale consente agli  enti  che  hanno
partecipato   alla   sperimentazione   di   effettuare    un    nuovo
riaccertamento  straordinario  alla  data  del   1°   gennaio   2015,
consistente solo nella cancellazione dei residui attivi e passivi che
non  corrispondono  ad  obbligazioni  perfezionate,   compilando   il
prospetto di cui all'allegato n. 5/2  riguardante  la  determinazione
del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. 
    Le voci h), i) e j) del secondo riquadro  sono  inserite  facendo
riferimento al  prospetto  allegato  alla  delibera  di  giunta  che,
contestualmente al rendiconto 2014, ha deliberato  il  riaccertamento
straordinario di cui al citato art.  3,  comma  17-bis,  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, riferito alla data del 1° gennaio  2015,
e sono inserite con segno positivo. L'ultima voce del riquadro e'  il
risultato della formula prevista nel prospetto, e puo'  avere  valore
negativo. 
    Il terzo riquadro e' compilato solo dalle Regioni, se  ancora  in
sperimentazione nel 2014 che, in attuazione dell'art. 3, comma 4-bis,
del decreto legislativo n. 118 del 2011, erano tenute  a  provvedere,
nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai  fini
del rendiconto 2014, al riaccertamento dei residui attivi  e  passivi
relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale
non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario  di  cui
all'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  28
dicembre 2011. 
    Le voci del  riquadro  sono  inserite  facendo  riferimento  alle
risultanze della delibera di riaccertamento ordinario  effettuata  ai
fini del rendiconto 2014, con particolare riferimento alle operazioni
di: 
      cancellazione definitiva dei residui attivi  e  passivi  al  31
dicembre  2014  relativi   alla   politica   regionale   unitaria   -
cooperazione territoriale, in quanto non  correlati  ad  obbligazioni
giuridicamente perfezionate; 
      reimputazione agli esercizi successivi  dei  residui  attivi  e
passivi al 31 dicembre 2014 relativi alla politica regionale unitaria
- cooperazione territoriale,  in  quanto  correlati  ad  obbligazioni
giuridiche non esigibili alla data del 31 dicembre 2014; 
      determinazione del fondo pluriennale vincolato al  31  dicembre
2014, per la quota corrispondente alla differenza, se positiva, tra i
residui passivi e attivi relativi alla politica regionale unitaria  -
cooperazione  territoriale  cancellati  e  reimputati  agli  esercizi
successivi,  in  quanto  correlati  ad  obbligazioni  giuridiche  non
esigibili alla data del 31 dicembre 2014. 
    Hanno tutte valore positivo, salvo l'ultima  voce  del  riquadro,
che e' il risultato della formula  prevista  nel  prospetto,  e  puo'
avere valore negativo. 
    Gli enti hanno la facolta' di compilare il quarto riquadro, o  in
alternativa, il quinto riquadro, in attuazione dell'art. 1, comma  7,
del decreto ministeriale 2 aprile  2015,  il  quale  prevede  che  il
maggior disavanzo di  amministrazione  derivante  dal  riaccertamento
straordinario dei residui  degli  enti  che  hanno  partecipato  alla
sperimentazione puo' comprendere anche il maggior importo  del  fondo
crediti  di  dubbia  esigibilita'  accantonato   nel   risultato   di
amministrazione in occasione del rendiconto  2013  o  del  rendiconto
2014 rispetto al medesimo  fondo  nel  risultato  di  amministrazione
dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del  medesimo
nel rispetto del principio  contabile  applicato  della  contabilita'
finanziaria,  al  netto  degli   utilizzi   del   Fondo   nel   corso
dell'esercizio  e  dell'importo   del   fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita'  stanziato   nel   bilancio   di   previsione   per   il
corrispondente esercizio. Tale incremento puo'  essere  operato  solo
una volta, con  riferimento  all'esercizio  2013  o  con  riferimento
all'esercizio 2014. 
