Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore». Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», anche con l'indicazione delle sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella, cosi' come definite nel successivo art. 3, ed anche con l'indicazione del vitigno Nebbiolo (o Chiavennasca) e con la qualificazione «riserva», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.