(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                           CORTE DEI CONTI 
                       Sezione delle autonomie 
 
LINEE GUIDA PER IL REFERTO ANNUALE  DEL  SINDACO  PER  I  COMUNI  CON
  POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI, DEL SINDACO DELLE  CITTA'
  METROPOLITANE E DEL PRESIDENTE DELLE PROVINCE SUL FUNZIONAMENTO DEI
  CONTROLLI INTERNI (ART. 148 TUEL) PER L'ESERCIZIO 2016. 
 
    A distanza di due anni dall'entrata a regime della riforma di cui
all'art. 3, comma 2, sub e) del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni dalla legge  7  dicembre  2012  n.
213, la Sezione delle autonomie,  sulla  scorta  di  quanto  disposto
dall'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), e' chiamata
a  fissare,  come  di  consueto,  le  linee  guida  per  il  corretto
funzionamento dei controlli interni degli enti locali. 
    Analogamente a quanto accaduto per gli anni passati,  l'anzidetto
documento si completa con uno schema di relazione che, anche  per  il
2016, i Sindaci  dei  comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti, i sindaci delle citta' metropolitane ed i presidenti  delle
province sono chiamati a compilare, a dimostrazione  dell'adeguatezza
ed   efficacia   dei   controlli   interni   realizzati   nel   corso
dell'esercizio considerato. 
    In linea con lo scorso anno, anche per l'esercizio considerato il
questionario  risulta  ispirato  ad  esigenze  di  semplificazione  e
snellezza, pur nella ricerca di dati puntuali e quanto piu' possibile
completi, in termini di risultati conseguiti rispetto agli  obiettivi
prefissati, nonche' in termini di misure correttive adottate riferite
agli specifici ambiti di controllo. Resta ferma la  facolta'  per  le
sezioni regionali di  integrare  tale  schema  con  la  richiesta  di
ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei  profili
esaminati. 
    Appare utile ribadire che le risultanze  dei  citati  questionari
hanno consentito alle sezioni regionali, come emerge chiaramente  dai
recenti approdi  giurisprudenziali,  di  completare  i  controlli  di
regolarita' contabile, effettuati ai sensi dei commi 166  e  seguenti
dell'art. 1 della legge n. 266/2005, in  quanto,  nel  complesso,  le
citate  disposizioni  costituiscono  un  sistema  unico  finalizzato,
principalmente,  a   verificare   il   mantenimento   dell'equilibrio
economico finanziario degli enti monitorati. Nella stessa ottica,  le
sezioni giurisdizionali regionali, in forza  del  comma  4  dell'art.
148,  possono  irrogare  sanzioni  in  caso  di  rilevata  assenza  o
inadeguatezza  degli  strumenti  e  delle  metodologie  di  controllo
interno adottate. 
    In continuita' con  l'anno  precedente,  alla  luce  anche  delle
positive  ricadute  in  termini  di  referto  sulla  finanza  locale,
l'impostazione del questionario non e' rivolta ad esaminare i profili
piu' strettamente gestionali ed appare, altresi', tesa a scongiurare,
per  quanto  possibile,  la  ripetizione  di  richieste  di  elementi
informativi oggetto di altri questionari, attraverso la  formulazione
di domande volte ad acquisire  dati  puntuali,  che  scaturiscono  da
riflessioni sull'evoluzione degli adempimenti e sulla  necessita'  di
avvalersi di nuovi indicatori. 
    Infatti, la maggiore omogeneita' dei  dati  raccolti  e  la  loro
conseguente maggiore comparabilita' hanno consentito di  ottenere  un
quadro informativo piu' puntuale e particolareggiato,  che  ha  fatto
emergere le reali criticita' delle  gestioni  considerate,  riportate
nel   referto   al    Parlamento    approvato    con    deliberazione
SEZAUT/4/2017/FRG. 
 
