(Proposta modifica disciplinare-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione del vino oggetto del presente disciplinare  devono  essere
quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed  al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono pertanto  da  ritenersi  idonei,  esclusivamente  i  vigneti
ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti. 
    I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono
rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque  non
modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino. 
    Fermi  restando  i  vigneti  esistenti,  i  nuovi  impianti  e  i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore
a 3500 per ettaro. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
di soccorso. 
    La produzione massima di uva da destinare  all'appassimento,  per
l'ottenimento del vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Sforzato di Valtellina»  o  «Sfursat  di  Valtellina»,  in
coltura specializzata, non deve essere superiore a 8.000  chilogrammi
per ettaro. 
    Le eccedenza delle uve, nel limite  massimo  del  20%  non  hanno
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. 
    Le uve destinate all'appassimento per la produzione  del  vino  a
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Sforzato   di
Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» devono assicurare,  al  momento
della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale  minimo  di
11,00% vol; le medesime uve  al  momento  della  vinificazione,  dopo
l'appassimento,  devono  potere  assicurare   al   vino   un   titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 14,00% vol. 
    La Regione  Lombardia,  con  proprio  decreto,  su  proposta  del
Consorzio  di  tutela,  sentite  le   organizzazioni   di   categoria
interessate, ogni anno  prima  della  vendemmia  puo',  in  relazione
all'andamento climatico ed alle  altre  condizioni  di  coltivazione,
stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato,
dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.