    Tutte le voci del quarto  e  del  quinto  riquadro  hanno  valore
positivo, tranne le voci: 
      ya), yb), che sono inserite  con  il  segno  (-),  in  caso  di
disavanzo; 
      y), ad) e yc) che sono il risultato della formula prevista  nel
prospetto, che possono avere valore negativo. 
    Infine, nel sesto riquadro e' determinato l'ammontare complessivo
del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui, come somma algebrica dell'ultima voce  dei  riquadri  primo,
secondo, terzo e quarto, o, in alternativa, del primo, secondo, terzo
e quinto riquadro. 
    A soli fini conoscitivi, il prospetto prevede anche l'inserimento
dell'importo del risultato di amministrazione al  31  dicembre  2015.
Gli enti che non hanno ancora approvato il rendiconto 2015, compilano
la voce sulla base di risultati di preconsuntivo. 
B.5 Allegato E. 
    Il prospetto  E,  compilato  dagli  enti  che  hanno  avviato  la
sperimentazione il 1° gennaio 2014, in attuazione dell'art.  14,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28  dicembre  2011,
e' articolato in differenti riquadri. 
    Il primo riquadro segue lo schema del prospetto dimostrativo  del
risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 2014,  allegato
alla delibera di giunta concernente il  riaccertamento  straordinario
effettuato dagli enti che hanno  avviato  la  sperimentazione  il  1°
gennaio 2014, in attuazione dell'art. 14, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. 
    Pertanto gli enti compilano l'allegato E  inserendo  gli  importi
risultanti dall'allegato alla propria delibera di giunta  concernente
il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1°  gennaio
2014, riguardante la dimostrazione del risultato  di  amministrazione
alla data del riaccertamento straordinario dei residui. 
    Le voci del prospetto sono tutte di segno positivo, salvo  quella
relativa alla lettera a), da inserire con il segno negativo, in  caso
di disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2013.  Sono
negative anche le voci  relative  alle  lettere  h),  n)  ed  o)  del
prospetto, se dalla somma algebrica degli addendi che  le  compongono
risulta un valore negativo. 
    Il secondo riquadro e' compilato solo se  l'ente  si  e'  avvalso
della facolta'  prevista  dall'art.  3,  comma  17-bis,  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, il quale consente agli  enti  che  hanno
partecipato   alla   sperimentazione   di   effettuare    un    nuovo
riaccertamento  straordinario  alla  data  del   1°   gennaio   2015,
consistente solo nella cancellazione dei residui attivi e passivi che
non  corrispondono  ad  obbligazioni  perfezionate,   compilando   il
prospetto di cui all'allegato n. 5/2 al decreto  legislativo  n.  118
del  2011,   riguardante   la   determinazione   del   risultato   di
amministrazione al 1° gennaio 2015. 
    Le voci p), q) e k) del secondo riquadro  sono  inserite  facendo
riferimento al  prospetto  allegato  alla  delibera  di  giunta  che,
contestualmente al rendiconto 2014, ha deliberato  il  riaccertamento
straordinario di cui al citato art.  3,  comma  17-bis,  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, riferito alla data del 1° gennaio  2015,
e sono inserite con segno positivo. L'ultima voce del riquadro, e' il
risultato della formula prevista nel  prospetto,  puo'  avere  valore
negativo. 
    Gli enti hanno la facolta' di compilare  il  terzo  riquadro,  in
attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto  ministeriale  2  aprile
2015, il quale prevede che il maggior  disavanzo  di  amministrazione
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui degli enti che
hanno partecipato alla  sperimentazione  puo'  comprendere  anche  il
maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilita'  accantonato
nel risultato di amministrazione in  occasione  del  rendiconto  2014
rispetto al medesimo fondo nel risultato  di  amministrazione  al  1°
gennaio   2014   determinato   in   occasione   del    riaccertamento
straordinario dei residui, per assicurare l'adeguatezza del  medesimo
nel rispetto del principio  contabile  applicato  della  contabilita'
finanziaria,  al  netto  degli   utilizzi   del   Fondo   nel   corso
dell'esercizio  e  dell'importo   del   fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita'  stanziato   nel   bilancio   di   previsione   per   il
corrispondente esercizio. 
