(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
Nota metodologica concernente l'anticipazione del contributo  per  il
  rimborso del minor gettito per l'esenzione IMU-TASI degli  immobili
  inagibili ai comuni colpiti dagli eventi sismici 2016. 
 
                                                Roma, 18 gennaio 2017 
    L'articolo  48,  comma  16,  del   decreto-legge   n.   189/2016,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  229/2016,   prevede
l'esenzione da IMU e TASI per i fabbricati ubicati nei  comuni  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
    L'esenzione  in  esame  riguarda  in  particolare  i   fabbricati
distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,  comunque
adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente  o
parzialmente. L'agevolazione decorre dalla seconda rata  del  2016  e
fino alla definitiva ricostruzione  o  agibilita'  dei  fabbricati  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 
    Con  la  presente   nota   vengono   indicati   i   criteri   per
l'attribuzione ai comuni interessati (ovvero  quelli  indicati  dagli
allegati  1  e  2  dello  stesso  decreto  legge  n.   189/2016)   di
un'anticipazione del contributo spettante per l'anno 2016 nell'ambito
dello stanziamento complessivo (per tale annualita') di 20,7  milioni
di euro. 
    Per la quantificazione del contributo sono state  considerate  in
primo luogo le stime di gettito IMU/TASI 2016 relative ai  fabbricati
ubicati nei predetti comuni. (1) Inoltre, sono  stati  valutati:  (a)
gli effetti di mancato gettito 2016 pur tenendo conto che tale valore
puo' essere influenzato dalla  sospensione  dei  versamenti  disposta
dallo stesso art. 48; b) la stima  del  gettito  potenziale  IMU-TASI
afferente  gli  immobili  inagibili  sulla  base  di   dati,   ancora
provvisori,  forniti  dal  dipartimento  della  protezione  civile  e
pervenuti per il tramite del Ministero dell'interno. 
    Per quanto riguarda gli effetti del  mancato  gettito  2016  sono
stati presi in considerazione i seguenti vettori: 
      differenza  tra  stima  gettito  IMU-TASI  seconda  rata  2016,
ottenuta sulla base dei versamenti della prima rata (effettuati prima
degli eventi sismici) - e versamenti effettuati nel corso del mese di
dicembre 2016 (vettore A). 
      differenza tra gettito complessivo IMU-TASI 2015  (fabbricati),
al netto della quota  imputabile  alle  agevolazioni  previste  dalla
legge di stabilita'  2016,  e  gettito  IMU-TASI  2016  (fabbricati),
disponibile alla data odierna (vettore B). 
    La stima del gettito potenziale degli immobili inagibili (vettore
C), in mancanza di dati puntuali  e  riscontrabili  con  gli  archivi
catastali,  e'  stata  invece  effettuata   utilizzando   le   uniche
informazioni disponibili, fornite dal dipartimento  della  Protezione
civile, e relative a percentuali di inagibilita' relative  all'intero
territorio comunale. 
    L'importo da attribuire a titolo di anticipazione e' stato quindi
determinato mediante l'utilizzo dei vettori A e C, scegliendo  quello
che presenta la distanza minore dal vettore B. (2)  Tale  metodologia
garantisce, data anche la provvisorieta' delle stime di  inagibilita'
finora disponibili, una piu'  efficace  calibratura  dell'importo  da
riconoscere all'andamento del gettito osservato. 
    Si determina l'attribuzione di un'anticipazione per  l'anno  2016
pari complessivamente a 12.666.377 euro, inferiore alla  stanziamento
complessivo per  tale  annualita'  di  20,7  milioni  di  euro.  Tale
contributo e' ripartito tra i vari comuni  dello  schema  di  riparto
allegato. 
    Il conguaglio sara' quantificato, unitamente al contributo per le
annualita' successive, al momento dell'acquisizione dei dati puntuali
tenendo conto che  l'articolo  48,  comma  16,  del  decreto-legge n.
189/2016 prevede che il contribuente puo'  dichiarare,  entro  il  28
febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale  del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei  successivi  venti  giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione  all'ufficio  dell'Agenzia
delle entrate territorialmente competente. 
 
                                                             Elenco 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                             Elenco 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

(1) Data  la  tipologia  di  agevolazione  in  esame  non  e'   stato
    considerato il gettito relativo a terreni e aree fabbricabili. 

(2) Rettifiche puntuali sono state definite  per  alcuni  comuni  con
    andamenti di gettito non coerenti.