(Allegati-Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
Modalita' di immissione e aggiornamento dei dati  necessari  ai  fini
 della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA 
 
    Decorsi trenta anni dall'ultima circostanza  che  ha  determinato
l'inserimento del profilo del DNA nella  BDN-DNA,  il  profilo  viene
automaticamente cancellato. 
    Il contatore temporale e' gestito dal sistema AFIS e  i  relativi
dati cronologici sono comunicati alla BDN-DNA per via telematica.  Il
termine decorre dalla data di avvenuta registrazione delle operazioni
di identificazione e prelievo, effettuate ai sensi dell'art. 5, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016. 
    Gli  aggiornamenti  dei  dati   relativi   alle   operazioni   di
identificazione e di  prelievo  effettuate  nel  sistema  AFIS,  sono
registrati  in  appositi  file  di   log   non   modificabili.   Tali
registrazioni sono conservate per dieci anni. 
    Il giudice che ha emesso sentenza irrevocabile  di  condanna  per
uno dei reati indicati agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera  a),
codice di procedura  penale,  o  che  ha  applicato  in  sentenza  la
recidiva  di  cui  all'art.  99  codice  penale,   ordina   d'ufficio
l'aggiornamento del dato nel sistema AFIS. 
    L'ordine e' trasmesso per l'esecuzione a cura della  cancelleria,
che  comunica  al  Direttore  del  Servizio  polizia  scientifica  le
generalita' del condannato ed il CUI, ai fini  della  decorrenza  del
piu' lungo termine di conservazione previsto dalla legge in  quaranta
anni.  Alle  operazioni  materiali  di  aggiornamento   provvede   il
personale del Sistema AFIS  abilitato  attraverso  l'abbinamento  dei
dati anagrafici e del CUI al codice prelievo.