(allegato)
                                                             Allegato 
PROPOSTA DI MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A
  DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ASTI». 
 
    a) All'art. 4, comma 11, la dicitura «al comma 9»  e'  sostituita
con la dicitura «al comma 8». 
    b) All'art. 6, comma 1, la descrizione delle  caratteristiche  al
consumo della tipologia «Asti» o «Asti spumante» e'  modificata  come
segue: 
      relativamente al colore, la dicitura «da  giallo  paglierino  a
dorato  assai  tenue»  e'  sostituita  con  la  dicitura  «da  giallo
paglierino a dorato tenue»; 
      relativamente    al    sapore,    la    dicitura    «aromatico,
caratteristico, dolce, equilibrato» e'  sostituita  con  la  dicitura
«caratteristico, equilibrato, da extra sec a dolce»; 
      relativamente al titolo alcolometrico volumico  totale  minimo,
la dicitura «11,50% vol di cui svolto compreso nei limiti da 6,00% al
9,50% vol» e' sostituita con la dicitura «11,50 % vol., di cui svolto
non inferiore a 6,00 % vol.». 
    c) All'art. 6, e' depennato il seguente comma 5: 
      E'  in  facolta'  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali,  su  richiesta  specifica  del  Consorzio  di
tutela,  modificare  con  proprio  decreto,  i  limiti   minimi   per
l'acidita' totale e l'estratto non riduttore. 
    d) All'art. 7, e' inserito il seguente comma 9: 
      Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  «Asti»  o  «Asti   Spumante»   le
indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere  riportate  sulla
stessa riga della denominazione;  inoltre  dette  indicazioni  devono
figurare con caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori
a quelli utilizzati per la denominazione.