Art. 7. Modalita' di oleificazione L'oleificazione deve avvenire in frantoi autorizzati, ricadenti nella zona di produzione indicata all'art. 3. Per l'estrazione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici, tradizionali e continui, atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche. E ammesso il solo impiego di acqua potabile a temperature non superiori ai 30° C. La resa massima delle olive in olio non deve superare il valore del 22%.