(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Criteri per la perimetrazione dei  centri  e  nuclei  di  particolare
                              interesse 
         o parti di essi da sottoporre a strumenti attuativi 
 
Premessa. 
    La perimetrazione dei «centri e nuclei di particolare  interesse,
o  parti  di  essi»  da  sottoporre  a  strumenti  attuativi  per  la
ricostruzione si basa, di massima, sui presupposti definiti dall'art.
5, comma 1, lettere b) ed e) (1) ,  del  decreto-legge  n.  189/2016,
convertito dalla legge n. 229/2016 e s.m.i. 
    I criteri per la perimetrazione, desumibili dall'indicato  quadro
normativo, vanno ricondotti: 
      1)  alla  presenza  di  patrimonio  culturale  «di  particolare
interesse»  e  di  pregio  storico,   architettonico,   archeologico,
naturale e paesaggistico; 
      2)  all'essere  «i  centri  e  i  nuclei  o  parti   di   essi»
«maggiormente colpiti»; 
      3) all'essere soggetti a condizioni di pericolosita'  anche  di
natura non sismica. 
    Al fine di  omogeneizzare  i  comportamenti  delle  Regioni  (cui
spetta ai sensi del citato art. 5, comma 1,  lettera  e)  il  compito
della  perimetrazione)  e'  necessario  declinare  ciascuno  dei  tre
aspetti con riferimento agli elementi da prendere in  considerazione,
preferibilmente,   riferendosi   agli   Allegati   B1,   B2   e    B3
rispettivamente. 
    La perimetrazione, effettuata anche per parti  distinte,  purche'
riconducibili   ad   aggregati   e/o   unita'   minime   d'intervento
strutturale,  e'  definita  dall'inviluppo   dei   beni   individuati
attraverso i criteri di cui ai successivi punti 1, 2, e 3,  e  dovra'
essere rappresentata sulle carte 2 e 3 di cui all'allegato A. 
1. Presenza di patrimonio culturale di  particolare  interesse  e  di
pregio   storico,   architettonico,    archeologico,    naturale    e
paesaggistico 
    Si considerano beni di  particolare  interesse  e  di  pregio  da
prendere in considerazione ai fini della perimetrazione: 
      1a) centri, nuclei o parti di essi rappresentati in una  pianta
urbana o mappa catastale di inizi Novecento, ove  disponibili,  o  di
fine Ottocento, in quanto tessuti edificati che hanno un valore quale
testimonianza storica di una cultura e di una civilta' ormai  lontane
dalla nostra; 
      1b) beni di interesse  culturale  individuati  ai  sensi  degli
articoli 10, 12 e  128  decreto  legislativo  n.  42/2004  s.m.i.,  o
comunque compresi nel Sistema informativo del Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo (MiBACT); 
      1c) beni paesaggistici,  individuati  ai  sensi  dell'art.  134
decreto legislativo n. 42/2004 s.m.i., per legge, decreto, dal  Piano
paesaggistico  regionale  o  dai  Piani  territoriali  regionali  con
valenza paesaggistica; 
      1d) beni naturali e aree protette, individuate ai  sensi  della
legge n. 394/1991 e delle leggi regionali  istitutive,  per  decreto,
attraverso il Piano per il Parco; Siti di interesse comunitario (SIC)
e di Zone a  protezione  speciale  (ZPS)  ai  sensi  delle  Direttive
Habitat, anche attraverso i piani di gestione; 
      1e) impianti urbani definiti rilevanti dal Piano  paesaggistico
regionale,   dai   Piani   territoriali   regionali    con    valenza
paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale  o  da  studi  di
settore; 
      1f) edifici e complessi urbani di pregio o testimonianza  delle
caratteristiche tipologiche o costruttive  della  tradizione  locale,
individuati in strumenti urbanistici comunali o in studi di settore. 
2. Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti. 
    Nell'ambito delle aree selezionate ai sensi del precedente  punto
1  e  dei  criteri  ivi  indicati,  si  qualificano,  ai  fini  della
perimetrazione, come «maggiormente colpiti» i centri e  i  nuclei,  o
parti di essi, in cui e' soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: 
      2a)  i  livelli  di  intensita'   macrosismica   rilevati   dal
