(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Disciplinare di  produzione  della  Indicazione  geografica  protetta
             «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» 
 
                                Art.1 
 
    L'Indicazione  geografica  protetta  (I.G.P.)  «Vitellone  Bianco
dell'Appennino   Centrale»   e'   riservata   alle   carni   prodotte
dall'allevamento bovino che risponde alle condizioni ed ai  requisiti
illustrati nel presente disciplinare  ai  sensi  della  normativa  di
riferimento vigente. 
 
                               Art. 2. 
 
    L'area geografica di produzione della carne di «Vitellone  Bianco
dell'Appennino  Centrale»  e'  rappresentata  dal  territorio   delle
province collocate lungo la dorsale  appenninica  del  Centro-Italia.
Piu'  precisamente  la  zona  di  produzione  e'  rappresentata   dai
territori  delle  attuali  seguenti   province:   Bologna,   Ravenna,
Forli-Cesena,  Rimini,  Ancona,  Ascoli  Piceno,   Fermo,   Macerata,
Pesaro-Urbino,  Teramo,  Pescara,   Chieti,   L'Aquila,   Campobasso,
Isernia,  Benevento,  Avellino,  Frosinone,  Rieti,  Viterbo,  Terni,
Perugia, Grosseto, Siena,  Arezzo,  Firenze,  Prato,  Livorno,  Pisa,
Pistoia; Roma limitatamente ai comuni di Arcinazzo  Romano,  Camerata
Nuova, Cervara  di  Roma,  Jenne,  Mazzano  Romano,  Ponzano  Romano,
Sant'Oreste, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano; Latina
limitatamente ai comuni di Campodimele, Castelforte,  Fondi,  Formia,
Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio,  Prossedi,  Roccasecca  dei
Volsci, Santi Cosma e  Damiano,  Sonnino,  Spigno  Saturnia;  Caserta
limitatamente ai comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Baia  e  Latina,
Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta,  Camigliano,  Capriati  a
Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso,  Castello  del  Matese,
Ciorlano,  Conca  della  Campania,  Dragoni,  Fontegreca,  Formicola,
Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia  Sannitica,
Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pastorano,  Piana
di  Monte  Verna,  Piedimonte  Matese,  Pietramelara,  Pietravairano,
Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano,
Raviscanina, Riardo, Rocca D'Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce,
Ruviano,  San  Gregorio  Matese,  San  Pietro  Infine,   San   Potito
Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Sparanise, Teano,  Tora  e  Piccilli,
Vairano Patenora, Valle Agricola, Vitulazio. 
 
                               Art. 3. 
 
    3.1. - Razze previste e identificazione 
    La  carne  di  «Vitellone  Bianco  dell'Appennino  Centrale»   e'
prodotta da bovini, maschi e femmine, di razza Chianina, Marchigiana,
Romagnola, di eta' compresa tra i 12 e i 24 mesi,  nati  ed  allevati
nell'area geografica di produzione di cui all'art 2. I bovini  devono
risultare nati da allevamenti in selezione e regolarmente iscritti al
Registro genealogico  del  giovane  bestiame  del  Libro  genealogico
nazionale. 
 
                               Art. 4. 
 
