(Allegato)
 
                                                             Allegato 
 
Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia  di
  prevenzione della corruzione. 
 
                             L'AUTORITA' 
 
    Visto l'art. 1 comma 2, lettera f), della legge 6 novembre  2012,
n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorita' nazionale anticorruzione  (di
seguito   Autorita')   esercita   la   vigilanza   e   il   controllo
sull'effettiva   applicazione   e   sull'efficacia    delle    misure
anticorruzione  adottate  dalle  pubbliche  amministrazioni   e   sul
rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa; 
    Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6  novembre  2012,  n.  190,
secondo cui l'Autorita' esercita poteri ispettivi mediante  richiesta
di  notizie,  informazioni,   atti   e   documenti   alle   pubbliche
amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti
dal piano nazionale anticorruzione, dai piani  di  prevenzione  della
corruzione  delle  singole  amministrazioni  e  dalle  regole   sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa  previste  dalla  normativa
vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le regole sulla trasparenza; 
    Visto l'art. 19, comma 5, lettera a), del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n.
114, che attribuisce all'Autorita' il compito di ricevere  notizie  e
segnalazioni di illeciti; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  che  ha
apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione  nelle
pubbliche amministrazioni; 
    Visto  il  Piano  nazionale   anticorruzione   e   i   successivi
aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2-bis della legge 6  novembre
2012, n. 190 e s.m.i.; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
febbraio 2016, con il quale e' stato approvato il Piano  di  riordino
dell'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    Vista la delibera  n.  1196  del  23  novembre  2016  recante  il
«Riassetto organizzativo dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  a
seguito  dell'approvazione  del  Piano  di  riordino  e  delle  nuove
funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri  di
responsabilita' in base alla missione istituzionale dell'autorita'»; 
    Vista la delibera  n.  1306  del  21  dicembre  2016  recante  la
«Definizione delle funzioni dell'Autorita' per materia  e  ambiti  di
attivita'/uffici ed attribuzione delle funzioni di  coordinamento  al
Presidente ed ai Consiglieri»; 
    Visto l'atto di organizzazione di II livello «Linee di  indirizzo
operative per il regolare andamento delle attivita'  ed  il  raccordo
funzionale in attuazione della  delibera  n.  1196  del  23  novembre
2016»; 
    Considerata   la   necessita'   di   adeguare    la    disciplina
dell'esercizio   dell'attivita'   di   vigilanza   in   materia    di
anticorruzione alle richiamate novita' legislative; 
    Considerata  la  necessita'  di  meglio  precisare,   alla   luce
dell'esperienza  formatasi  nei  primi  due  anni  di  attivita'   di
vigilanza,   il   ruolo   e   i   poteri   dell'Autorita'   nazionale
anticorruzione; 
    Considerato che l'attivita' di  vigilanza  svolta  dall'Autorita'
non  e'  preordinata  al  puntuale  accertamento  di  fatti  ai  fini
dell'attivazione  delle  responsabilita'  personali,  di   competenza
dell'autorita' giudiziaria o amministrativo-contabile; 
    Considerato che l'attivita' di vigilanza svolta dall'Autorita' ha
la finalita' di individuare,  anche  sulla  base  delle  segnalazioni
pervenute,  le  aree  di   attivita'   amministrativa   di   maggiore
esposizione al  rischio  di  corruzione,  nonche'  di  dare  adeguato
sostegno,  alle  amministrazioni  e  agli  altri   soggetti   tenuti,
nell'adozione e attuazione di concrete misure  di  prevenzione  della
corruzione; 
 
                              E m a n a 
 
    il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
      a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
      b) «Presidente», il Presidente dell'autorita'; 
      c) «Consiglio», il Consiglio dell'autorita'; 
      d) «ufficio», l'ufficio di vigilanza competente  in  merito  ai
procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri  di  vigilanza  sulle
misure di prevenzione della corruzione; 
      e) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; 
      f) «amministrazione», il soggetto, amministrazione  pubblica  o
ente di diritto privato in controllo pubblico, tenuto, ai  sensi  del
comma 2-bis  dell'art.  1  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,
all'adozione di misure di prevenzione della corruzione; 
      g) «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza. 
      h) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione; 
 
                               Art. 2. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1.   Il   presente   regolamento   disciplina   i    procedimenti
dell'Autorita' concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza  sulle
misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.  1,  comma  2,
lettera f), della legge 14 novembre 2012, n. 190. 
 
