(allegato)
                                                             Allegato 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
    Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440  e  il  relativo
regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni; 
    Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio  2010,
n. 95; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12  dicembre
2016 con il quale l'on. Angelino Alfano e'  stato  nominato  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29  dicembre
2016 recante nomina del dott. Mario Giro a Sottosegretario  di  Stato
agli affari esteri; 
    Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate al
predetto,  anche  ai  fini  dell'attribuzione  del  titolo  di   Vice
Ministro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
    1. Fatte salve le attribuzioni riservate ai Ministro per legge  e
ai sensi dell'art. 2, quelle spettanti  al  segretario  generale,  ai
direttori generali, ai funzionari della carriera  diplomatica  ed  ai
dirigenti in conformita' con i pertinenti articoli  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e agli articoli 4,
16, 17 del  decreto  legislativo  del  30  marzo  2001,  n.  165,  le
attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Vice Ministro dott.
Mario Giro, il  quale,  nell'ambito  delle  direttive  impartite  dal
Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti: 
      a) questioni relative alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi
dell'art. 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125; 
      b) relazioni con OCHA  (Office  for  the  Coordination  of  the
Humanitarian Affairs) e UNDP (United Nations Development Programme); 
      c) relazioni bilaterali con, i Paesi  dell'America  centrale  e
meridionale e dei Caraibi; 
      d) relazioni bilaterali con i Paesi  dell'Africa  subsahariana,
ad eccezione dei Paesi del Corno d'Africa (Etiopia, Eritrea, Gibuti e
Somalia); 
      e) relazioni con l'Unione africana; 
      f) autorizzazione di contributi ai sensi dell'art. 1, comma  2,
della legge n. 180/1992 a organizzazioni ed enti non governativi  non
compresi nell'elenco approvato  con  decreto  di  cui  alla  medesima
disposizione; 
      g) questioni relative alla diffusione  della  cultura  e  della
lingua italiana all'estero; 
      h) relazioni con UNESCO; 
      i)  questioni  relative  alle  attivita'  internazionali  delle
regioni e degli enti locali; 
      l) questioni relative  all'Istituto  italiano  per  l'Africa  e
l'Oriente, ivi inclusi i provvedimenti  afferenti  alla  liquidazione
del medesimo; 
      m) il raccordo con il Parlamento  e  le  altre  amministrazioni
dello Stato nelle materie indicate e in tutti  i  casi  di  volta  in
volta indicati dal Ministro. 
 
                               Art 2. 
 
    1. Non sono ricompresi nelle deleghe: 
      a) gli atti e le questioni di particolare importanza  politica,
economica, finanziaria o amministrativa; 
      b) le questioni riguardanti i teatri di  crisi  internazionale,
la NATO e l'Afghanistan; 
      c) le questioni attinenti, all'integrazione europea; 
      d) gli  atti  concernenti  direttive  di  servizio  relative  a
importanti questioni di' massima; 
      e) gli atti  riguardanti  modificazioni  all'ordinamento  delle
direzioni generali e dei servizi; 
      f) tutti gli atti relativi al  personale  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
      g) la convocazione  e  l'approvazione  dell'ordine  del  giorno
dell'organo collegiale di' cui all'art. 7 del decreto del  Presidente
della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. 
    2. Ogni pubblica presa di posizione  di  rilevanza  politica  sui
temi internazionali deve essere  preventivamente  concordata  con  il
Ministro. 
 
                               Art 3. 
 
    1. Il presente decreto sara' pubblicato, previa registrazione  da
parte  della  Corte  dei  conti,  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 14 gennaio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Alfano