Allegato B Modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA Decorsi trenta anni dall'ultima circostanza che ha determinato l'inserimento del profilo del DNA nella BDN-DNA, il profilo viene automaticamente cancellato. Il contatore temporale e' gestito dal sistema AFIS e i relativi dati cronologici sono comunicati alla BDN-DNA per via telematica. Il termine decorre dalla data di avvenuta registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016. Gli aggiornamenti dei dati relativi alle operazioni di identificazione e di prelievo effettuate nel sistema AFIS, sono registrati in appositi file di log non modificabili. Tali registrazioni sono conservate per dieci anni. Il giudice che ha emesso sentenza irrevocabile di condanna per uno dei reati indicati agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), codice di procedura penale, o che ha applicato in sentenza la recidiva di cui all'art. 99 codice penale, ordina d'ufficio l'aggiornamento del dato nel sistema AFIS. L'ordine e' trasmesso per l'esecuzione a cura della cancelleria, che comunica al Direttore del Servizio polizia scientifica le generalita' del condannato ed il CUI, ai fini della decorrenza del piu' lungo termine di conservazione previsto dalla legge in quaranta anni. Alle operazioni materiali di aggiornamento provvede il personale del Sistema AFIS abilitato attraverso l'abbinamento dei dati anagrafici e del CUI al codice prelievo.