Allegato A Procedure per la cancellazione dei profili del DNA dalla BDN-DNA e distruzione dei campioni biologici nel Laboratorio centrale Divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione (art. 530 codice procedura penale), pronunciata con una delle seguenti formule: il fatto non sussiste l'imputato non lo ha commesso il fatto non costituisce reato il fatto non e' previsto dalla legge come reato, il giudice che ha emesso la sentenza ordina d'ufficio la cancellazione del profilo del DNA dell'assolto dalla BDN-DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici presenti presso il Laboratorio centrale, acquisiti ai sensi dell'art. 9 della legge. Detto ordine e' eseguibile alla condizione che al CUI corrisponda, presso il sistema AFIS, un codice prelievo relativo ad un'unica registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo. La cancelleria del giudice che ha emesso l'ordine di cancellazione e di distruzione verifica l'assenza di motivi ostativi alla cancellazione, anche attraverso l'interrogazione del registro unico penale, di cui all'art. 9 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n 44, e della Banca dati misure cautelari nazionali. In presenza di motivi ostativi la cancelleria rimette gli atti al giudice ai fini della revoca dell'ordine. Trasmette quindi l'ordine, per l'esecuzione, al Direttore del Servizio polizia scientifica della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, che dispone la verifica che al CUI corrisponda un prelievo presso il sistema AFIS e inoltra, attraverso posta elettronica o messaggistica certificata, l'ordine di cancellazione, con annesso il codice del prelievo, al Direttore dell'Ufficio VI - Laboratorio centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Quest'ultimo e' tenuto a provvedere alla materiale cancellazione del profilo del DNA ed alla distruzione dei campioni biologici relativi al codice di prelievo comunicato dal Direttore del Servizio polizia scientifica. Delle operazioni compiute dal personale del Laboratorio centrale, in adempimento dell'ordine di cancellazione e' redatto verbale. L'avvenuta distruzione dei campioni biologici e' comunicata, per via telematica, al Direttore del Servizio polizia scientifica ai fini dell'aggiornamento dei dati archiviati. La cancellazione dei dati relativi ai prelievi, presenti nei sistemi informatici e nelle banche dati, e' effettuata all'atto della cancellazione dei profili del DNA da parte degli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione forte. Le operazioni di cancellazione dei dati relativi ai prelievi, effettuate nei sistemi informatici e banche dati, sono registrate in appositi file di log non modificabili. Tali registrazioni sono conservate per dieci anni.