         Controllo di regolarita' amministrativa e contabile 
 
    Pur  essendo  il  controllo  di  regolarita'   amministrativa   e
contabile caratterizzato da ampia autonomia  organizzativa  da  parte
degli enti, le  presenti  linee  guida  intendono  fornire,  come  di
consueto, indicazioni operative utili ad  un  proficuo  vaglio  delle
modalita' di svolgimento e soprattutto degli esiti attesi, in termini
di  misure  consequenziali  adottate  dai  responsabili  dei  singoli
settori in cui l'amministrazione locale risulta articolata. 
    Proprio in tal senso il questionario  e'  diretto  a  raccogliere
elementi informativi che diano contezza non solo del numero  di  atti
riconosciuti  come  regolari  e  dotati  del  necessario  parere   di
regolarita'  contabile,  quanto  delle  tecniche   di   campionamento
utilizzate  dagli  enti  che  dovrebbero  aver  tenuto  conto   delle
intervenute  modifiche  normative  in   materia   di   armonizzazione
contabile. 
    In linea con il processo in atto di armonizzazione contabile, che
ha visto il necessario coinvolgimento dei  responsabili  di  tutti  i
servizi, in un'ottica di sinergie operative, in assenza  delle  quali
sarebbe risultato assai complesso il raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati,  anche  il  controllo   di   regolarita'   amministrativa
contabile si  caratterizza  per  la  stretta  collaborazione  fra  le
anzidette figure istituzionali e non puo' prescindere dalla verifica,
attraverso gli strumenti consolidati, della corretta  attuazione  dei
nuovi istituti introdotti dalla riforma ed in primis  della  corretta
applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata e dei
criteri ispiratori dei nuovi schemi di bilancio. 
    La verifica del funzionamento di tale tipologia di controllo  non
deve prescindere dalla fase successiva  rappresentata  dai  controlli
sui  provvedimenti  di  spesa  e  sui  contratti  posti   in   essere
dall'amministrazione   locale,   effettuati   sulla   base   di    un
campionamento  casuale,  le  cui  tecniche  assurgono  ad  un   ruolo
centrale, in vista del conseguimento stesso delle precipue  finalita'
di tale forma di controllo. 
    A quanto sopra deve aggiungersi la necessita' di  consentire  uno
stretto  monitoraggio  delle  direttive  impartite  ai  servizi   dal
responsabile del servizio finanziario, in ragione delle  ricadute  in
termini sia di adeguamento alle stesse e regolarizzazione degli  atti
oggetto di controllo, sia di programmazione delle linee  di  sviluppo
di tale forma di verifica, che dovra'  essere  efficacemente  diretta
proprio verso quei settori che maggiormente  sono  stati  oggetto  di
interventi correttivi nel corso della gestione considerata, in quanto
piu' degli altri suscettibili di errori ed esposti  ad  irregolarita'
ed illiceita'. 
 