Dipartimento  della  Protezione  Civile  o  dall'Istituto   nazionale
geofisica    e    vulcanologia,    sulla     base     della     scala
Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o  della  Scala  Macrosismica  Europea
(EMS) sono maggiori o uguale al 9° grado; 
      2b) la percentuale di edifici  inagibili  (come  desunti  dalle
schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede  compilate  con
esito, e' maggiore del 90% (purche' le  schede  compilate  con  esito
siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute); 
      2c) la  percentuale  di  superficie  di  sedime  degli  edifici
crollati o demoliti e' maggiore del 25%. 
3. Condizioni di pericolosita' territoriale. 
    Ai  fini  di  precauzione  e  prevenzione,  le  Regioni   possono
perimetrare anche aree selezionate ai sensi del precedente punto 1  e
caratterizzate da livelli di danno inferiori  ai  valori  di  cui  al
punto  2),  purche'  siano   connotate   dai   massimi   livelli   di
pericolosita', come di seguito specificato: 
      condizioni  direttamente  connesse  ai  fenomeni  sismici  come
desunte dalla microzonazione sismica di I° livello e  in  particolare
zone in cui sono presenti, o suscettibili di attivazione, fenomeni di
deformazione permanente del suolo indotti dal sisma (instabilita'  di
versante,  fratturazione,  subsidenze   o   sollevamenti   dovuti   a
liquefazioni, fagliazione superficiale); 
      condizioni non direttamente connesse ai  fenomeni  sismici,  ma
rilevanti ai  fini  della  pianificazione  territoriale,  quali  aree
soggette a frane e aree soggette  a  inondazioni,  come  desunte  dai
Piani di settore (PAI frane, PAI piene) (2) . 
    Il livello di danno a cui riferirsi,  nel  caso  sussistano  tali
condizioni di pericolosita', deve soddisfare almeno uno dei  seguenti
criteri: 
      (3a)  i  livelli  di  intensita'  macrosismica   rilevati   dal
Dipartimento  della  Protezione  Civile  o  dall'Istituto   nazionale
geofisica    e    vulcanologia,    sulla     base     della     scala
Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o  della  Scala  Macrosismica  Europea
(EMS) sono maggiori o uguale all'8° grado; 
      (3b) la percentuale di edifici inagibili  (come  desunti  dalle
schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede  compilate  con
esito, e' maggiore del 60% (purche' le  schede  compilate  con  esito
siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute); 
      (3c) la percentuale  di  superficie  di  sedime  degli  edifici
crollati o demoliti e' maggiore del 10%. 

(1) Il Commissario provvede  a  [omissis]  «b)  definire  criteri  di
    indirizzo  per  la  pianificazione,   la   progettazione   e   la
    realizzazione degli interventi di ricostruzione  con  adeguamento
    sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento
    sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili
    gli  interventi  strutturali  con   la   tutela   degli   aspetti
    architettonici, storici e ambientali, anche  mediante  specifiche
    indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile
    e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti  per
    tutti i soggetti pubblici e privati  coinvolti  nel  processo  di
    ricostruzione», ed «e) definire i criteri in  base  ai  quali  le
    Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in
    vigore delle disposizioni commissariali, i  centri  e  nuclei  di
    particolare  interesse,  o   parti   di   essi,   che   risultano
    maggiormente colpiti e nei  quali  gli  interventi  sono  attuati
    attraverso strumenti urbanistici». 

(2) La corrispondenza delle condizioni di pericolosita' indicate  e/o
    desunte dai Piani di settore con le mutate condizioni di  rischio
    successive all'evento sismico dovra' essere valutata  dagli  Enti
    competenti. Ove necessario, gli Enti competenti procederanno a un
    adeguamento, anche speditivo.