                               Art. 3. 
 
 
   Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza 
 
    1. L'attivita' di vigilanza  si  conforma  agli  indirizzi,  alle
prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio
dell'autorita'. 
    2. Entro il 31 gennaio di ogni anno,  il  Consiglio  approva  una
direttiva programmatica elaborata anche alla luce  delle  disfunzioni
riscontrate  dagli  uffici   nel   corso   dell'attivita'   dell'anno
precedente. 
    3.  Il  Consiglio,  sulla  base  della  direttiva  programmatica,
approva altresi' il «Piano annuale delle ispezioni»,  svolte  secondo
le  modalita'  operative  contenute  nelle  «Linee   guida   per   lo
svolgimento  delle  ispezioni»,  pubblicate  sul  sito  istituzionale
dell'autorita'. 
    4. La direttiva annuale e' pubblicata  in  forma  sintetica,  con
l'indicazione dei criteri cui si conforma l'attivita'  di  vigilanza,
sul sito istituzionale dell'autorita'. 
    5.  Il  Consiglio  puo'  integrare  la  direttiva   ove   ritenga
necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza. 
 
                               Art. 4. 
 
 
         Attivita' di vigilanza d'ufficio e su segnalazione 
 
    1.  L'attivita'   di   vigilanza   dell'autorita'   e'   attivata
dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art.
3, ovvero su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del
Consiglio. 
    2. L'attivita' di vigilanza puo',  altresi',  essere  attivata  a
seguito di segnalazioni presentate all'autorita' secondo le modalita'
di cui all'art. 5. 
    3. Nel caso di segnalazione da parte di  un  dipendente  pubblico
che segnala  illeciti  (c.d.  whistleblower),  la  trattazione  della
stessa e' svolta  dall'ufficio  competente,  ai  sensi  del  presente
regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorita'  in  materia,
nel rispetto  della  tutela  della  riservatezza  dell'identita'  del
segnalante di cui all'art. 54-bis del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
 
                               Art. 5. 
 
 
            Modalita' di presentazione della segnalazione 
 
    1. La segnalazione di cui all'art. 4, comma 2, e' presentata,  di
norma,  mediante  il  modulo  allegato   al   presente   regolamento,
disponibile sul sito istituzionale dell'autorita' e,  ordinariamente,
trasmessa ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento. 
    2. Il modulo di cui al comma 1 e' compilato con chiarezza in ogni
suo campo  obbligatorio,  corredato  della  eventuale  documentazione
giustificativa, firmato e accompagnato da copia di  un  documento  di
identita' o di altro documento valido del segnalante.  Il  segnalante
indica, altresi', l'indirizzo, preferibilmente di  posta  elettronica
certificata,   cui   possono   essere   indirizzate   le    eventuali
comunicazioni dell'autorita'. 
    3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui  al  comma
1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di  un  documento
di identita'  o  di  altro  documento  valido  del  segnalante,  deve
comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                        Segnalazioni anonime 
 
    1. Ai fini del presente regolamento sono considerate  anonime  le
segnalazioni che: 
      a) non rechino alcuna sottoscrizione; 
      b) rechino una sottoscrizione illeggibile; 
      c) pur apparendo  riferibili  a  un  soggetto  non  consentano,
comunque, di individuarlo con certezza. 
    2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente. 
    3. Le segnalazioni anonime che riguardano  fatti  di  particolare
rilevanza  o  gravita'  e   presentino   informazioni   adeguatamente
circostanziate potranno essere tenute in considerazione  al  fine  di
integrare le informazioni  in  possesso  dell'ufficio  nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio puo'  altresi'
proporre  al  Consiglio  di  avviare  un  autonomo  procedimento   di
vigilanza. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                  Archiviazione delle segnalazioni 
 
