Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ASTI». a) All'art. 4, comma 11, la dicitura «al comma 9» e' sostituita con la dicitura «al comma 8». b) All'art. 6, comma 1, la descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Asti» o «Asti spumante» e' modificata come segue: relativamente al colore, la dicitura «da giallo paglierino a dorato assai tenue» e' sostituita con la dicitura «da giallo paglierino a dorato tenue»; relativamente al sapore, la dicitura «aromatico, caratteristico, dolce, equilibrato» e' sostituita con la dicitura «caratteristico, equilibrato, da extra sec a dolce»; relativamente al titolo alcolometrico volumico totale minimo, la dicitura «11,50% vol di cui svolto compreso nei limiti da 6,00% al 9,50% vol» e' sostituita con la dicitura «11,50 % vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.». c) All'art. 6, e' depennato il seguente comma 5: E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta specifica del Consorzio di tutela, modificare con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore. d) All'art. 7, e' inserito il seguente comma 9: Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione.