Art. 2. Varieta' di olivo La denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti da sole o congiuntamente negli oliveti della zona geografica: Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio, in misura non inferiore all'80%, in percentuali variabili tra loro; il restante 20% e' costituito da altre varieta' minori presenti negli oliveti della zona di produzione indicata nel successivo art. 3.