(Disciplinare-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Alla Denominazione di origine  protetta  di  cui  all'art.  1  e'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente
prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi  «fine,
scelto, selezionato, superiore» o  di  quant'altro  possa  trarre  in
inganno il consumatore. E consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni
sociali, marchi privati purche' non  abbiano  significato  laudativo.
L'uso di nomi di aziende,  tenute,  fattorie  e  loro  localizzazione
territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento  nell'azienda
olivicola o nell'associazione di  aziende  olivicole  o  nell'impresa
olivicola situata nell'area di produzione e' consentito  solo  se  il
prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con  olive  raccolte  negli
oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e  se  l'oleificazione  ed  il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Le operazioni di
confezionamento dell'olio extravergine  di  oliva  «Terre  Tarentine»
devono avvenire  nell'ambito  della  zona  geografica  di  produzione
prevista all'art. 3. II nome della denominazione di origine  protetta
deve figurare in etichetta con caratteri  chiari  ed  indelebili  con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore  dell'etichetta  e
tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal  complesso   delle
indicazioni che compaiono su di essa. La designazione  deve  altresi'
rispettare  le  norme  di  etichettatura   previste   dalla   vigente
legislazione. L'olio extravergine di oliva di  cui  all'art.  1  deve
essere immesso al consumo in recipienti a norma di legge di capacita'
non superiore a  litri  5.  E'  obbligatorio  indicare  in  etichetta
l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto, nonche'
l'indicazione  «da  consumarsi  preferibilmente  entro  il  mese   di
dell'anno» per un  periodo  di  non  oltre  15  mesi  dalla  data  di
produzione.