(Allegati-Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Procedure per la cancellazione dei profili del DNA  dalla  BDN-DNA  e
  distruzione dei campioni biologici nel Laboratorio centrale 
 
    Divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione (art. 530 codice
procedura penale), pronunciata con una delle seguenti formule: 
    il fatto non sussiste 
    l'imputato non lo ha commesso 
    il fatto non costituisce reato 
    il fatto non e' previsto dalla legge come reato, 
    il  giudice  che  ha  emesso  la  sentenza  ordina  d'ufficio  la
cancellazione del profilo del DNA dell'assolto  dalla  BDN-DNA  e  la
distruzione  dei  relativi  campioni  biologici  presenti  presso  il
Laboratorio centrale, acquisiti ai sensi  dell'art.  9  della  legge.
Detto ordine e' eseguibile alla condizione che  al  CUI  corrisponda,
presso il sistema AFIS,  un  codice  prelievo  relativo  ad  un'unica
registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo. 
    La  cancelleria  del  giudice   che   ha   emesso   l'ordine   di
cancellazione e di distruzione verifica l'assenza di motivi  ostativi
alla cancellazione, anche attraverso  l'interrogazione  del  registro
unico penale, di cui  all'art.  9  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 21 febbraio 2011, n 44, e della Banca dati misure cautelari
nazionali. In presenza di motivi ostativi la cancelleria rimette  gli
atti al giudice ai fini della revoca dell'ordine. 
    Trasmette quindi l'ordine, per  l'esecuzione,  al  Direttore  del
Servizio polizia scientifica  della  Direzione  centrale  anticrimine
della  Polizia  di  Stato,  che  dispone  la  verifica  che  al   CUI
corrisponda un prelievo presso il sistema AFIS e inoltra,  attraverso
posta  elettronica   o   messaggistica   certificata,   l'ordine   di
cancellazione, con annesso  il  codice  del  prelievo,  al  Direttore
dell'Ufficio VI - Laboratorio centrale per la  Banca  Dati  Nazionale
del DNA, Direzione  generale  dei  detenuti  e  del  trattamento  del
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. 
    Quest'ultimo e' tenuto a provvedere alla materiale  cancellazione
del profilo del  DNA  ed  alla  distruzione  dei  campioni  biologici
relativi al codice di prelievo comunicato dal Direttore del  Servizio
polizia scientifica. 
    Delle operazioni compiute dal personale del Laboratorio centrale,
in adempimento dell'ordine di cancellazione e' redatto verbale. 
    L'avvenuta distruzione dei campioni biologici e' comunicata,  per
via telematica, al Direttore del Servizio polizia scientifica ai fini
dell'aggiornamento dei dati archiviati. 
    La cancellazione dei dati  relativi  ai  prelievi,  presenti  nei
sistemi informatici e nelle banche dati, e' effettuata all'atto della
cancellazione dei profili del DNA da parte degli operatori abilitati,
secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento  di
una procedura di autenticazione forte. 
    Le operazioni di cancellazione dei  dati  relativi  ai  prelievi,
effettuate nei sistemi informatici e banche dati, sono registrate  in
appositi file  di  log  non  modificabili.  Tali  registrazioni  sono
conservate per dieci anni.