Art. 4. Infrastruttura e impianti 1. La RAI ha l'obbligo di operare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso delle nuove tecnologie, sulla base dell'evoluzione della normativa nazionale, europea e internazionale, nonche' di assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali messe a disposizione dallo Stato affinche' gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico. 2. La RAI potra' utilizzare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, gli esistenti mezzi trasmissivi dei gestori di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, sempreche' tecnicamente rispondenti o facilmente adattabili alle esigenze del servizio pubblico, alle condizioni concordate con i gestori dei servizi stessi. 3. Per gli sviluppi a piu' lungo termine puo' essere prevista la realizzazione di impianti comuni con gli altri operatori televisivi e di telecomunicazioni. 4. Le modalita' d'uso degli impianti di cui al comma 3 dovranno essere conformi ai piani tecnici predisposti dalla RAI, anche tramite la partecipata Rai Way, di intesa con gli altri gestori interessati e approvati dal Ministero dello sviluppo economico. 5. I canoni relativi all'utilizzazione degli impianti saranno stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in rapporto al costo degli impianti stessi e in analogia con quanto previsto per i titolari di autorizzazione per la fornitura delle reti. 6. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio. 7. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del TUSMAR, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge. 8. Il Ministero dello sviluppo economico provvede in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 entro sessanta giorni dalla richiesta. 9. La Rai nonche' la propria partecipata Rai Way possono richiedere alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, per la costruzione e modifica degli impianti di diffusione e di collegamento e le relative infrastrutture, compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.