(Disciplinare-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
    Le olive utilizzate  per  la  produzione  dell'olio  extravergine
«Terre Tarentine» devono provenire da oliveti le cui  caratteristiche
colturali sono quelle tipiche e tradizionali  della  zona  e  atte  a
contribuire,  insieme   alle   caratteristiche   pedoclimatiche,   al
conferimento di quelle doti qualitative  tipiche  e  irriproducibili.
Sono idonei gli oliveti situati entro un limite  altimetrico  di  517
metri s.l.m., i cui terreni di origine  calcarea  del  Cretaceo,  con
lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi  sedimenti
calcareo  sabbiosi-argillosi  del   Pliocene   e   del   Pleistocene,
appartengono alle terre brune  e  rosse,  spesso  presenti  in  lembi
alternati poggiati su rocce calcaree. 
    I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle
olive e dell'olio. 
    I nuovi impianti devono essere realizzati su terreni idonei  allo
sviluppo vegetativo ottimale della coltura. 
    II numero di piante per  ettaro  puo'  variare  a  seconda  della
potenzialita' produttiva del terreno,  e  comunque  non  puo'  essere
superiore a 500 nei sesti di impianto intensivi. 
    Sono vietate tutte le forme di forzatura e tutte quelle  pratiche
agronomiche volte all'incremento della  produzione  a  sfavore  della
qualita' e della salubrita' del prodotto.