    1. Il dirigente provvede  all'archiviazione  delle  segnalazioni,
oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi: 
      a) manifesta infondatezza della segnalazione; 
      b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata  documentazione
e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; 
      c) manifesta incompetenza dell'autorita'; 
      d)  questioni  di  carattere  prevalentemente   personale   del
segnalante tese ad ottenere  l'accertamento  nel  merito  di  proprie
vicende soggettive. 
    2. L'archiviazione e' comunicata al segnalante solo nel  caso  di
espressa richiesta scritta. 
    3. La segnalazione  si  intende  archiviata  se  l'Autorita'  non
procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei  termini  di
cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento. 
    4. E' fatta salva l'attivita' di vigilanza anche con  riferimento
a  segnalazioni  gia'  oggetto  di  archiviazione  di  cui  ai  commi
precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto  o  di  diritto
ovvero   di   diversa   e   ulteriore   valutazione   del   Consiglio
dell'autorita'. 
    5. Nei casi di cui al  comma  1,  lettera  c),  ove  ricorrono  i
presupposti, il dirigente predispone l'invio della segnalazione  alla
competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte  dei
conti. 
    6. Il dirigente  invia,  con  cadenza  bimestrale,  al  Consiglio
l'elenco  delle  segnalazioni  archiviate  ai  sensi   del   presente
articolo. 
 
                               Art. 8. 
 
 
          Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio 
                  innanzi al giudice amministrativo 
 
    1. Il dirigente puo' non avviare il procedimento di vigilanza  in
caso di pendenza di un ricorso  giurisdizionale  dinanzi  al  giudice
amministrativo avente il medesimo oggetto, ovvero sospenderlo qualora
avviato. Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se  vi  siano  i
presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente dell'ufficio. 
    2. Il responsabile del procedimento, esaminate le segnalazioni  e
attribuito alle stesse l'ordine di  priorita'  di  cui  all'art.  10,
comma 1, puo' individuare uno  o  piu'  funzionari  cui  affidare  lo
svolgimento dell'istruttoria. 
 
                              Art. 10. 
 
 
               Ordine di priorita' delle segnalazioni 
 
    1. Le segnalazioni, salva diversa indicazione del Consiglio, sono
trattate secondo il seguente ordine di priorita': 
      a) segnalazioni relative a violazioni di legge che possano  dar
luogo  a  provvedimenti  di  ordine  o  di  segnalazione   da   parte
dell'autorita'; 
      b)  segnalazioni  che  sottopongono  questioni  di  particolare
rilevanza   sotto   il   profilo   della   particolare    esposizione
dell'amministrazione a rischi di corruzione; 
      c) segnalazioni concernenti fatti  aventi  possibile  rilevanza
penale, con particolare  riferimento  ai  reati  contro  la  pubblica
amministrazione; 
      d) segnalazioni concernenti fatti  aventi  possibile  rilevanza
amministrativa e  contabile,  con  particolare  riferimento  a  gravi
violazioni di legge. 
    2.  Le  segnalazioni  concernenti  fatti  di  rilievo  penale   o
contabile, possono, previa comunicazione da parte  del  dirigente  al
Consiglio, essere inviate alla  Procura  della  Repubblica  e/o  alla
Procura della  Corte  dei  conti  competenti  per  territorio,  fermi
restando i profili di interesse dell'Autorita' sui quali continua  ad
essere esercitata la vigilanza. 
    3. Le segnalazioni, comprese quelle  per  le  quali  l'intervento
dell'Autorita' non e' piu' attuale e quelle in cui  sono  assenti  le
informazioni di cui all'art. 5, comma 2,  o  dei  documenti  e  degli
elementi rilevanti di cui all'art. 5, comma 3, sono valutate al  fine
di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme  in  materia
di prevenzione della corruzione. Tali informazioni rilevano anche  ai
fini della  predisposizione  della  direttiva  programmatica  di  cui
all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorita'
nonche'  degli  atti,  delle  proposte  e  della  Relazione   annuale
dell'Autorita'. 
    4. Le segnalazioni pervenute senza rispettare le forme del  comma
2 dell'art. 5 sono considerate non prioritarie. 
 
                              Art. 11. 
 
