(Proposta modifica disciplinare-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Sforzato di  Valtellina»  o  «Sfursat  di  Valtellina»  deve  essere
ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite  provenienti
da vigneti aventi, in  ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato  Chiavennasca,  minimo
90%. 
    Possono concorrere altri vitigni  a  bacca  rossa  non  aromatici
idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad  un  massimo
del 10%.