(Proposta modifica disciplinare-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni di appassimento delle  uve,  di  vinificazione,  di
invecchiamento, di affinamento  e  di  imbottigliamento  del  vino  a
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Sforzato   di
Valtellina» o  «Sfursat  di  Valtellina»,  devono  essere  effettuate
nell'ambito  dell'intero   territorio   amministrativo   dei   comuni
compresi, in tutto o in parte, nella zona  di  produzione  delimitata
dal precedente art. 3 e nei comuni confinanti conformemente  all'art.
8  del  reg.  CE  n.  607/2009  per  salvaguardare  la  qualita',  la
reputazione  o  garantire  l'origine  o  assicurare  l'efficacia  dei
controlli. 
    Tuttavia, conformemente all'art. 8 del reg. CE n. 607/2009 tenuto
conto delle situazioni  tradizionali  di  produzione,  sono  previste
autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35,  comma
3, lettera  c)  della  legge  n.  238/2016.  Le  sole  operazioni  di
invecchiamento, affinamento e  di  imbottigliamento  potranno  essere
autorizzate dal  Ministero  dalle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentita  la  Regione  Lombardia  per  l'intero  territorio
amministrativo dalla Provincia di Sondrio e della Valle di  Poschiavo
in  territorio  elvetico,  a  condizione  che  le  ditte  richiedenti
dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima
dell'entrata in vigore dei disciplinari di produzione  approvati  con
decreto ministeriale 26 giugno 1998 e decreto ministeriale  19  marzo
2003. 
    La  detenzione  delle  uve  per  la   produzione   del   vino   a
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Sforzato   di
Valtellina» o «Sfursat di  Valtellina»  deve  essere  preventivamente
segnalato all'Ispettorato centrale  della  tutela  della  qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per il
territorio. 
    La  pigiatura  e  la  vinificazione  delle  uve  destinate   alla
produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   a
garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat dl Valtellina», sia  in
periodo vendemmia che dopo tale periodo, deve essere  preventivamente
segnalata all'organismo di cui sopra. 
    Le uve in appassimento atte ad ottenere il vino a DOCG  «Sforzato
di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina»o devono essere vinificate  a
partire  dal  1°  dicembre.  Tuttavia,   qualora   si   verificassero
condizioni  climatiche  che  lo  rendano   necessario,   la   Regione
Lombardia,  su  richiesta  del  Consorzio  di  tutela  dei  Vini   di
Valtellina, puo' autorizzare l'inizio delle  predette  operazioni  in
data antecedente al 1° dicembre. 
    Non  e'  consentita  la  pratica   dell'arricchimento   e   della
concentrazione, anche parziale (anche se trattasi  di  concentrazione
parziale a freddo e/o osmosi inversa). 
    La  resa  massima  dell'uva  fresca  in  vino  finito  (variabile
condizionata dallo stato  di  appassimento  dell'uva  medesima),  non
potra' essere superiore a 40 hl/ha per il  vino  a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina»  o  «Sfursat
di Valtellina». 
    Qualora superi detto limite, ma  non  44  hl/ha,  l'eccedenza  ha
diritto alla denominazione di origine controllata «Valtellina  rosso»
o «rosso di Valtellina» (pari ad un massimo di 4 h1/ha). 
    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Sforzato di  Valtellina»  o  «Sfursat  di  Valtellina»  puo'  essere
immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento
di venti mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno. 
    Il periodo di invecchiamento e  di  affinamento  sopra  riportato
decorre dal 1° aprile dell'anno successivo alla raccolta.