Art. 8. Confezionamento Sulle bottiglie o contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Le bottiglie nelle quali vengono confezionati i vini predetti devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta» di vetro scuro, ma comunque di capacita' consentita dalle leggi vigenti, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri. Sono consentite tutte le tipologie di chiusure previste dalle norme vigenti in materia ad esclusione del tappo a corona. E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da offendere il prestigio del vino.