 
            Atti conclusivi del procedimento di vigilanza 
 
    1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi  dell'art.  12,
si conclude, salvo i casi di archiviazione  o  di  presa  d'atto  del
conformarsi della amministrazione  alle  indicazioni  dell'autorita',
con l'adozione, mediante delibera del Consiglio ovvero mediante  atto
dirigenziale in caso di procedimento in  forma  semplificata  di  cui
all'art. 19, di uno dei seguenti atti: 
      a) atto con il quale l'Autorita' registra che l'amministrazione
ha  adottato,  nel  caso  esaminato,  buone  pratiche  amministrative
meritevoli di segnalazione; 
      b)   raccomandazione,    indirizzata    alle    amministrazioni
interessate, di adottare misure di prevenzione  della  corruzione  da
inserire nei propri  Piani  di  prevenzione  della  corruzione  e  di
trasparenza (PTPCT); 
      c)   segnalazione,   indirizzata   all'organo   di    indirizzo
dell'amministrazione interessata, di atti o  fatti  che  possano  dar
luogo alle responsabilita' di cui ai commi 12 e 14 dell'art. 1  della
legge n. 190 del 2012; 
      d) ordine, indirizzato  alle  amministrazioni  interessate,  di
adottare misure di prevenzione della corruzione previste dal PNA, dai
suoi aggiornamenti, nonche' da Linee guida avente il medesimo  valore
di atto di indirizzo, ai sensi del  comma  2-bis  dell'art.  1  della
legge n. 190 del 2012; 
      e) ordine, indirizzato  alle  amministrazioni  interessate,  di
adottare atti e provvedimenti attuativi delle misure  di  prevenzione
della corruzione inserite nel PTPCT, ovvero di rimuovere  di  atti  e
provvedimenti contrastanti con tali misure,  ai  sensi  del  comma  3
dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012. 
    2. Le segnalazioni relative alla mancata adozione dei PTPCT,  ivi
comprese le relative sezioni dedicate alla trasparenza, alla  mancata
adozione di misure integrative del modello organizzativo  di  cui  al
decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,  nonche'  alla  mancata
adozione dei Codici di comportamento da parte delle  amministrazioni,
sono  trattate   esclusivamente   in   sede   di   procedimento   per
l'irrogazione delle  sanzioni  di  cui  all'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                 Avvio del procedimento di vigilanza 
 
    1. La comunicazione di avvio del procedimento e'  effettuata  dal
responsabile del procedimento ed indica l'oggetto  del  procedimento,
le  informazioni  e/o  documenti  ritenuti  rilevanti  nonche',   ove
possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine  di
conclusione del procedimento istruttorio,  l'ufficio  competente  con
indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. 
    2. Il termine per la comunicazione di avvio  del  procedimento  a
seguito di segnalazione, decorrente dalla data di  ricevimento  della
stessa e', di norma, di 60 giorni. 
    3. La comunicazione, laddove ne ricorrano  i  presupposti,  rende
noto in modo esplicito  che  il  procedimento  puo'  concludersi  con
l'adozione di un atto di ordine o con un atto  di  segnalazione.  Nei
casi in cui l'ufficio rilevi, nel corso  dell'attivita'  istruttoria,
la sussistenza di elementi che rendono possibile la  conclusione  del
procedimento con un atto di ordine o con un atto di segnalazione,  ne
da' tempestivamente informazione  alle  parti  mediante  integrazione
della comunicazione di avvio del procedimento. 
    4. La comunicazione  puo'  essere  preceduta  da  una  richiesta,
indirizzata al RPCT dell'amministrazione interessata, di informazioni
utili per l'avvio del procedimento. 
    5. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata al RPCT,  per  i
profili di competenza e al legale rappresentante dell'amministrazione
interessata. 
    6.  Nel  caso  di  un  rilevante   numero   di   destinatari   la
comunicazione personale e' sostituita da modalita' di volta in  volta
stabilite dall'Autorita'. 
    7. Il dirigente trasmette al  Consiglio  con  cadenza  bimestrale
l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                   Partecipazione all'istruttoria 
 
    1. Possono partecipare all'istruttoria: 
      a) i soggetti ai quali e' stata  inviata  la  comunicazione  di
avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 5; 
      b) altri soggetti portatori di interessi diretti,  concreti  ed
attuali  correlati  all'oggetto  del  procedimento  che  ne  facciano
motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di  avvio  del
procedimento o dalla conoscenza dello stesso. 
    2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di: 
      a) accedere ai documenti del procedimento, nel  rispetto  delle
modalita'  e  nei  termini  previsti  dal  «Regolamento   concernente
l'accesso ai documenti formati o  detenuti  dall'Autorita'  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241», adottato il 31 maggio 2016; 
      b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni  e  pareri,
che  sono  valutati  dall'ufficio  ove  pertinenti  all'oggetto   del
procedimento. 
 
                              Art. 14. 
 
