(Disciplinare-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                          Varieta' di olivo 
 
    La  denominazione  di  origine  protetta  «Terre  Tarentine»   e'
riservata all'olio extravergine  di  oliva  ottenuto  dalle  seguenti
varieta' di olivo presenti da sole  o  congiuntamente  negli  oliveti
della zona geografica: Leccino, Coratina, Ogliarola  e  Frantoio,  in
misura non inferiore all'80%, in percentuali variabili tra  loro;  il
restante 20% e' costituito da altre varieta'  minori  presenti  negli
oliveti della zona di produzione indicata nel successivo art. 3.