(Proposta di modifica del disciplinare-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso»
o «Rosso di Valtellina» deve essere ottenuto  esclusivamente  da  uve
provenienti da vigneti  aventi,  in  ambito  aziendale,  la  seguente
composizione   ampelografica:   Nebbiolo,    localmente    denominato
Chiavennasca, minimo 90%. 
    Possono concorrere altri vitigni  a  bacca  rossa  non  aromatici
idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad  un  massimo
del 10%.