(Schema di Convenzione-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                      Infrastruttura e impianti 
 
    1. La RAI ha l'obbligo  di  operare,  anche  tramite  la  propria
partecipata Rai Way, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso
delle nuove tecnologie, sulla base  dell'evoluzione  della  normativa
nazionale, europea e internazionale, nonche'  di  assicurare  un  uso
ottimale delle risorse frequenziali messe a disposizione dallo  Stato
affinche'  gli  impianti  necessari  all'esercizio  dei  servizi   in
concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di  ogni
perfezionamento consentito dal progresso tecnologico. 
    2. La RAI potra' utilizzare, anche tramite la propria partecipata
Rai Way, gli esistenti mezzi trasmissivi dei gestori  di  servizi  di
telecomunicazioni   ad   uso   pubblico,   sempreche'    tecnicamente
rispondenti  o  facilmente  adattabili  alle  esigenze  del  servizio
pubblico, alle  condizioni  concordate  con  i  gestori  dei  servizi
stessi. 
    3. Per gli sviluppi a piu' lungo termine puo' essere prevista  la
realizzazione di impianti comuni con gli altri operatori televisivi e
di telecomunicazioni. 
    4. Le modalita' d'uso degli impianti di cui al comma  3  dovranno
essere conformi ai piani tecnici predisposti dalla RAI, anche tramite
la partecipata Rai Way, di intesa con gli altri gestori interessati e
approvati dal Ministero dello sviluppo economico. 
    5. I canoni relativi  all'utilizzazione  degli  impianti  saranno
stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, in rapporto al  costo  degli
impianti stessi e in analogia con quanto previsto per i  titolari  di
autorizzazione per la fornitura delle reti. 
    6. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza  le  modifiche
degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei  connessi
collegamenti di comunicazioni  elettroniche.  Tali  modifiche  devono
essere attuate su base non  interferenziale  con  altri  utilizzatori
dello spettro radio. 
    7. Il Ministero dello  sviluppo  economico  autorizza,  ai  sensi
dell'art. 28, comma 3, del TUSMAR, il trasferimento degli impianti di
radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico,  ambientale  o
sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge. 
    8. Il Ministero dello sviluppo economico provvede in ordine  alle
richieste di autorizzazione di cui ai commi  6  e  7  entro  sessanta
giorni dalla richiesta. 
    9.  La  Rai  nonche'  la  propria  partecipata  Rai  Way  possono
richiedere  alle  amministrazioni  competenti   il   rilascio   delle
autorizzazioni ai sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  86  e
seguenti del decreto legislativo 1o  agosto  2003,  n.  259,  per  la
costruzione e modifica degli impianti di diffusione e di collegamento
e le  relative  infrastrutture,  compatibilmente  con  la  disciplina
vigente  in   materia   di   realizzazione   di   infrastrutture   di
comunicazione elettronica.