(Proposta di modifica del disciplinare-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del
presente   disciplinare   di   produzione   deve   sempre    figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 
    Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Valtellina Rosso»
o  «Rosso  di  Valtellina»  devono  essere  di  forma  «bordolese»  o
«borgognotta», di  vetro  scuro,  nelle  capacita'  consentite  dalle
vigenti leggi, comunque non inferiori a 0,187 litro e non superiori a
5 litri. 
    Sono consentite tutte le tipologie  di  chiusure  previste  dalle
norme vigenti in materia ad esclusione del tappo a corona.