(Proposta modifica disciplinare-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    Sulle  bottiglie  contenenti  il  vino   oggetto   del   presente
disciplinare  di  produzione  deve  sempre   figurare   l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve. 
    Le bottiglie in cui viene confezionato il  vino  predetto  devono
essere di forma «bordolese» o «borgognotta», di vetro scuro e  chiuse
con tappo raso bocca,  ma  comunque  di  capacita'  consentita  dalle
vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri. 
    E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che
possano trarre  in  inganno  il  consumatore  o  che  siano  tali  da
compromettere il prestigio del vino. 
    Il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», anche
se imbottigliato nel territorio della Val  Poschiavo,  dovra'  sempre
riportare in etichetta la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat  di  Valtellina»  nella
sola lingua italiana.