(Proposta di modifica del disciplinare-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Alla denominazione di origine controllata  «Valtellina  Rosso»  o
«Rosso  di   Valtellina»   e'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente  disciplinare,
ivi compresi gli  aggettivi  «extra»,  «fine»,  «riserva»,  «scelto»,
«selezionato», «superiore» e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. 
    Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di  Valtellina»  puo'  essere
utilizzata la menzione «vigna»  a  condizione  che  sia  seguita  dal
relativo toponimo o nome tradizionale,  che  la  vinificazione  e  la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale
menzione, seguita dal relativo toponimo o  nome  tradizionale,  venga
riportata sia nella denuncia  delle  uve,  sia  nei  registri  e  nei
documenti  di  accompagnamento  e  che  figuri  nell'apposito  elenco
regionale ai sensi dell'art. 31 comma 10, della legge n. 238/2016.