    4.1. - Alimentazione 
    Dalla nascita allo svezzamento e' consentito l'uso  dei  seguenti
sistemi di allevamento: pascolo, stabulazione libera, semibrado. 
    Nelle fasi successive allo svezzamento e fino alla  macellazione,
i soggetti  devono  essere  allevati  esclusivamente  a  stabulazione
libera, a posta fissa, semibrado. 
    I vitelli devono essere allattati naturalmente dalle  madri  fino
al momento dello svezzamento. Successivamente la base  alimentare  e'
rappresentata da foraggi freschi e/o conservati provenienti da  prati
naturali, artificiali  e  coltivazioni  erbacee  tipiche  della  zona
geografica indicata;  in  aggiunta,  e'  permesso  l'uso  di  mangimi
concentrati  semplici  o  composti  e  l'addizione   di   integratori
alimentari. 
    La razione deve comunque essere calcolata in modo  da  assicurare
livelli nutritivi alti o medio alti (maggiori di 0.8 U.F./Kg di  S.S.
per i maschi e maggiori di 0.7 U.F./Kg di S.S. per le femmine) ed una
quota proteica compresa tra il 13% ed il 18% in funzione dello stadio
di sviluppo dell'animale. 
    4.2. - Alimenti vietati 
    Nei  quattro  mesi  che  precedono  la  macellazione  e'  vietato
alimentare il bestiame con foraggi insilati. 
    E' vietato alimentare il bestiame con  i  seguenti  sottoprodotti
dell'industria: 
      farina di carne; 
      ciccioli; 
      farina di pesce; 
      sangue; 
      grasso di origine animale; 
      scarti dell'industria dolciaria. 
    I   seguenti   sottoprodotti    dell'industria    sono    ammessi
esclusivamente come componenti di mangimi concentrati: 
      polpa di barbabietola esausta fresca; 
      potature di olivo macinate; 
      foglie di olivo fresche od essiccate; 
      pastazzo d'arancia; 
      pastazzo secco d'agrumi; 
      polpa essiccata d'arancia; 
      sansa d'olivo; 
      buccette d'oliva; 
      buccette e semi di pomodoro; 
      residui di distilleria; 
      radichette di malto; 
      trebbie di birra; 
      trebbie fresche o essiccate; 
      borlande fresche o essiccate; 
      pula vergine o commerciale; 
      marco di mele; 
      frutta fresca o conservata. 
    4.3. - Macellazione 
    La macellazione deve avvenire in mattatoi idonei. 
    Al  fine  di  evitare  l'instaurarsi  di   fenomeni   di   stress
nell'animale, particolare cura va prestata al trasporto ed alla sosta
prima della macellazione evitando l'utilizzo di mezzi cruenti per  il
carico e lo scarico dagli automezzi. 
    Gli animali al mattatoio  devono  essere  avviati  immediatamente
alla macellazione o sostare in box singoli. 
    Al  fine  di  preservare  e   proteggere   le   masse   muscolari
dall'ossidazione nella fase di frollatura, nella fase di macellazione
non e' ammesso lo sgrassamento totale della carcassa intesa  come  la
completa rimozione del grasso di copertura del filetto e  del  grasso
di copertura (interno ed esterno) delle masse muscolari che  all'atto
della macellazione risultano ricoperte da grasso. 
    Nel rispetto delle normative  vigenti,  la  refrigerazione  delle
carcasse deve essere effettuata in modo tale da evitare  il  fenomeno
della contrattura da freddo. 
 
                               Art. 5. 
 
    5.1. - Classificazione della carcassa 
    Le carcasse, in base alla  griglia  comunitaria  di  valutazione,
devono rientrare nei seguenti valori: 
      conformazione: non inferiore ad R; 
      stato di ingrassamento: escluso 1 e non superiore a 3. 
    5.2. - Colore 
    Il colore delle parti carnose esposte  della  carcassa  non  deve
presentare colorazioni anomale  (magenta  o  tendente  al  nero).  Il
colore del grasso visibile non deve tendere al  giallo  cinerino  ne'
deve avere venature tendenti al giallo carico. 
    5.3. - Frollatura 
    Vista la necessita' di migliorare la tenerezza delle carcasse  di
animali maschi, che hanno minore capacita' di depositare grasso anche
intramuscolare rispetto alle femmine, la frollatura per  le  carcasse
dei maschi deve essere di almeno 4 giorni per tutti i tagli tranne lo
scamone, la noce e la fesa e  il  muscolo  del  lombo,  che  dovranno
essere sottoposti a frollatura per almeno 10 giorni. 
    5.4. - Parametri qualitativi 
    I parametri qualitativi medi della  carne  di  «Vitellone  Bianco
dell'Appennino Centrale» devono essere: 
      pH fra 5.2 e 5.8; 
      estratto etereo (sul t.q.) inferiore al 3%; 
      ceneri (sul t.q.) inferiore al 2%; 
      proteine (sul t.q.) maggiore del 20%; 
      colesterolo inferiore a 50 mg/100 g; 
      rapp. ac. grass. ins./sat. maggiore di 1,0; 
      calo a fresco minore del 3%; 
      grado di durezza (crudo) minore di 3.5 Kg/cmq; 
      colore (luce diur. 2667K L superiore a 30; C superiore a 20;  H
compreso fra 25 e 45). 
 
                               Art. 6. 
 
