(Schema di Convenzione-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
                        Contabilita' separata 
 
    1. In conformita' con quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2,
e  nel  rispetto  del  diritto  dell'Unione  europea,   la   societa'
concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando  in  una
contabilita' separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli
oneri sostenuti nell'anno solare  precedente  per  la  fornitura  del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale rispetto  ai
ricavi delle attivita' svolte in regime di concorrenza,  imputando  o
attribuendo i costi sulla base di principi di contabilita'  applicati
in modo  coerente  e  obiettivamente  giustificati  e  definendo  con
chiarezza i principi di contabilita' analitica  secondo  cui  vengono
tenuti conti separati. 
    2. La contabilita' separata di cui  al  comma  1  e'  soggetta  a
controllo da parte di  una  societa'  di  revisione,  nominata  dalla
societa' concessionaria e scelta dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo  tenuto
presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai  sensi
dell'art. 161 di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52». All'attivita' della societa' di revisione si  applicano
le norme di cui alla sezione IV, del Capo II, del Titolo  III,  della
Parte IV del citato testo unico. 
    3. E' fatto divieto alla societa' concessionaria  di  utilizzare,
direttamente o indirettamente, i  ricavi  derivanti  dal  canone  per
finanziare attivita' non inerenti  al  servizio  pubblico,  ai  sensi
dell'art. 47, comma 4, del TUSMAR.