(Disciplinare-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
                              Raccolta 
 
    Sono ammesse tutte le procedure di  raccolta  che  effettuano  il
distacco delle drupe direttamente  dalla  pianta.  Le  operazioni  di
raccolta devono essere effettuate a partire dal mese di ottobre e non
possono protrarsi oltre gennaio. Il trasporto delle olive al frantoio
deve avvenire nella stessa giornata in cui  sono  state  raccolte  ed
utilizzando contenitori atti a garantire l'integrita' delle drupe. 
    Le olive possono soggiornare nel frantoio al massimo per  72  ore
prima della molitura ed  essere  stoccate  in  recipienti  rigidi  ed
areati collocati in locali freschi ventilati in  cui  la  temperatura
non deve subire escursioni tali da compromettere  la  qualita'  delle
drupe.