    6.1. - Contrassegni 
    La carne  di  «Vitellone  Bianco  dell'Appennino  Centrale»  deve
essere immessa al consumo provvista  di  particolare  contrassegno  a
garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto. 
    Il contrassegno e'  costituito  dal  logo  riportato  di  seguito
recante la scritta «Vitellone  Bianco  dell'Appennino  Centrale».  Il
contrassegno ha dimensioni di cm 5 × 5 con base superiore arrotondata
e riporta: al centro un bovino stilizzato con un 5 formante la  testa
e con gambe composte da una R ripetuta quattro volte semisovrapposta;
alla base il nome della razza (Chianina,  Marchigiana,  Romagnola)  e
sui tre lati rimanenti la  scritta  Vitellone  Bianco  dell'Appennino
Centrale. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il contrassegno deve  essere  apposto  con  caratteri  chiari  ed
indelebili, nettamente distinti  da  ogni  altra  scritta  ed  essere
seguito dalla menzione Indicazione geografica protetta e/o I.G.P. 
    L'apposizione  del  contrassegno  deve   essere   effettuata   al
mattatoio da un esperto incaricato dall'organismo di controllo. 
    Il contrassegno  deve  essere  impresso  sulla  superficie  della
carcassa, in corrispondenza della faccia  esterna  dei  18  tagli  di
seguito  elencati  (specificando  tra  parentesi  le  relative   basi
muscolari): 
      1) muscolo posteriore (tibiale anteriore e posteriore, peroneo,
estensori  comune,  anteriore  e  laterale  delle  falangi,  flessori
esterno ed interno delle falangi); 
      2)  campanello  (gastrocnemio  laterale  e  mediale,  soleo   e
flessore superficiale delle falangi); 
      3) girello (semitendinoso); 
      4)     sottofesa      (bicipite      femorale-lungo      vasto,
paramerale-lungo-vasto); 
      5)  noce  (retto  anteriore  della  coscia,  vasto  intermedio,
laterale e medio); 
      6)  fesa  (semimembranoso,  adduttore  del  femore,   pettineo,
sartorio, gracile); 
      7)  scamone  (tensore  della   fascia   lata,   gluteo   medio,
superficiale, profondo e accessorio); 
      8) lombata (lunghissimo del dorso,  lungo  spinoso  e  costale,
trapezio, traverso  spinoso,  intercostale,  elevatore  delle  coste,
piccolo dentato e gran dorsale); 
      9) costata (trapezio, traverso spinoso del dorso, lungo costale
e spinoso, intercostale, lunghissimo del dorso, gran dorsale, piccolo
dentato ed elevatore delle coste); 
      10) pancia (obliquo  esterno  ed  interno,  trasverso  e  retto
dell'addome); 
      11) petto (pettorale profondo e superficiale, trasversale delle
coste); 
      12) sottospalla (romboide, trapezio,  splenio,  lungo  flessore
del collo, lungo spinoso e costale, trasverso spinoso del dorso, gran
dorsale, gran dentato, lunghissimo del dorso, intercostali); 
      13) reale (intercostale, gran dorsale); 
      14)  collo  (romboide,  trapezio,  splenio,  piccolo  e  grande
complesso, lungo flessore del collo, traverso  spinoso,  atloide  del
piccolo complesso, cleidoccipitale e mastoideo, intertrasversali  del
collo); 
      15) muscolo  anteriore  (estensore  obliquo  ed  anteriore  del
metacarpo, estensore proprio delle dita,  estensore  anteriore  delle
falangi,  cubitale  esterno  ed  interno,  gran   palmare,   flessore
superficiale e profondo delle falangi,  capo  omerale  e  ulnare  del
flessore  profondo  delle  falangi,   capo   radiale   del   flessore
superficiale delle falangi); 
      16) girello di spalla (sopraspinoso e brachiocefalico); 
      17) polpa di spalla (bicipite brachiale e pettorale profondo); 
      18) copertina (sottospinoso e piccolo rotondo). 
    Il contrassegno deve essere conservabile in tutte le  fasi  della
distribuzione. 
    6.2. - Documento di controllo 
    L'esperto incaricato dall'organismo di  controllo  provvede,  per
ogni capo bovino, all'inserimento e alla registrazione  dei  dati  in
una scheda informatica chiamata documento di controllo. 
    Il documento di controllo e' il documento informatico  a  cui  si
dovra' fare riferimento per le verifiche del rispetto  dei  requisiti
di conformita' e sara' archiviato esclusivamente per via informatica. 
    A  seguito  della  registrazione  del  documento  di   controllo,
l'esperto incaricato provvedera' alla  apposizione  del  contrassegno
secondo quanto previsto all'art. 6.1. 
    Il  documento  di  controllo,  per  permettere  la  verifica  dei
