(Proposta modifica disciplinare-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    Sulle  bottiglie  o  contenenti  i  vini  oggetto  del   presente
disciplinare  deve  sempre  figurare  l'indicazione  dell'annata   di
produzione delle uve. 
    Le bottiglie nelle quali vengono  confezionati  i  vini  predetti
devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta» di vetro scuro, ma
comunque di capacita' consentita dalle leggi vigenti, non inferiore a
0,375 e non superiore a 5 litri. Sono consentite tutte  le  tipologie
di chiusure previste dalle norme vigenti in materia ad esclusione del
tappo a corona. 
    E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che
possano trarre  in  inganno  il  consumatore  o  che  siano  tali  da
offendere il prestigio del vino.