    Tutte le voci del terzo riquadro hanno valore positivo, tranne le
voci: 
      ya), yb), che sono inserite  con  il  segno  (-),  in  caso  di
disavanzo; 
      z) e yc) che sono  il  risultato  della  formula  prevista  nel
prospetto, che possono avere valore negativo. 
    Infine,  nel   quarto   riquadro   e'   determinato   l'ammontare
complessivo  del  maggiore  disavanzo  derivante  dal  riaccertamento
straordinario dei residui, come somma algebrica dell'ultima voce  dei
riquadri primo, secondo e terzo. 
    A soli fini conoscitivi, il prospetto prevede anche l'inserimento
dell'importo del risultato di amministrazione al  31  dicembre  2015.
Gli enti che non hanno ancora approvato il rendiconto 2015, compilano
la voce sulla base di risultati di preconsuntivo. 
B.6 Allegato F. 
    Il prospetto F, compilato dalla Regione Campania che ai sensi  di
quanto previsto dal  decreto  del  ministero  dell'economia  e  delle
finanze n. 84054 del 6 novembre 2014, e' considerata una regione  che
ha partecipato alla sperimentazione di cui all'art.  78  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011 ai fini del riaccertamento  straordinario
dei residui effettuato con riferimento  alla  data  del  31  dicembre
2013, e' articolato in differenti riquadri. 
    Il primo riquadro segue lo schema del prospetto dimostrativo  del
risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2013,  di  cui
all'allegato G alla delibera di giunta n. 605 del 12 dicembre 2012. 
    Pertanto la Regione Campania compila l'allegato F  inserendo  gli
importi risultanti dall'allegato G alla propria delibera di giunta n.
605 del 2012 concernente il riaccertamento straordinario dei  residui
alla data del 31 dicembre 2013. 
    Le voci del prospetto sono tutte di segno positivo, salvo  quella
relativa alla lettera a), da inserire con il segno negativo, in  caso
di disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2013.  Sono
negative anche le  voci  relative  alle  lettere  h)  n)  ed  o)  del
prospetto, se dalla somma algebrica degli addendi che  le  compongono
risulta un valore negativo. 
    Il secondo riquadro e' compilato solo se la Regione si e' avvalsa
della facolta'  prevista  dall'art.  3,  comma  17-bis,  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, il quale consente agli  enti  che  hanno
partecipato   alla   sperimentazione   di   effettuare    un    nuovo
riaccertamento  straordinario  alla  data  del   1°   gennaio   2015,
consistente solo nella cancellazione dei residui attivi e passivi che
non  corrispondono  ad  obbligazioni  perfezionate,   compilando   il
prospetto di cui all'allegato n. 5/2 al decreto  legislativo  n.  118
del  2011,   riguardante   la   determinazione   del   risultato   di
amministrazione al 1° gennaio 2015. 
    Le voci p), q) e k) del secondo riquadro  sono  inserite  facendo
riferimento al  prospetto  allegato  alla  delibera  di  giunta  che,
contestualmente al rendiconto 2014, ha deliberato  il  riaccertamento
straordinario di cui al citato art.  3,  comma  17-bis,  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, riferito alla data del 1° gennaio  2015,
e sono inserite con segno positivo. L'ultima voce del riquadro, e' il
risultato della formula prevista nel  prospetto,  puo'  avere  valore
negativo. 
    Il terzo riquadro e' compilato in attuazione dell'art.  3,  comma
4-bis, del decreto legislativo n.  118  del  2011,  che  chiede  alle
regioni  di  provvedere,  nell'ambito  del  riaccertamento  ordinario
effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto  2014,  al  riaccertamento
dei  residui  attivi  e  passivi  relativi  alla  politica  regionale
unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione  del
riaccertamento straordinario di  cui  all'art.  14  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. 
