(Proposta di modifica del disciplinare-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni di vinificazione  del  vino  «Valtellina  Rosso»  o
«Rosso  di   Valtellina»   devono   essere   effettuate   nell'ambito
dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o
in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e
comuni  confinanti.   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni
tradizionali di produzione, le predette  operazioni  potranno  essere
autorizzate dal  Ministero  dalle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  sentita  la  Regione  Lombardia  per  l'intero  territorio
amministrativo dalla provincia di Sondrio a condizione che  le  ditte
richiedenti dimostrino di avere  effettuato  e  di  effettuare  dette
operazioni  prima  dell'entrata  in  vigore   del   disciplinare   di
produzione approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1998. 
    E'  inoltre  facolta'  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, sentito il parere del  Consorzio  di  tutela,
autorizzare le operazioni di invecchiamento  delle  partite  di  vino
atto a diventare DOC «Valtellina Rosso» o «Rosso di  Valtellina»  nei
comuni  di  Brusio  e  Poschiavo,  ubicati   nel   territorio   della
Confederazione elvetica,  a  condizione  che  l'invecchiamento  venga
effettuato, o completato, sotto il controllo del competente Organismo
autorizzato. 
    La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito,  non  deve  essere
superiore al  70  hl/ha  per  il  vino  a  denominazione  di  origine
controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina». 
    Qualora superi detto limite, ma non 75 hl/ha, l'eccedenza non  ha
diritto alla denominazione di origine controllata. 
    Oltre 75 hl/ha decade il diritto alla  denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto. 
    Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso»
o «Rosso di Valtellina»  puo'  essere  immesso  al  consumo  dopo  un
periodo minimo di affinamento di sei mesi,  effettuato  eventualmente
anche in legno. 
    I  periodi  di  affinamento  sopra  riportati  decorrono  dal  1°
dicembre successivo alla vendemmia.