 
         Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti 
 
    1. Il responsabile  del  procedimento  formula  per  iscritto  le
richieste di informazioni e di esibizione di documenti, che indicano: 
      a) i fatti e le circostanze in  ordine  ai  quali  si  chiedono
chiarimenti; 
      b) il termine entro il quale dovra'  pervenire  la  risposta  o
essere esibito il documento; tale termine e' stabilito  in  relazione
all'urgenza del caso, alla quantita' e qualita' delle informazioni  e
dei documenti richiesti e non e' inferiore a 10 e non superiore a  30
giorni. 
    2. I documenti di cui e'  richiesta  l'esibizione  sono  forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata  dichiarazione
di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere  forniti
in originale o copia conforme. 
    3. Le richieste di informazioni  e  di  esibizione  di  documenti
possono essere formulate anche oralmente nel  corso  di  audizioni  o
ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le  medesime
indicazioni previste dal comma 2. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                              Audizioni 
 
    1. Il dirigente puo' convocare in audizione i soggetti  ai  quali
e' stata data comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  ai  sensi
dell'art. 12. 
    2. I  soggetti  destinatari  della  comunicazione  di  avvio  del
procedimento possono presentare, entro  10  giorni  dal  ricevimento,
istanza   di   audizione   all'ufficio.   Il   dirigente,    valutata
positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione. 
    3. Nel  corso  delle  audizioni,  i  soggetti  convocati  possono
comparire in persona del RPCT,  per  i  profili  di  competenza,  del
proprio rappresentante legale oppure di procuratore  speciale  munito
di   apposita   documentazione   giustificativa   del    potere    di
rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti. 
    4. L'audizione puo' essere richiesta innanzi  al  Consiglio,  dai
soggetti di cui al comma 2, nei casi di procedimento  per  l'adozione
di un atto di ordine o di segnalazione.  La  richiesta  di  audizione
deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le
quali la  stessa  si  ritiene  necessaria.  Il  Presidente,  valutata
positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione  e,  per  il
tramite della segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli
interessati. 
    5. Delle audizioni e'  redatto  processo  verbale  contenente  le
principali dichiarazioni rilasciate dalle parti. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                              Ispezioni 
 
    1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il  dirigente  puo'
chiedere al Consiglio lo svolgimento di  un'attivita'  ispettiva,  da
eseguire secondo le modalita'  indicate  nelle  Linee  guida  per  lo
svolgimento  delle  ispezioni,  pubblicato  sul  sito   istituzionale
dell'Autorita'. 
    2.  Il  mandato  ispettivo  e'  disposto  con  provvedimento  del
Presidente, nel quale e' indicata la composizione del team ispettivo,
l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di Finanza
o  di  altri  organi  dello  Stato,  l'ambito  soggettivo,  l'oggetto
dell'accertamento. 
    3. Entro il termine assegnato per la  conclusione  dell'attivita'
ispettiva, che comunque non puo' essere superiore a sessanta  giorni,
l'ispettore  redige  la  relazione  contenente  le  risultanze  degli
accertamenti   ispettivi   che   viene   tempestivamente    trasmessa
all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti. 
 
                              Art. 17. 
 
 
              Sospensione dei termini del procedimento 
 
    1.  I  termini  del  procedimento,  nel  caso  di  questioni   di
particolare complessita', possono essere sospesi una sola volta e, al
di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non
puo' eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi: 
      a) ulteriori  approfondimenti  mediante  richieste  documentali
integrative  alle  parti  o  ad  altre  amministrazioni  o  Autorita'
nazionali ed estere; 
      b) ispezioni, disposte ai sensi dell'art. 16; 
      c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorita'  altre
amministrazioni o Autorita' nazionali ed estere. 
    2. Nell'ipotesi di richieste documentali  o  di  acquisizioni  di
pareri da altre amministrazioni  o  autorita'  nazionali  ed  estere,
l'istruttoria puo' essere conclusa  prescindendo  dalle  informazioni
richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1. 
    3.  Nei  casi  indicati  al  comma  1,  i  termini  riprendono  a
decorrere,  rispettivamente,  dalla  data   di   ricevimento   o   di
acquisizione  da  parte  del  responsabile  del  procedimento   delle
integrazioni documentali, dalla data  di  ricezione  della  relazione
ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto. 
    4. La sospensione dei termini procedimentali e'  comunicata  alle
parti interessate. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
    1. Entro  120  giorni  decorrenti  dalla  data  di  comunicazione
dell'avvio del procedimento di vigilanza di cui  all'art.  12,  salva
l'applicazione della sospensione di cui  all'art.  17,  il  dirigente
sottopone al Consiglio per l'approvazione una  proposta  di  delibera
avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 11. 
    2. Il dirigente puo', altresi', adottare una propria nota  avente
ad  oggetto  la  comunicazione  di  presa   d'atto   della   volonta'
manifestata dall'amministrazione  di  conformarsi  alle  prescrizioni
della normativa vigente, con l'indicazione  degli  atti  che  intende
adottare. 
    3. La nota dirigenziale  di  cui  al  comma  2  che  conclude  un
procedimento  avviato  per  l'adozione  di  un  ordine   o   di   una
segnalazione dell'Autorita' e' sottoposta alla previa  autorizzazione
del Consiglio. 
    4. Il dirigente sottopone  al  Consiglio,  con  cadenza  mensile,
l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                 Procedimento in forma semplificata 
 