    Le voci del  riquadro  sono  inserite  facendo  riferimento  alle
risultanze della delibera di riaccertamento ordinario  effettuata  ai
fini del rendiconto 2014, con particolare riferimento alle operazioni
di: 
      cancellazione definitiva dei residui attivi  e  passivi  al  31
dicembre  2014  relativi   alla   politica   regionale   unitaria   -
cooperazione territoriale, in quanto non  correlati  ad  obbligazioni
giuridicamente perfezionate,reimputazione  agli  esercizi  successivi
dei residui attivi e  passivi  al  31  dicembre  2014  relativi  alla
politica regionale unitaria - cooperazione  territoriale,  in  quanto
correlati ad obbligazioni giuridiche non esigibili alla data  del  31
dicembre 2014; 
      determinazione del fondo pluriennale vincolato al  31  dicembre
2014, per la quota corrispondente alla differenza, se positiva, tra i
residui passivi e attivi relativi alla politica regionale unitaria  -
cooperazione  territoriale  cancellati  e  reimputati  agli  esercizi
successivi,  in  quanto  correlati  ad  obbligazioni  giuridiche  non
esigibili alla data del 31 dicembre 2014. 
    Se il rendiconto 2014 non e' ancora stato approvato,  la  regione
compila il prospettto sulla base dei dati dello schema di  rendiconto
approvato  in  Giunta,  o  in  assenza,  sulla  base  dei   dati   di
preconsuntivo. Le voci del  riquadro  hanno  tutte  valore  positivo,
salvo l'ultima voce, che e' il risultato della formula  prevista  nel
prospetto, e puo' avere valore negativo. 
    La regione ha la facolta' di compilare  il  quarto  riquadro,  in
attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto  ministeriale  2  aprile
2015, il quale prevede che il maggior  disavanzo  di  amministrazione
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui degli enti che
hanno partecipato alla  sperimentazione  puo'  comprendere  anche  il
maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilita'  accantonato
nel risultato di amministrazione in  occasione  del  rendiconto  2014
rispetto al medesimo fondo nel risultato  di  amministrazione  al  1°
gennaio   2014   determinato   in   occasione   del    riaccertamento
straordinario dei residui, per assicurare l'adeguatezza del  medesimo
nel rispetto del principio  contabile  applicato  della  contabilita'
finanziaria,  al  netto  degli   utilizzi   del   Fondo   nel   corso
dell'esercizio  e  dell'importo   del   fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita'  stanziato   nel   bilancio   di   previsione   per   il
corrispondente esercizio. 
    Tutte le voci del quarto riquadro hanno valore  positivo,  tranne
le voci: 
      ya), yb), che sono inserite  con  il  segno  (-),  in  caso  di
disavanzo; 
      ae) e yc) che sono il  risultato  della  formula  prevista  nel
prospetto, che possono avere valore negativo. 
    Infine,  nel   quinto   riquadro   e'   determinato   l'ammontare
complessivo  del  maggiore  disavanzo  derivante  dal  riaccertamento
straordinario  dei  residui  della  Regione  Campania,   come   somma
algebrica dell'ultima voce  dei  riquadri  primo,  secondo,  terzo  e
quarto riquadro. 
    A soli fini conoscitivi, il prospetto prevede anche l'inserimento
dell'importo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015. Se
il rendiconto 2015 non e' ancora stato approvato, la Regione  compila
le voci sulla base dei risultati dello schema di rendiconto approvato
dalla Giunta o sulla base dei risultati di preconsuntivo. 
C. L'ACQUISIZIONE E TRASMISSIONE PROSPETTI FIRMATI. 
    Le  informazioni  concernenti  il   monitoraggio   del   maggiore
disavanzo da riaccertamento  straordinario  dei  residui  di  cui  al
decreto  legislativo  n.  118  del  2011  sono   trasmesse,   tramite
l'applicativo WEB dedicato al pareggio, entro sessanta  giorni  dalla
pubblicazione del presente  decreto,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. 
    A tal fine gli enti  utilizzano  la  funzione  «Gestione  Modello
=> Acquisizione/Variazione  Modello»  relativa   al   prospetto   del
maggiore disavanzo. 
