Allegato 1 Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse o parti di essi da sottoporre a strumenti attuativi Premessa. La perimetrazione dei «centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi» da sottoporre a strumenti attuativi per la ricostruzione si basa, di massima, sui presupposti definiti dall'art. 5, comma 1, lettere b) ed e) (1) , del decreto-legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016 e s.m.i. I criteri per la perimetrazione, desumibili dall'indicato quadro normativo, vanno ricondotti: 1) alla presenza di patrimonio culturale «di particolare interesse» e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico; 2) all'essere «i centri e i nuclei o parti di essi» «maggiormente colpiti»; 3) all'essere soggetti a condizioni di pericolosita' anche di natura non sismica. Al fine di omogeneizzare i comportamenti delle Regioni (cui spetta ai sensi del citato art. 5, comma 1, lettera e) il compito della perimetrazione) e' necessario declinare ciascuno dei tre aspetti con riferimento agli elementi da prendere in considerazione, preferibilmente, riferendosi agli Allegati B1, B2 e B3 rispettivamente. La perimetrazione, effettuata anche per parti distinte, purche' riconducibili ad aggregati e/o unita' minime d'intervento strutturale, e' definita dall'inviluppo dei beni individuati attraverso i criteri di cui ai successivi punti 1, 2, e 3, e dovra' essere rappresentata sulle carte 2 e 3 di cui all'allegato A. 1. Presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico Si considerano beni di particolare interesse e di pregio da prendere in considerazione ai fini della perimetrazione: 1a) centri, nuclei o parti di essi rappresentati in una pianta urbana o mappa catastale di inizi Novecento, ove disponibili, o di fine Ottocento, in quanto tessuti edificati che hanno un valore quale testimonianza storica di una cultura e di una civilta' ormai lontane dalla nostra; 1b) beni di interesse culturale individuati ai sensi degli articoli 10, 12 e 128 decreto legislativo n. 42/2004 s.m.i., o comunque compresi nel Sistema informativo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (MiBACT); 1c) beni paesaggistici, individuati ai sensi dell'art. 134 decreto legislativo n. 42/2004 s.m.i., per legge, decreto, dal Piano paesaggistico regionale o dai Piani territoriali regionali con valenza paesaggistica; 1d) beni naturali e aree protette, individuate ai sensi della legge n. 394/1991 e delle leggi regionali istitutive, per decreto, attraverso il Piano per il Parco; Siti di interesse comunitario (SIC) e di Zone a protezione speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive Habitat, anche attraverso i piani di gestione; 1e) impianti urbani definiti rilevanti dal Piano paesaggistico regionale, dai Piani territoriali regionali con valenza paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale o da studi di settore; 1f) edifici e complessi urbani di pregio o testimonianza delle caratteristiche tipologiche o costruttive della tradizione locale, individuati in strumenti urbanistici comunali o in studi di settore. 2. Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti. Nell'ambito delle aree selezionate ai sensi del precedente punto 1 e dei criteri ivi indicati, si qualificano, ai fini della perimetrazione, come «maggiormente colpiti» i centri e i nuclei, o parti di essi, in cui e' soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: 2a) i livelli di intensita' macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto nazionale geofisica e vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale al 9° grado; 2b) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, e' maggiore del 90% (purche' le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute); 2c) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti e' maggiore del 25%. 3. Condizioni di pericolosita' territoriale. Ai fini di precauzione e prevenzione, le Regioni possono perimetrare anche aree selezionate ai sensi del precedente punto 1 e caratterizzate da livelli di danno inferiori ai valori di cui al punto 2), purche' siano connotate dai massimi livelli di pericolosita', come di seguito specificato: condizioni direttamente connesse ai fenomeni sismici come desunte dalla microzonazione sismica di I° livello e in particolare zone in cui sono presenti, o suscettibili di attivazione, fenomeni di deformazione permanente del suolo indotti dal sisma (instabilita' di versante, fratturazione, subsidenze o sollevamenti dovuti a liquefazioni, fagliazione superficiale); condizioni non direttamente connesse ai fenomeni sismici, ma rilevanti ai fini della pianificazione territoriale, quali aree soggette a frane e aree soggette a inondazioni, come desunte dai Piani di settore (PAI frane, PAI piene) (2) . Il livello di danno a cui riferirsi, nel caso sussistano tali condizioni di pericolosita', deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: (3a) i livelli di intensita' macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto nazionale geofisica e vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale all'8° grado; (3b) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, e' maggiore del 60% (purche' le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute); (3c) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti e' maggiore del 10%. (1) Il Commissario provvede a [omissis] «b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione», ed «e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici». (2) La corrispondenza delle condizioni di pericolosita' indicate e/o desunte dai Piani di settore con le mutate condizioni di rischio successive all'evento sismico dovra' essere valutata dagli Enti competenti. Ove necessario, gli Enti competenti procederanno a un adeguamento, anche speditivo.