Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento, di affinamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nei comuni confinanti conformemente all'art. 8 del reg. CE n. 607/2009 per salvaguardare la qualita', la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. Tuttavia, conformemente all'art. 8 del reg. CE n. 607/2009 tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, lettera c) della legge n. 238/2016. Le sole operazioni di invecchiamento, affinamento e di imbottigliamento potranno essere autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla Provincia di Sondrio e della Valle di Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore dei disciplinari di produzione approvati con decreto ministeriale 26 giugno 1998 e decreto ministeriale 19 marzo 2003. La detenzione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» deve essere preventivamente segnalato all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per il territorio. La pigiatura e la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata a garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat dl Valtellina», sia in periodo vendemmia che dopo tale periodo, deve essere preventivamente segnalata all'organismo di cui sopra. Le uve in appassimento atte ad ottenere il vino a DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina»o devono essere vinificate a partire dal 1° dicembre. Tuttavia, qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario, la Regione Lombardia, su richiesta del Consorzio di tutela dei Vini di Valtellina, puo' autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al 1° dicembre. Non e' consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche se trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa). La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile condizionata dallo stato di appassimento dell'uva medesima), non potra' essere superiore a 40 hl/ha per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina». Qualora superi detto limite, ma non 44 hl/ha, l'eccedenza ha diritto alla denominazione di origine controllata «Valtellina rosso» o «rosso di Valtellina» (pari ad un massimo di 4 h1/ha). Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» puo' essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di venti mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno. Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal 1° aprile dell'anno successivo alla raccolta.