(Proposta modifica disciplinare-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina
Superiore». 
 
                               Art. 1. 
 
                        Denominazione e vini 
 
    La denominazione di origine controllata e  garantita  «Valtellina
Superiore»,  anche  con  l'indicazione  delle   sottozone   Maroggia,
Sassella,  Grumello,  Inferno,  Valgella,  cosi'  come  definite  nel
successivo art. 3, ed anche con l'indicazione del vitigno Nebbiolo (o
Chiavennasca) e con la qualificazione «riserva», e' riservata ai vini
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal  presente
disciplinare di produzione.