(Proposta di modifica del disciplinare-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione del vino oggetto del presente disciplinare  devono  essere
quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed  al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono pertanto  da  ritenersi  idonei,  esclusivamente  i  vigneti
ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti. 
    I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono
rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque  non
modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino. 
    Fermi  restando  i  vigneti  esistenti,  i  nuovi  impianti  e  i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore
a 3500 per ettaro. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
di soccorso. 
    La  produzione  massima   di   uva   per   ettaro,   in   coltura
specializzata, non deve essere superiore a 10 tonnellate. 
    Le uve destinate alla vinificazione del vino a  denominazione  di
origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale  minimo  di  10%
vol. 
    La Regione  Lombardia,  con  proprio  decreto,  su  proposta  del
Consorzio  di  tutela,  sentite  le   organizzazioni   di   categoria
interessate, ogni anno  prima  della  vendemmia  puo',  in  relazione
all'andamento climatico ed alle  altre  condizioni  di  coltivazione,
stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato,
dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.