    1. Il procedimento e' concluso in forma semplificata quando: 
      a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro
normativo e giurisprudenziale di riferimento; 
      b) e' possibile applicare al  caso  di  specie  una  precedente
pronuncia dell'autorita'. 
    2. Nei casi di cui al comma 1, il  dirigente  adotta  un  proprio
atto di conclusione del procedimento che sostituisce la comunicazione
di avvio del procedimento di cui all'art. 12. 
    3. Gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma
semplificata con  i  quali  e'  adottato  un  atto  di  ordine  o  di
segnalazione dell'Autorita' sono adottati previa  autorizzazione  del
Consiglio. 
    4.  Gli  atti  dirigenziali  di  cui  al  comma  3,  prima  della
definitiva adozione, sono comunicati all'amministrazione, fissando un
termine,  non  superiore  a  10  giorni,  per  la  presentazione   di
controdeduzioni. 
    5. Il dirigente, fuori dai  casi  di  cui  al  comma  3  informa,
mensilmente, il Consiglio dei  procedimenti  conclusi  ai  sensi  del
presente articolo. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                  Comunicazione dell'atto adottato 
                   e verifica sulla sua esecuzione 
 
    1. Gli atti conclusivi del procedimento,  adottati  con  delibera
del Consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento
in forma semplificata, sono comunicati al  RPCT,  all'amministrazione
interessata nonche' ai soggetti che hanno presentato la  segnalazione
e pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorita'. Il Consiglio puo'
inoltre  disporne  la  pubblicazione  sul  sito  dell'amministrazione
interessata. 
    2.  L'amministrazione  interessata   e'   tenuta   a   comunicare
all'Autorita'  il  proprio  riscontro  entro  il  termine  assegnato,
variabile da un  minimo  di  20  ad  un  massimo  di  45  giorni  dal
ricevimento della delibera, con il  quale  comunica  quali  atti,  ed
entro quale termine, intenda adottare. 
    3. In caso di mancato riscontro, nei  termini  di  cui  al  comma
precedente, il Consiglio, su proposta del dirigente, adotta  un  atto
di  constatazione  del   mancato   adeguamento   dell'amministrazione
all'atto dell'autorita'. L'atto e' pubblicato sul sito  istituzionale
dell'Autorita'. In caso di mancato  adeguamento  dell'amministrazione
ad  un  ordine  dell'Autorita',  il  Consiglio   puo'   disporre   la
pubblicazione   dell'atto   di   constatazione   anche    sul    sito
dell'amministrazione interessata. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                            Comunicazioni 
 
    1. Le  segnalazioni  inviate  all'Autorita'  e  le  comunicazioni
previste dal presente regolamento sono effettuate,  salve  specifiche
esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata  ai
sensi della vigente normativa. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Il presente regolamento si  applica  anche  alle  segnalazioni
gia' pervenute all'Autorita', per  le  quali  non  sia  stato  ancora
avviato il procedimento di vigilanza alla data di entrata in vigore. 
    2. Con effetto dall'entrata in vigore del  presente  regolamento,
non trova applicazione, per i procedimenti di vigilanza  disciplinati
dal presente regolamento, la delibera n. 146  del  18  novembre  2014
«Procedimento per l'adozione del provvedimento di ordine». 
    3. -. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Approvato nell'adunanza del 29 marzo 2017.