                        Controllo di gestione 
 
    Il controllo di gestione e' un controllo «direzionale», inteso  a
rilevare lo scostamento  tra  obiettivi  e  risultati,  informando  i
responsabili preposti a decidere, al fine di adottare  i  conseguenti
provvedimenti correttivi. 
    Il gran numero di misure complessivamente adottate nel corso  del
2015 - all'esito del controllo di cui si da' conto nel Referto  sulla
finanza  locale  del  2016  -  ha  permesso  di  formulare   numerose
valutazioni alla luce dei noti parametri di efficacia, efficienza  ed
economicita'. 
    Di contro,  il  sistema  di  contabilita'  economico-patrimoniale
risulta   scarsamente   applicato.   Peraltro,    l'utilita'    delle
informazioni ottenute lo scorso  anno  sul  sistema  di  contabilita'
economico patrimoniale  e  sulle  misure  correttive  adottate  hanno
giustificato la reiterazione delle relative domande. 
    L'attivita' di programmazione degli obiettivi  e  di  misurazione
dei  risultati  tramite  indicatori  e'  stata  utile  a   verificare
l'idoneita' di quest'ultimi. Si continuera', pertanto,  a  verificare
se gli indicatori di efficacia  sono,  tuttora,  piu'  utilizzati  di
quelli di efficienza e, soprattutto, di economicita'. 
    Per  un  adeguato  monitoraggio  complessivo  del  controllo   di
gestione,  occorre  disporre  di   informazioni   sull'organizzazione
dell'ufficio preposto, sui servizi per i quali si  e'  registrato  il
maggiore o minore tasso di copertura e sulla tempistica di emanazione
dei report. Grazie alle sintesi ivi contenute le informazioni vengono
trasmesse ai centri di responsabilita' e agli organi di  vertice.  La
loro importanza va sottolineata, sia per  la  consolidata  previsione
dei report nei regolamenti degli enti, che per la  prassi  (negativa)
di porli in essere senza ufficializzarli in delibere. 
    Il presente questionario rinnova i quesiti sui punti indicati  lo
scorso anno, con riferimento a  tutte  le  voci  esaminate,  tra  cui
assumono evidenza quelle appena trattate (report prodotti  nell'anno,
azioni  correttive,   grado   di   raggiungimento   degli   obiettivi
programmati, indicatori sviluppati, ecc...) 
 
                        Controllo strategico 
 
    Un'attenzione  specifica  deve  essere  destinata  al   controllo
strategico (art. 147-ter del TUEL) finalizzato a verificare lo  stato
di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal  Consiglio
e che dovrebbe rappresentare un utile strumento di  conoscenza  della
validita'  e  percorribilita'  delle  scelte  adottate  dai   vertici
politici degli  enti  monitorati.  Tuttavia,  come  dimostrato  dalle
risultanze dell'indagine condotta con riferimento all'esercizio 2015,
contenute nel Referto sulla finanza degli enti locali,  il  controllo
strategico non appare diffusamente realizzato.  Al  contrario,  anche
negli enti piu' efficienti, ove tale tipologia di  controllo  risulta
essere  stata  implementata,   vengono   destinate   risorse   umane,
finanziarie e strumentali non adeguate. E' da dire  che  dagli  esiti
delle precedenti rilevazioni emergono segni sintomatici di una scarsa
attenzione ai meccanismi sui quali tale forma di controllo si  fonda,
non  riuscendo  a  comprendersi,  compiutamente,  l'importanza  delle
ricadute attese, in termini  di  verifica  dei  risultati  conseguiti
rispetto    agli     obiettivi     predefiniti,     degli     aspetti
economico-finanziari connessi ai risultati  ottenuti,  dei  tempi  di
realizzazione rispetto alle previsioni, nonche'  della  qualita'  dei
servizi erogati alla  collettivita'.  Tutti  questi  elementi  devono
poter  consentire  il  costante  monitoraggio  del   rispetto   degli
obiettivi  posti  a  partire  dalla  Relazione  di  inizio   mandato,
approfonditi nel Piano generale di sviluppo e nel Documento unico  di
programmazione; documenti questi ultimi  ai  quali  si  uniformano  i
restanti strumenti della programmazione di bilancio, in un'ottica  di
coerenza e di  coordinamento,  che  deve  necessariamente  improntare
l'attivita'  degli  enti,   alla   luce   della   riforma   contabile
armonizzata. Al monitoraggio  deve  poter  fare  seguito  l'immediata
adozione di idonei interventi di modifica  della  programmazione,  al
fine di  renderla  quanto  piu'  possibile  conforme  alle  linee  di
indirizzo originariamente poste e confermate  e  cio'  dimostra,  ove
occorra, la necessita' che gli enti si dotino di  una  strumentazione
adeguata per la realizzazione di tale controllo. 
 
