Art. 8. Confezionamento Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta», di vetro scuro, nelle capacita' consentite dalle vigenti leggi, comunque non inferiori a 0,187 litro e non superiori a 5 litri. Sono consentite tutte le tipologie di chiusure previste dalle norme vigenti in materia ad esclusione del tappo a corona.