Allegato 1 Nota metodologica concernente l'anticipazione del contributo per il rimborso del minor gettito per l'esenzione IMU-TASI degli immobili inagibili ai comuni colpiti dagli eventi sismici 2016. Roma, 18 gennaio 2017 L'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, prevede l'esenzione da IMU e TASI per i fabbricati ubicati nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. L'esenzione in esame riguarda in particolare i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L'agevolazione decorre dalla seconda rata del 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Con la presente nota vengono indicati i criteri per l'attribuzione ai comuni interessati (ovvero quelli indicati dagli allegati 1 e 2 dello stesso decreto legge n. 189/2016) di un'anticipazione del contributo spettante per l'anno 2016 nell'ambito dello stanziamento complessivo (per tale annualita') di 20,7 milioni di euro. Per la quantificazione del contributo sono state considerate in primo luogo le stime di gettito IMU/TASI 2016 relative ai fabbricati ubicati nei predetti comuni. (1) Inoltre, sono stati valutati: (a) gli effetti di mancato gettito 2016 pur tenendo conto che tale valore puo' essere influenzato dalla sospensione dei versamenti disposta dallo stesso art. 48; b) la stima del gettito potenziale IMU-TASI afferente gli immobili inagibili sulla base di dati, ancora provvisori, forniti dal dipartimento della protezione civile e pervenuti per il tramite del Ministero dell'interno. Per quanto riguarda gli effetti del mancato gettito 2016 sono stati presi in considerazione i seguenti vettori: differenza tra stima gettito IMU-TASI seconda rata 2016, ottenuta sulla base dei versamenti della prima rata (effettuati prima degli eventi sismici) - e versamenti effettuati nel corso del mese di dicembre 2016 (vettore A). differenza tra gettito complessivo IMU-TASI 2015 (fabbricati), al netto della quota imputabile alle agevolazioni previste dalla legge di stabilita' 2016, e gettito IMU-TASI 2016 (fabbricati), disponibile alla data odierna (vettore B). La stima del gettito potenziale degli immobili inagibili (vettore C), in mancanza di dati puntuali e riscontrabili con gli archivi catastali, e' stata invece effettuata utilizzando le uniche informazioni disponibili, fornite dal dipartimento della Protezione civile, e relative a percentuali di inagibilita' relative all'intero territorio comunale. L'importo da attribuire a titolo di anticipazione e' stato quindi determinato mediante l'utilizzo dei vettori A e C, scegliendo quello che presenta la distanza minore dal vettore B. (2) Tale metodologia garantisce, data anche la provvisorieta' delle stime di inagibilita' finora disponibili, una piu' efficace calibratura dell'importo da riconoscere all'andamento del gettito osservato. Si determina l'attribuzione di un'anticipazione per l'anno 2016 pari complessivamente a 12.666.377 euro, inferiore alla stanziamento complessivo per tale annualita' di 20,7 milioni di euro. Tale contributo e' ripartito tra i vari comuni dello schema di riparto allegato. Il conguaglio sara' quantificato, unitamente al contributo per le annualita' successive, al momento dell'acquisizione dei dati puntuali tenendo conto che l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189/2016 prevede che il contribuente puo' dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Elenco 1 Parte di provvedimento in formato grafico Elenco 2 Parte di provvedimento in formato grafico (1) Data la tipologia di agevolazione in esame non e' stato considerato il gettito relativo a terreni e aree fabbricabili. (2) Rettifiche puntuali sono state definite per alcuni comuni con andamenti di gettito non coerenti.