                Controllo sugli equilibri finanziari 
 
    Tale  sistema  di  controllo   interno   disciplinato   dall'art.
147-quinquies TUEL e' diretto a garantire il costante controllo degli
equilibri finanziari, della gestione di  competenza,  della  gestione
dei residui e di quella di cassa, anche ai fini  della  realizzazione
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  mediante   l'attivita'   di
coordinamento e vigilanza da  parte  del  responsabile  del  servizio
finanziario e di controllo da  parte  dei  responsabili  dei  diversi
servizi dell'ente. L'intento del legislatore e', comunque, quello  di
responsabilizzare l'intera organizzazione  dell'ente,  attraverso  il
coinvolgimento dell'amministrazione  nel  suo  complesso.  La  stessa
disposizione normativa prescrive, infatti,  che  il  controllo  sugli
equilibri  finanziari  sia  svolto   «sotto   la   direzione   e   il
coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la
vigilanza dell'organo  di  revisione,  prevedendo  il  coinvolgimento
attivo degli organi di Governo, del direttore generale, ove previsto,
del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le  rispettive
responsabilita'». 
    E' importante ricordare come il comma 3  dell'art.  147-quinquies
prescriva che «Il controllo sugli equilibri finanziari implica  anche
la valutazione degli effetti  che  si  determinano  per  il  bilancio
finanziario      dell'ente      in      relazione       all'andamento
economico-finanziario  degli  organismi  gestionali  esterni».   Cio'
nonostante,  non  sono  completati  nei  fatti  ne'  il  processo  di
migrazione verso  il  bilancio  consolidato  ne'  l'inclusione  degli
«organismi  gestionale  esterni»,  che  consentirebbero  una  visione
unitaria e complessiva. 
    Le  modalita',  nonche'  l'assetto  organizzativo   relativo   al
controllo degli equilibri, devono trovare esauriente  disciplina  nel
regolamento di contabilita' dell'ente, con l'obiettivo di  coordinare
i ruoli specifici dei molteplici attori del  controllo  in  parola  e
garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne,  che
possono influire sugli andamenti economico-finanziari. 
    Di rilievo e' il collegamento degli articoli 147 e  147-quinquies
con l'art. 153,  comma  6,  TUEL.  In  quest'ultimo  articolo  si  fa
riferimento al regolamento di  contabilita'  dell'ente,  al  fine  di
disciplinare  le  segnalazioni  obbligatorie  dei   fatti   e   delle
valutazioni agli organi di Governo, nonche' alla Corte dei  conti  in
caso di situazioni  pregiudizievoli  degli  equilibri  del  bilancio.
L'inoltro della segnalazione attiva l'obbligo da parte del  Consiglio
di adottare l'apposita delibera di riequilibrio  ai  sensi  dell'art.
193 TUEL. 
    Il   questionario   relativo    all'esercizio    2016    conferma
sostanzialmente le domande del precedente anno. 
 
                Controllo sugli organismi partecipati 
 
    Il controllo sugli organismi partecipati, ex art. 147-quater  del
TUEL, ha lo scopo di consentire all'ente di esprimersi sul  grado  di
raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. 
    L'ente  e'  tenuto,  innanzitutto,  ad   effettuare   monitoraggi
periodici sul loro andamento gestionale. Essi sono  strumentali  alla
verifica di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi  assegnati,
onde  assumere  tempestivamente  le  azioni  correttive  ed   evitare
all'ente il rischio di  pesanti  squilibri  economico-finanziari.  Lo
scarso numero di report formalizzati in delibere e l'esiguita'  delle
misure correttive adottate nel 2015, giustificano la reiterazione dei
quesiti gia' posti, che servono  cosi'  ad  evidenziare  maggiormente
l'iter applicativo della norma citata. 
    Il  presente  questionario  si  incentra   sugli   aspetti   gia'
evidenziati, soffermandosi sul numero e la qualita'  dei  report,  le
azioni correttive e il numero e la tipologia  degli  indicatori.  Non
sono meno  importanti  le  informazioni  in  tema  di  organizzazione
dell'ufficio  preposto  e  sui  tassi  medi  di  realizzazione  degli
obiettivi affidati a ciascun organismo partecipato. 
 
