Allegato C Modalita' di cancellazione del profilo del DNA ottenuto dal reperto a seguito di concordanza con il profilo del DNA ottenuto da un campione biologico Nel caso in cui il raffronto nella BDN-DNA tra il profilo del DNA relativo al campione biologico acquisito ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge, e il profilo del DNA relativo al reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge, determini una concordanza positiva di almeno 10 loci, l'esito e' l'identificazione del profilo del DNA ignoto con un soggetto. La BDN-DNA, tramite il portale per lo scambio dati - IXP, comunica l'esito del raffronto al Laboratorio delle Forze di polizia che ha inserito il profilo del DNA relativo al reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge e conserva come annotazione le seguenti informazioni: numero di riferimento; codice ente; codice laboratorio; abbinamento codice reperto biologico - codice prelievo; data dell'avvenuta identificazione. Le predette informazioni sono annotate in una specifica applicazione informatica della BDN-DNA. L'annotazione delle informazioni e' effettuata dagli operatori in servizio presso la BDN-DNA e specificatamente abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione forte. Le operazioni di annotazione sono registrate in appositi file di log non modificabili. Tali registrazioni sono conservate per dieci anni. A seguito del raffronto con esito positivo, la Forza di polizia delegata all'indagine procede alla decodifica dei rispettivi codici prelievo e del codice reperto biologico, secondo quanto disposto all'art. 7, commi 2 e 3, del regolamento e comunica l'esito all'autorita' giudiziaria competente, indicando il Laboratorio delle Forze di polizia che ha proceduto all'inserimento del profilo del DNA. L'autorita' giudiziaria, acquisita l'informazione relativa all'avventa identificazione, ordina la cancellazione del profilo del DNA dalla BDN-DNA. Il provvedimento e' comunicato al Laboratorio delle Forze di polizia competente, il quale effettua la cancellazione con personale espressamente autorizzato e attraverso una procedura di autenticazione forte resa disponibile dal Portale per lo scambio dati - IXP. La BDN-DNA registra l'avvenuta cancellazione del codice reperto biologico e del relativo profilo del DNA. La BDN-DNA, inoltre, conserva le seguenti informazioni: l'identificativo dell'incaricato del trattamento dei dati che ha materialmente effettuato la cancellazione e i riferimenti temporali; la relazione tra il codice reperto biologico e il codice prelievo, al fine di consentire all'autorita' giudiziaria di acquisire la lista dei precedenti codici reperto biologico cancellati relativa al medesimo soggetto. La cancellazione dell'annotazione relativa all'abbinamento codice reperto biologico - codice prelievo e' effettuata all'atto della cancellazione dei profili del DNA relativi allo specifico codice prelievo, da parte degli operatori abilitati della BDN-DNA, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione forte.