(Proposta modifica disciplinare-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Alla denominazione di origine controllata e  garantita  «Sforzato
di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina»  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine»,  «riserva»,
«scelto», «selezionato», «superiore» e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore.