(Allegati-Allegato C)
                                                           Allegato C 
 
Modalita' di cancellazione del profilo del DNA ottenuto dal reperto a
  seguito di concordanza con  il  profilo  del  DNA  ottenuto  da  un
  campione biologico 
 
    Nel caso in cui il raffronto nella BDN-DNA tra il profilo del DNA
relativo al campione biologico acquisito ai sensi dell'art. 9,  commi
1 e 2, della  legge,  e  il  profilo  del  DNA  relativo  al  reperto
biologico  acquisito  nel  corso  di  procedimenti  penali  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  1,  della  legge,  determini  una  concordanza
positiva di almeno 10 loci, l'esito e' l'identificazione del  profilo
del DNA ignoto con un soggetto. 
    La BDN-DNA, tramite  il  portale  per  lo  scambio  dati  -  IXP,
comunica l'esito del raffronto al Laboratorio delle Forze di  polizia
che ha inserito il profilo del  DNA  relativo  al  reperto  biologico
acquisito nel corso di procedimenti penali  ai  sensi  dell'art.  10,
comma  1,  della  legge  e  conserva  come  annotazione  le  seguenti
informazioni: 
    numero di riferimento; 
    codice ente; 
    codice laboratorio; 
    abbinamento codice reperto biologico - codice prelievo; 
    data dell'avvenuta identificazione. 
    Le  predette  informazioni  sono  annotate   in   una   specifica
applicazione informatica della BDN-DNA. 
    L'annotazione delle informazioni e' effettuata dagli operatori in
servizio presso la  BDN-DNA  e  specificatamente  abilitati,  secondo
predefiniti profili di  autorizzazione,  previo  superamento  di  una
procedura di autenticazione forte. 
    Le operazioni di annotazione sono registrate in appositi file  di
log non modificabili. Tali registrazioni sono  conservate  per  dieci
anni. 
    A seguito del raffronto con esito positivo, la Forza  di  polizia
delegata all'indagine procede alla decodifica dei  rispettivi  codici
prelievo e del codice  reperto  biologico,  secondo  quanto  disposto
all'art.  7,  commi  2  e  3,  del  regolamento  e  comunica  l'esito
all'autorita' giudiziaria competente, indicando il Laboratorio  delle
Forze di polizia che ha proceduto  all'inserimento  del  profilo  del
DNA. 
    L'autorita'  giudiziaria,   acquisita   l'informazione   relativa
all'avventa identificazione, ordina la cancellazione del profilo  del
DNA dalla BDN-DNA. Il  provvedimento  e'  comunicato  al  Laboratorio
delle Forze di polizia competente, il quale effettua la cancellazione
con personale espressamente autorizzato e attraverso una procedura di
autenticazione forte resa disponibile dal Portale per lo scambio dati
- IXP. 
    La BDN-DNA registra l'avvenuta cancellazione del  codice  reperto
biologico e del relativo profilo del DNA. 
    La BDN-DNA, inoltre, conserva le seguenti informazioni: 
    l'identificativo dell'incaricato del trattamento dei dati che  ha
materialmente effettuato la cancellazione e i riferimenti temporali; 
    la  relazione  tra  il  codice  reperto  biologico  e  il  codice
prelievo,  al  fine  di  consentire  all'autorita'   giudiziaria   di
acquisire la lista dei precedenti codici reperto biologico cancellati
relativa al medesimo soggetto. 
    La cancellazione dell'annotazione relativa all'abbinamento codice
reperto biologico - codice  prelievo  e'  effettuata  all'atto  della
cancellazione dei profili del  DNA  relativi  allo  specifico  codice
prelievo, da parte degli operatori abilitati della  BDN-DNA,  secondo
predefiniti profili di  autorizzazione,  previo  superamento  di  una
procedura di autenticazione forte.