Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione del vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e comuni confinanti. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1998. E' inoltre facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Consorzio di tutela, autorizzare le operazioni di invecchiamento delle partite di vino atto a diventare DOC «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» nei comuni di Brusio e Poschiavo, ubicati nel territorio della Confederazione elvetica, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, sotto il controllo del competente Organismo autorizzato. La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore al 70 hl/ha per il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina». Qualora superi detto limite, ma non 75 hl/ha, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre 75 hl/ha decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» puo' essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di affinamento di sei mesi, effettuato eventualmente anche in legno. I periodi di affinamento sopra riportati decorrono dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.