Art. 15. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 1. Il Comitato di gestione ha la facolta' di nominare, su parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Comitato stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili dell'Agenzia. 2. I requisiti del dirigente preposto e i suoi compiti di controllo sono definiti nel regolamento di amministrazione e contabilita'. 3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, qualora nominato secondo le modalita' di cui al comma 1, puo' essere revocato dal Comitato di gestione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, solo per giusta causa. 4. Il Comitato di gestione vigila affinche' il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonche' sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. A tal fine sono previsti la verifica e l'adeguamento delle strutture e dei processi organizzativi e l'implementazione della normativa aziendale, nonche' degli applicativi utilizzati.