requisiti di conformita' e i controlli relativi sul rispetto di  tali
requisiti, dovra' contenere i seguenti dati: 
      1. numero identificativo dell'animale (matricola); 
      2. azienda di nascita; 
      3. aziende di allevamento e/o ingrasso; 
      4. movimentazione del capo; 
      5. data di nascita; 
      6. sesso; 
      7. razza; 
      8. data e numero progressivo di macellazione; 
      9. categoria dell'animale; 
      10. peso della carcassa e del taglio destinato; 
      11.  conformazione  e  grasso   della   carcassa   secondo   la
classificazione CE; 
      12. denominazione e sede del  mattatoio  dove  e'  avvenuta  la
macellazione; 
      13. denominazione e sede del laboratorio di  sezionamento  dove
e' avvenuto il sezionamento; 
      14. indicazione della tipologia di  prodotto  preso  in  carico
(carcassa, mezzena, sesto, quarto, singoli tagli o tagli misti); 
      15.  denominazione  e  sede   del   destinatario:   macelleria,
laboratorio di sezionamento, operatore commerciale; 
      16. nome dell'esperto incaricato alla certificazione. 
    6.3. - Etichetta 
    Conformemente a quanto previsto  dalla  legislazione  vigente  in
materia di etichettatura e tracciabilita' della carne  bovina,  sulla
carne  dovra'  essere  apposta  una   etichetta   che   ne   permetta
l'identificazione e la rintracciabilita'. 
    L'etichetta dovra' riportare, oltre ai dati obbligatori richiesti
dalle normative vigenti, le seguenti informazioni: 
      1. numero di riferimento o codice di rintracciabilita'; 
      2. la denominazione «Vitellone Bianco dell'Appennino  Centrale»
e/o il logo; 
      3. il logo dell'Unione previsto  dalla  normativa  vigente.  In
aggiunta e' possibile riportare la dicitura  «Indicazione  Geografica
Protetta» e/o l'acronimo «I.G.P». 
      4. la razza del soggetto solamente se il lotto e' costituito da
animali di una singola razza. 
    Le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4, del  presente  articolo
possono essere riportate su una etichetta separata e, comunque, sulla
stessa confezione; le informazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente
articolo devono essere riportate entrambe in un'unica etichetta. 
    L'etichetta puo' riportare anche le altre  informazioni  previste
nel documento di controllo di cui all'art. 6.2. 
    6.4. - Modalita' di vendita 
    La carne e' posta in vendita al taglio o confezionata. 
    Nel caso di vendita al taglio l'etichetta deve essere  esposta  e
ben visibile nell'area del bancone di vendita  destinata  alla  carne
IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale». 
    La carne confezionata porzionata, fresca o surgelata, deve essere
confezionata  nei  seguenti  modi:   preconfezionato,   preincartato,
sottovuoto, atmosfera modificata. Essa e' posta in  vendita  solo  in
confezioni chiuse ed  etichettate,  riportante  un'etichetta  con  le
informazioni previste all'art. 6.3. 
    Il  confezionamento  puo'  avvenire   solo   in   laboratori   di
sezionamento e macellerie abilitati e sotto il controllo  dell'organo
preposto che consente la stampigliatura del  logo  della  Indicazione
geografica protetta sulle singole confezioni. 
 
                               Art. 7. 
 
    I  controlli  sono  effettuati  da  una  struttura  di  controllo
conformemente a quanto stabilito al titolo V, capo I del  regolamento
(UE) n. 1151/2012. 
    L'Organismo  di  controllo  e'  «3A-PTA   -   Parco   tecnologico
agroalimentare dell'Umbria - Soc. Cons.  a  r.l.»  Fraz.  Pantalla  -
06050 Todi (PG) Italia - tel. 075-89571 - fax. 075-8957257. 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output.  In  questo  modo,  e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla  struttura
di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori,  dei  punti
vendita e dei laboratori di confezionamento,  nonche'  attraverso  la
dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo del  numero  dei
vitelli  nati,   allevati,   macellati,   sezionati,   porzionati   e
confezionati e' garantita la tracciabilita' del  prodotto.  Tutte  le
persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei  relativi  elenchi,  sono
assoggettate al controllo da  parte  della  struttura  di  controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.