    Gli enti che non trasmettono le informazioni secondo le modalita'
e i  tempi  previsti  dal  presente  decreto  ripianano  il  maggiore
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui  nei
tempi piu' brevi  previsti  dal  decreto  di  cui  al  primo  periodo
dell'art. 3, comma 15, del decreto legislativo n. 118 del 2011. 
    Il prospetto del monitoraggio,  firmato  digitalmente,  ai  sensi
dell'art. 24 del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  dal  responsabile  del
servizio  finanziario,  e'  trasmessa   obbligatoriamente   per   via
telematica ed ha valore giuridico ai sensi dell' art.  45,  comma  1,
del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e successive modificazioni. Al prospetto trasmesso per via telematica
ai   sensi   dell'art.   45,   comma    1,    del    citato    Codice
dell'amministrazione  digitale,  e'  attribuito  il  medesimo  valore
giuridico proprio dei documenti prodotti in forma  scritta,  con  gli
effetti che ne conseguono.  In  particolare,  l'art.  45  del  citato
Codice dell'amministrazione  digitale,  rubricato  «Valore  giuridico
della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad
una  pubblica  amministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico   o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve
essere seguita  da  quella  del  documento  originale.  Pertanto,  le
regioni  non  devono  trasmettere  anche  per  posta   ordinaria   le
certificazioni gia' trasmesse in via telematica. 
    La sottoscrizione del prospetto generato  dal  sistema  web  deve
avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22  febbraio  2013  recante
«Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione  e  verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,  ai  sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,  32,  comma  3,
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71». 
    Per firmare  il  prospetto  e'  necessario  accedere  al  portale
dedicato al pareggio ed effettuare il  download  del  documento  gia'
inserito,   dalla   funzione   «Certificazione   Digitale»,   tramite
l'apposito  tasto  «Scarica  Documento»,   presente   nella   sezione
«Azione»; una volta scaricato il documento, va apposta la  firma  del
responsabile finanziario, utilizzando  i  kit  di  firma  in  proprio
possesso; quindi e'  necessario  accedere  nuovamente  alla  funzione
«Certificazione  digitale»  ed  effettuare  l'upload  del   documento
firmato tramite l'apposito tasto «Carica Documento Firmato», presente
nella sezione «Azione»; il sistema effettua una  serie  di  controlli
sulla validita' della firma apposta sul documento tra i quali la data
di scadenza del certificato del firmatario, bloccando  l'acquisizione
in caso di mancato superamento dei suddetti controlli. 
    Si invitano gli enti a controllare, prima  di  apporre  la  firma
digitale, che i dati inseriti nel prospetto del  monitoraggio,  siano
corretti; in caso contrario, devono essere  rettificati  mediante  la
funzione «Acquisizione/Variazione Modello» nell'applicazione web  del
«Pareggio di Bilancio». 
    A  valle  del  buon  esito  dell'operazione  di  caricamento  del
documento, e' necessario provvedere  all'associazione  dei  ruoli  ai
«Nome Firmatario».  Infine,  occorre  inviare  il  documento  tramite
l'apposito tasto di «Invio  Documento»  presente  nella  funzione.  A
questo punto il sistema web rilascera' una  ricevuta  utile  ai  fini
della verifica del rispetto del termine di invio. 
    Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e  ai  controlli
preventivi  effettuati   sono   consultabili   sul   Manuale   Utente
dell'applicativo       disponibile       sul       sistema        web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it 
    Quesiti di natura tecnica ed informatica  potranno  essere  posti
all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@tesoro.it». 
    Non possono essere inviati prospetti diversi da  quelli  prodotti
dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema  web  non
saranno ritenute valide ai fini del  monitoraggio  del  disavanzo  da
maggiore riaccertamento straordinario dei residui. 

(1) La  disciplina  della  sperimentazione  di  cui  al  decreto  del
    Presidente del Consiglio  dei  ministri  28  dicembre  2011,  non
    prevede  la  possibilita'   di   effettuare   il   riaccertamento
    straordinario alla  data  del  31  dicembre  2013.  Pertanto,  la
    Regione Campania  e'  stata  esclusa  dalla  sperimentazione  con
    decreto MEF n. 84054 del 6 novembre 2014.