                        Controllo di qualita' 
 
    Il  sistema  dei  controlli  interni  non  puo'  prescindere  dal
controllo di qualita' dei  servizi  erogati,  sia  direttamente,  sia
mediante organismi gestionali esterni. Tale tipologia di controllo si
inserisce,    come    gli    altri,     in     un     contesto     di
«programmazione-controllo»,  impiega   specifiche   metodologie   che
misurano la soddisfazione degli utenti esterni e interni  all'ente  e
mira a migliorare la qualita' dei servizi resi. 
    L'assunzione  del  criterio  della  «qualita'  dei  servizi»  (in
generale) e della sua «misurazione» obbliga  gli  enti  a  perseguire
obiettivi adeguati agli standard predefiniti.  In  una  visione  piu'
ampia, la nozione di  qualita'  non  puo'  essere  riferita  al  solo
momento   della   valutazione   del   servizio   erogato,   ma   deve
necessariamente essere ricondotta al processo, agli elementi  che  ne
consentono la realizzazione, alle modalita'  organizzative  messe  in
atto e alle scelte allocative delle risorse utilizzate. 
    Nella «logica della qualita'», che significa agire sia a  livello
strategico sia a livello operativo, diviene piu' agevole  individuare
i possibili punti critici di verifica e di intervento. 
    La qualita' di un servizio e' correlata al grado di soddisfazione
che l'utente ottiene  dal  servizio  reso.  Per  queste  ragioni,  il
monitoraggio  della  qualita'  percepita   e'   essenziale   per   il
miglioramento  progressivo  del   servizio   stesso.   Conoscere   le
aspettative e i bisogni dei destinatari e' condizione  indispensabile
per costruire indicatori di misurazione e  verifica  della  qualita',
come rapporto tra  prestazioni  erogate  e  bisogni  soddisfatti.  Il
valore della customer satisfaction  nelle  amministrazioni  pubbliche
consiste nell'individuare il potenziale di  miglioramento  dell'ente,
nonche' dei fattori su cui si registra lo scarto  maggiore  tra  cio'
che l'amministrazione e' stata in grado di realizzare e cio'  di  cui
gli utenti  hanno  effettivamente  bisogno  o  che  si  aspettano  di
ricevere. 
    Rilevare la customer satisfaction serve a costruire un modello di
relazione amministrazione-cittadini basato sulla  fiducia  e  a  dare
nuova legittimazione all'azione pubblica fondata sulla  capacita'  di
fornire risposte tempestive e corrispondenti  ai  reali  bisogni  dei
cittadini e delle imprese. 
    Il questionario per  l'esercizio  2016,  sostanzialmente  analogo
all'anno  precedente,  si  sofferma  sui  servizi   indagati,   sulla
frequenza della misurazione della  soddisfazione  dell'utenza  e  sul
personale dedito a tale tipologia di controllo.  Per  gli  indicatori
utilizzati si  e'  fatto  riferimento  ad  una  esemplificazione  dei
parametri ricorrentemente utilizzati. 
    Le presenti linee guida declinano i criteri per la  verifica  del
funzionamento dei controlli interni degli enti locali, in conformita'
alle prescrizioni del legislatore in materia (art.  148  del  decreto
legislativo n. 267/2000 - TUEL, come novellato dall'art. 3, comma  2,
sub e) del decreto-legge n. 174/2012 e da  ultimo  dall'art.  33  del
decreto-legge n. 91/2014). 
    La relazione riguardante i controlli svolti nell'anno 2016 dovra'
essere trasmessa alle sezioni regionali di controllo della Corte  dei
conti,  competenti  per  territorio,  nonche'  alla   sezione   delle
autonomie, entro il 30 giugno 2017. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico