Art. 8. Confezionamento Sulle bottiglie contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta», di vetro scuro e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacita' consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri. E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da compromettere il prestigio del vino. Il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», anche se imbottigliato nel territorio della Val Poschiavo, dovra' sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» nella sola lingua italiana.